Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34650 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 08/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO generale nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso ovvero per l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; lette la memoria e le conclusioni redatte dall’AVV_NOTAIO per la dichiarazione di non luogo a provvedere ovvero per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 8 maggio 2025, ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari del 5 febbraio 2025 e ha quindi concesso al detenuto di fruire di un permesso premio di dieci giorni a Catania in regime di arresti domiciliari, con il divieto di incontrare o avere contatti, anche telefonici, con persone pregiudicate.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il AVV_NOTAIO generale che ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4bis e 30ter ord. pen. con specifico riferimento alla insufficienza degli approfondimenti disposti e del percorso giustificativo indicato nel provvedimento.
In data 10 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede il rigetto del ricorso e, laddove il detenuto abbia già fruito del permesso, la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per la sopravvenuta carenza di interesse.
In data 22 e 26 settembre sono pervenute in cancelleria una memoria e le conclusioni nelle quali l’AVV_NOTAIO conclude chiedendo che questa Corte dichiari non luogo a provvedere quanto al ricorso o, comunque, lo rigetti. Ciò considerato quanto emerge dalla ordinanza allegata alla memoria con la quale il Tribunale di Sorveglianza, preso atto che il detenuto aveva già usufruito del permesso premio e che non erano state riscontrate criticità, ha dichiarato non luogo a provvedere in merito all”istanza di sospensione
del provvedimento impugnato proposta dal AVV_NOTAIO generale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
La richiesta preliminare di dichiarare non lugo a provvedere ovvero inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il condannato ha già fruito del beneficio penitenziario oggetto del ricorso non può essere accolta.
Il permesso premio, disciplinato dall’art. 30-ter ord. pen., infatti, costituisce una parte essenziale del trattamento rieducativo e consiste nel consentire alle persone detenute di coltivare all’esterno del carcere interessi affettivi, culturali e di lavoro e, quindi, l’ammissione allo stesso si colloca in un’ottica di progressione e di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari.
In tale prospettiva, pertanto, nella quale si deve tenere conto che la sua applicazione Ł subordinata all’osservanza di una regolare condotta da parte della persona detenuta e all’assenza di una sua pericolosità sociale, non può ritenersi che il fatto materiale della fruizione del permesso faccia venir meno l’interesse al controllo della correttezza, adeguatezza e legittimità del giudizio espresso ai fini della concessione dello stesso.
Ciò in quanto la valutazione posta a fondamento della decisione – compiuta a partire dai precedenti penali, dalle risultanze dell’attività di osservazione scientifica della personalità riportate nella c.d. relazione di sintesi – non esaurisce i propri effetti nell’emanazione del singolo provvedimento ma, invece, risulta significativa quanto alla conclusione, positiva o negativa che sia, cui Ł pervenuto il Tribunale in ordine alla revisione critica che la persona condannata ha o meno già compiuto dei propri trascorsi, mettendo in discussione la sua adesione a modelli comportamentali o a valori in contrasto con l’ordinamento giuridico (cfr. Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285567 – 01; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269195 – 01).
L’organo dell’accusa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4bis e 30ter ord. pen. con specifico riferimento alla insufficienza degli approfondimenti disposti e del percorso giustificativo indicato nel provvedimento.
La doglianza Ł infondata.
Il Tribunale di sorveglianza, anche facendo riferimento all’iter procedimentale che si Ł succeduto per la concessione dei precedenti permessi premio già fruiti presso la casa familiare, ha resto una motivazione coerente e logia che non Ł sindacabile in questa sede.
Nel provvedimento, infatti, il giudice della sorveglianza, pure tenendo conto delle osservazioni esposte dalla procura e di quelle contenute nei pareri, ha dato atto di avere fondato la propria conclusione sul materiale probatorio raccolto, come le informazioni della RAGIONE_SOCIALE Misterbianco e, soprattutto, le valutazioni favorevoli dell’area educativa del carcere, dal quale emerge il positivo percorso trattamentale seguito dal detenuto, pure dimostrato dalla fruizione di sette permessi premio a Tempio Pausania e di due permessi nella casa familiare senza che siano mai state evidenziate criticità di sorta
Il rigetto del ricorso, considerata la natura pubblica della parte che lo ha proposto, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME