Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22257 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Lecce, ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 7 agosto 2023 con la quale è stata disposta l’ammissione del detenuto alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter ord. pen. e dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di semilibertà in relazione alla pena residua di un mese e ventinove giorni di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 2 marzo 2022.
1.1. La complessa vicenda che riguarda il ricorrente è stata così riassunta nel provvedimento impugnato.
COGNOME ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. o della semilibertà e il Magistrato relatore, con ordinanza del 7 agosto 2023, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla seconda, concedendo la misura della detenzione domiciliare.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto opposizione con ricorso del 26 agosto 2023 chiedendo la concessione della liberazione anticipata avendo serbato una condotta regolare in relazione al presofferto di un anno e sei mesi di reclusione ed evidenziando, altresì, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri aveva emesso provvedimento di cumulo in data 19 dicembre 2022 che includeva la pena di cui alla predetta sentenza della Corte di appello di Lecce.
Con il cumulo, la pena finale era stata rideterminata in un anno, cinque mesi e otto giorni di reclusione.
In relazione a tale cumulo aveva chiesto una misura alternativa e sulla relativa istanza non era ancora intervenuta alcuna decisione.
Con riferimento all’ordinanza del 7 agosto 2023, il ricorrente ha proposto opposizione alla relativa esecuzione in ragione della richiesta di liberazione anticipata proposta contestualmente.
All’udienza del 23 novembre 2023 ha inoltre chiesto la concessione dell’affidamento in prova.
1.2. Il Tribunale ha ritenuto la propria competenza a decidere sulle istanze di misure alternative in ragione del fatto che il provvedimento provvisorio oggetto di impugnazione riguarda sentenza divenuta irrevocabile prima di quella che successivamente è stata con essa assorbita nel provvedimento di cumulo.
Conseguentemente, è stata giudicata insensibile ai fini della competenza in materia di misure alternative, la sopravvenienza di altri titoli di condanna.
Il Tribunale ha ritenuto condivisibile l’ordinanza interlocutoria segnalando,
in primo luogo, la tardività della proposizione dell’istanza di affidamento in prova ex art. 47 ord. pen. in quanto proposta all’udienza fissata solo per decidere sull’opposizione avverso l’ordinanza provvisoria.
Nel merito, ha evidenziato l’insussistenza delle condizioni per l’accesso a detta misura alternativa in ragione dei gravi e numerosi precedenti penali del condannato e del rapporto in data 19 maggio 2023 della Polizia di Portici che ha segnalato i precedenti di polizia di COGNOME e la relativa propensione a delinquere.
Con riferimento all’istanza di liberazione anticipata è stata disposta la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce allo scopo di assicurare la «doppia fase procedurale».
Infine, ha esteso la detenzione domiciliare anche all’altra sentenza compresa nel provvedimento di cumulo sopra citato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito «inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, n. 1 lettera B c.p.p.».
Ha rilevato l’erroneità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ritenuto la propria competenza estesa anche al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.
Nel cumulo, infatti, era stato precisato che quel provvedimento revocava e sostituiva i precedenti atti restrittivi relativi alle condanne ivi incluse.
Da ciò sarebbe derivata la violazione del diritto di difesa del condannato che, a seguito della notifica del predetto provvedimento, aveva tempestivamente chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce avrebbe dovuto chiedere la documentazione relativa all’istanza in modo da poterla decidere adeguatamente.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’unico profilo oggetto di contestazione da parte del ricorrente è costituito dal fatto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce, nonostante la sopravvenienza di un titolo esecutivo successivo alla presentazione dell’istanza originaria di
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detenzione domiciliare o semilibertà, ha ritenuto estesa la propria competenza anche alla pena di cui a tale secondo, ed ulteriore, provvedimento.
Da ciò sarebbe derivato, sostanzialmente, il mancato esame, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da COGNOME a seguito della notifica del titolo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.
Entrambi gli assunti difensivi sono infondati.
Invero, correttamente, il Tribunale di sorveglianza ha applicato il principio della perpetuatio iurisdictionis.
Infatti, deve essere ribadito, che «in forza del principio della “perpetuati° iurisdictionis”, la competenza per territorio del magistrato o del tribunale di sorveglianza, una volta radicatasi con riferimento alla situazione esistente all’atto della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti, e ciò anche nelle ipotesi in cui subentri, dopo la presentazione della richiesta iniziale, la rinnessione in libertà del soggetto» (Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio, Rv. 275317).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di sopravvenienza di un titolo esecutivo successivo a quello che ha giustificato il radicamento della competenza del Tribunale di sorveglianza.
Inoltre, va detto che è errata l’affermazione per cui il Tribunale non avrebbe pronunciato sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, atteso che, oltre a rilevare la tardività dell’istanza, i giudici di merito hanno escluso ricorrenza delle condizioni per accedere a tale misura in ragione dei precedenti penali del condannato e della sua propensione a delinquere risultante dal rapporto della Polizia di Portici del 19 maggio 2023.
Da quanto sin qui esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna c=, GLYPH del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
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· Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/04/2024