Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52139 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52139 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LENTINI il 13/08/1967
avverso l’ordinanza del 19/12/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/serrtite le conclusioni del PG GLYPH95.2.–krOrseAl
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo di NOME NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di concessione di un permesso premio in quanto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, comma 2, ord. pen.,in espiazione della pena dell’ergastolo per reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. e in grado di mantenere contatti con l’associazione di appartenenza, ancora attiva sul territorio senza aver prestato collaborazione con la giustizia.
1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2018, ha circoscritto i rilievi di incostituzionalità dell’art. pen. ai ondannati 58-quater ord. c all’ergastolo per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., ed ha qui implicitamente ammesso la legittimità del regime di cui all’art. pen. in 4-bis ord. tutti gli altri casi. In assenza della collaborazione con la giustizia, o de situazioni ad essa equiparate, i benefici penitenziari non possono essere concessi.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Già sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2018 si sarebbe dovuto rilevare, in vista di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il contrasto del sistema di preclusioni assolute con i princip costituzionali.
2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la questione di costituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen., in relazione al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena,e all’art. 117 Cost. in relazione all’art. 3 della Convenzione Ed u.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
4. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha insistito nella richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4-bis ord. pen. nella parte in cui preclude, presunzione assoluta, l’accesso al beneficio del permesso premio al condannato, per uno dei delitti di cui al comma 1 dello stesso articolo, che non collabori con l’Autorità giudiziaria
Considerato in diritto
1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte
2. Come ricordato dal ricorrente con i motivi aggiunti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, anche in via consequenziale, dell’art. mma 1, della legge 4-bis, co 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commess avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, oltre che per i deli diversi ivi contemplati, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, s il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
3. Oggetto della censura di incostituzionalità è la presunzione assoluta della mancata rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata che si fa discendere dalla mancata collaborazione. Alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., infatti, l’assenza di collaborazione non può risolversi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena come conseguenza della mancata partecipazione a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. In questo modo l’art. bis ord. pen. realizza una “deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare…”.
Ed è parimenti contrario all’art. 27, terzo comma, Cost. il fatto che la richiesta di permesso premio debba essere dichiarata inammissibile in limine, senza che il Magistrato di sorveglianza possa operare una valutazione in concreto della condizione del detenuto, perché un siffatto meccanismo può arrestare sul nascere il percorso risocializzante.
La Corte costituzionale ha così sottratto all’applicazioneccanismo 4 . del me 9 ostativo di cui all’art. la disciplina relativa alla concessione del beneficio del 4-bis i permesso premio di cui all’art. 30-ter ord. pen.
4. La dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta che si debba annullare l’ordinanza impugnata per dare modo al Tribunale di sorveglianza, a cui si rinviano gli atti, di valutare se ricorrano, nonostante la mancata collaborazione con la Giustizia, le altre condizioni di legge per la concessione del richiesto permesso premio.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2019.