Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20661 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2025
SENTENZA
sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia nel procedimento a carico di NOME COGNOME nato a Chiaravalle Centrale il 26/07/1991, avverso la sentenza in data 25/09/2024 del Tribunale di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Perugia; letta per l’imputato la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 settembre 2024 il Tribunale di Perugia ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di NOME Scrivo per il reato dell’art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 perché estinto ai sensi del successivo art. 45, comma 3.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia osservando che l’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede l’estinzione del reato in caso di rilascio del permesso in sanatoria, non in caso di demolizione del manufatto abusivo. Il Giudice aveva accertato però la demolizione e non il permesso in sanatoria che presupponeva la doppia conformità sia al momento dell’abuso che al momento della sanatoria.
Il ricorrente sostiene con la memoria depositata nel presente grado che la demolizione si era resa necessaria perché si era scoperto che l’edificazione era avvenuta in area archeologica, per cui doveva ritenersi contestato il reato paesaggistico dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e applicata la causa di estinzione del comma 1-quinquies
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 45, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti non consegue alla demolizione del manufatto abusivo bensì al rilascio in sanatoria del permesso di costruire.
Il permesso in sanatoria può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. “sanatoria giurisprudenziale” o “impropria”, che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45485 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 – 01).
Non è possibile apprezzare nella sede di legittimità le circostanze dedotte dal ricorrente nella memoria difensiva per giustificare un’eventuale possibile diversa qualificazione giuridica del fatto contestato come reato paesaggistico e non edilizio. Tali circostanze rientrano nella cognizione del giudice di merito e non pare siano state dedotte in quella sede.
La sentenza va in definitiva annullata con rinvio al Tribunale di Perugia in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Perugia, in diversa composizione
Così deciso, il 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente