Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29101 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/6/2023 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 giugno 2023 la Corte d’appello di Palermo ha confermato, rigettando l’impugnazione dell’imputato, la sentenza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Palermo, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 6.000,00 euro di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ascrittogli aver realizzato opere abusive in assenza di permesso di costruire (nella specie per aver ristrutturato, all’interno di un lotto di terreno ubicato nel Comune di Monreale, un capannone di circa 400 mq., intervenendo con opere edili per innalzare i muri perimetrali e coprire il capannone con una struttura in metallo e pannelli in alluminio coibentato).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1 Con un primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., a causa dell’omesso rilievo della maturata prescrizione, che avrebbe dovuto condurre all’immediata declaratoria della relativa causa di improcedibilità.
I giudici di merito avrebbero errato nell’individuazione del tempus commissi delicti e, per l’effetto, avrebbero computato erroneamente i termini di prescrizione, in quanto i lavori di ristrutturazione erano terminati nel gennaio-febbraio del 2016, sicché in quel momento, e non già alla data dell’avvenuto sopralluogo (eseguito il 26 novembre 2016), si sarebbe consumato il reato edilizio contestato, con conseguente inizio di decorrenza del termine di prescrizione, interamente decorso al momento della pronuncia impugnata.
2.2 Con un secondo motivo ha lamentato un vizio della motivazione, conseguente al travisamento di una prova decisiva non valutata, e la violazione dell’art. 44, lett. b), d.P.R. 380 del 2001.
L’insieme delle prove testimoniali, unitamente alla relazione tecnica di parte, sarebbero state travisate dai giudici di merito, che avrebbero omesso di valutarle, giacché il loro significato univoco, non recepito dalla Corte d’appello, era quello di qualificare i lavori edilizi effettuati come lavori di “manutenzione straordinaria” insistenti non già su un rudere, bensì su un immobile completo. Travisando il compendio probatorio, i giudici del merito avrebbero ritenuto egualmente sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato, nonostante gli intervent edilizi in questione, non avendo prodotto un aumento volumetrico, e non essendo quindi qualificabili come “nuova costruzione” perché insistenti su un immobile già completo, non fossero soggetti a permesso a costruire, bensì al regime semplificato della RAGIONE_SOCIALE
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando che in tema di accertamento del tempus commissi delicti i poteri della Corte di cassazione non differiscono dagli ordinari poteri del giudice di legittimità, sicché non è possibile estendere il sindacato della Corte alle ricostruzioni fattuali diverse da quelle accertate nel giudizio di merito, a meno che non si concretizzi un vizio di motivazione.
Anche l’ulteriore doglianza sarebbe inammissibile, poiché volta a ottenere una diversa qualificazione giuridica dei lavori edili effettuati, a fronte di motivazione ampia, logica e specifica.
Con memoria del 9 maggio 2024 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, ribandendo che la prescrizione era già maturata anteriormente alla pronuncia di appello e che i lavori edili effettuati erano soggetti a RAGIONE_SOCIALE poiché insistenti su un immobile non qualificabile come “rudere”, sottolineando, altresì, che la questione relativa alla prescrizione era già stata sollevata con le conclusioni presentate in appello, sicché non vi sarebbe alcuna preclusione su tale punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, relativo all’omesso rilievo della estinzione per prescrizione del reato addebitato al ricorrente, a causa dell’errata individuazione del momento di consumazione del reato, è manifestamente infondato.
In via preliminare, appare opportuno ribadire che i poteri della Corte di cassazione, in tema di accertamento della data del commesso reato, non si spingono fino a giudicare le ricostruzioni fattuali, cosicché il giudice di legittimi deve prendere in considerazione la data del commesso reato contenuta nel capo di imputazione, oppure quella accertata dai giudici di merito, potendo intervenire sul punto solo in caso di censure volte a contestare la logicità dell’accertamento o il travisamento di risultanze processuali (cfr. Sez. 1, n. 37140 del 24/09/2002, Privitara, Rv. 222463 – 01; Sez. 1, n. 1037 del 30/01/2001, Ardito, Rv. 218617; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, COGNOME, Rv. 217255).
