Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31904 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31904 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano avverso l’ordinanza data 15/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Scorrano il 13/02/1992;
difeso dall’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Lecce;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato reclamo del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, in data 10 febbraio 2025, concedendo al detenuto permesso cd. di necessità ex art. 30 Ord. pen., aveva autorizzato NOME COGNOME, detenuto presso la Casa circondariale di Voghera a partecipare ad una rappresentazione teatrale all’esterno dell’istituto.
Il Tribunale ha condiviso gli argomenti posti a sostegno della decisione del Magistrato secondo il quale la partecipazione all’iniziativa culturale in oggetto poteva essere oggett autorizzazione mediante permesso di cui all’art. 30 Ord. pen., ascrivendola all’obiettivo creare una occasione di integrazione tra la comunità carceraria e quella esterna, valorizzando percorso artistico e creativo del detenuto, tra l’altro destinatario, in proposito, di encomio, ed escludendo ragioni di sicurezza, soddisfatte dalla presenza di agenti della Polizi penitenziaria per l’intera durata dello spettacolo.
Ha osservato che, pur non ricorrendo una delle ipotesi previste dalla disposizione d legge, la richiesta poteva essere ricondotta in tale alveo, al fine di rispondere a fondamen esigenze trattamentali di umanizzazione della pena.
Interpone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milan lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen. sotto il d profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.
Rammentando la ratio e le finalità del permesso di necessità, anche nella lettura che la giurisprudenza conferisce all’istituto, si duole che il Tribunale ne abbia dato una interpretaz eccentrica. Tali permessi non riguardano esigenze trattamentali e di recupero sociale, ma rispondono alla necessità di soddisfare la possibilità del condannato a partecipare ad episodi carattere grave ed eccezionale, legati alla sua vita personale, ai quali non può esse ricondotta la partecipazione ad uno spettacolo teatrale, più opportunamente ascrivibil all’istituto del permesso-premio ex art. 30-ter Ord. pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere disposto annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e di quello del Magistrato di sorveglianza oggetto del reclamo deciso dal Tribunale di sorveglianza di Milano.
1.1. Coglie nel segno il ricorso proposto dal Procuratore generale che lamenta la violazione di legge in cui incorre la decisione del Tribunale, laddove conferma il provvediment di concessione del permesso cd. di necessità al condannato, per l’effetto autorizzato partecipare ad uno spettacolo teatrale.
Il permesso cd. di necessità previsto dall’art. 30 Ord. pen. riguarda, come è noto, caso in cui, a fronte di “Imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso d recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. . Analoghi per possono essere concessi occasionalmente per eventi familiari di particolare gravità.”.
Due differenti categorie di presupposti giustificano la concedibilità del permesso cd. necessità che, secondo le distinte declinazioni dell’imminente pericolo di vita di familiari e conviventi e dell’evento familiare di particolare gravità, sono tuttavia riconducibili all
affettivo-familiare del condannato, il quale può essere autorizzato, per ragioni umanitarie uscire dal carcere.
1.2. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, nel ricondurre al corretto al operatività l’istituto, ha avuto modo di affermare, alla luce della sua ratio, che «È illegittimo un permesso di necessità finalizzato a consentire al detenuto di partecipare ad un evento rientrante nel programma trattamentale e tuttavia non riconducibile alla sua sfera familiar (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la concessione di un permesso di necessit ad un detenuto affinché potesse presenziare, con scorta, ad una mostra d’arte promossa dall’amministrazione penitenziaria nell’ambito di un progetto di inclusione contemplante attiv esterne anche per detenuti non aventi i requisiti per fruire di permessi-premio).». (Sez. 1, n. 38220 del 01/04/2019, PG c. COGNOME, Rv. 276846-01), sul rilievo che la legge non affida all’istituto un ruolo nel percorso trattamentale del detenuto, ma risponde, come si è accennat alla soddisfazione di esigenze umanitarie e risulta volto a consentire al ristretto di partec ad eventi particolarmente significativi della sua vita affettivo-familiare che, diversamente sarebbero preclusi a cagione dello stato detentivo.
1.3. Talune decisioni, pur mostrando la più ampia apertura nella lettura dell disposizione (cfr. Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, COGNOME, Rv. 274655-01, secondo cui «In tema di ordinamento penitenziario, ai fini della concessione del permesso di necessità, sussumibile nella nozione di “evento di particolare gravità” di cui all’art. 30 ord. pen. an strutturazione progressiva di una condizione che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, faccia apprezzare in termini di particolare gravità per la vita familiare del detenut applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la concessione del perme fondata sull’assenza di visite dei familiari protrattasi per più di un biennio a causa di ogg difficoltà dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).», si mostrano tuttavia ferme nel postulare che l’operatività dell’istituto sia costantemente ancorata soddisfazione di esigenze affettivo-familiari del ristretto, presupposto che, in definitiv può essere pretermesso, né stravolto nella sua previsione normativa, all’uopo essendo destinato, alle condizioni stabilite dalla legge, il diverso istituto del permesso premio ex art. 30-ter, comma 3, Ord. pen.
Alla luce di quanto esposto, deve inferirsi la non conformità alla legge provvedimento che ha rigettato il reclamo interposto avverso la decisione del Magistrato d sorveglianza che aveva autorizzato, ex art. 30 Ord. pen., il detenuto ad uscire dall’istituto pe partecipare ad un evento teatrale organizzato presso un teatro cittadino, pur se, come evidenzia la decisione, nell’ambito di un laboratorio teatrale coltivato in seno all’ist pena, come analogamente viziato si presenta il provvedimento reclamato che, conseguentemente, deve essere annullato.
Tanto premesso, il ricorso è fondato, facendo se g uito l’annullamento senza rinvio sia del provvedimento impu g nato, sia di q uello adottato dal Ma g istrato di sorve g lianza, avverso il q uale era stato interposto reclamo al Tribunale di sorve g lianza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impu g nata e q uella del Ma g istrato di sorveg lianza o gg etto di reclamo.
Così deciso il 12/09/2025.