Quanto al tempus commissi delicti dei reati edilizi, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398).
La permanenza del reato urbanistico, dunque, cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, ivi comprese le rifiniture, oppure al momento della cessazione dei lavori, quando vi sia stata l’effettiva interruzione dell’attività costruttiva, sia volontaria, da provare rigorosamente, o dovuta a provvedimen1:o autoritativo (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 275900; Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 280575 – 02).
Ora, nel caso in esame, il ricorrente censura la decisione impugnata sulla base del rilievo che i lavori sarebbero stati completamente ultimati nel gennaio-febbraio del 2016, ossia molto prima dell’intervento della polizia giudiziaria che ha effettuato il sopralluogo, e allega al ricorso una serie di deposizioni testimonial dalle quali si dovrebbe evincere la veridicità di tale affermazione, da cui (cfr. l deposizione teste COGNOME all. 2 del ricorso) si ricava esclusivamente che i lavori di rifacimento del tetto sono iniziati nel gennaio-febbraio del 2016, senza nulla dire circa la loro effettiva conclusione, mentre l’accertamento dei giudici di merito sulla prosecuzione dei lavori fino alla data del sopralluogo della polizia giudiziaria, quando ne venne eseguito il sequestro, si fonda su quanto accertato in tale circostanza e riportato nel verbale di sequestro (anch’esso allegato sub 4 al ricorso), dal quale, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, risulta che i lavori non erano ultimati.
Correttamente, dunque, alla stregua dell’univoco orientamento interpretativo ricordato, i giudici di merito hanno collocato la consumazione del reato edilizio contestato al ricorrente alla data del sequestro, allorquando la permanenza era ancora in atto, in quanto i lavori non erano ultimati, e cessò solo per effetto del sequestro, e di tale accertamento il ricorrente ha proposto una rivisitazione fondata su una diversa lettura dei dati probatori, non consentita nel giudizio di legittimità, tantomeno in presenza di una doppia conforme statuizione di responsabilità, fondata su una lettura concorde delle risultanze istruttorie sulla base delle quali è stato determinato il momento di consumazione del reato.
Va aggiunto, per completezza, che al termine quinquennale di prescrizione applicabile alla contravvenzione contestata al ricorrente vanno aggiunti 1183 giorni di sospensione, per rinvii d’udienza dovuti ad astensione del difensore dell’imputato o a suoi impedimenti, come in parte indicato anche nella sentenza di primo grado, cosicché, anche volendo considerare come data di consumazione del reato quella indicata dal ricorrente, ossia la fine del mese di febbraio 2016, avendo lo stesso affermato che i lavori sarebbero terminati nel gennaio – febbraio 2016, tale termine scadrebbe il 26 maggio 2024 (e scadrà il 24 febbraio 2025 considerando la data di consumazione del reato indicata nella imputazione e accertata dai giudici di merito, ossia il 29 novembre 2016, e computando le suddette sospensioni) e non era, certamente, decorso alla data della pronuncia
della sentenza di secondo grado, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure del ricorrente anche sulla base della sua stessa prospettazione.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata censurata l’affermazione della configurabilità del reato, che è stata fondata sulla necessità del permesso di costruire per poter realizzare le opere oggetto della contestazione, affermazione che conseguirebbe al travisamento di una prova decisiva non valutata, costituita dalle dichiarazioni testimoniali e dal verbale di sequestro, in quanto la corretta considerazione della natura e delle caratteristiche delle opere realizzate dal ricorrente emergente da dette prove avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ritenerle realizzabili mediante presentazione di semplice S.C.I.A. e senza necessità di permesso di costruire, è manifestamente infondato, sia perché è volto, anch’esso, a censurare un accertamento di fatto sulla base di una diversa valutazione di rilevanza delle prove e un loro diverso apprezzamento, non consentiti, come già ricordato, nel giudizio di legittimità; sia perché l qualificazione delle opere come richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire è pienamente corretta, cosicché non è dato di rilevare alcuna violazione di legge penale sul punto.
Dalla sentenza del Tribunale di Palermo, alla quale quella impugnata ha fatto riferimento per la ricostruzione del fatto, che quindi integra la sentenza in esame, costituendo un unico corpo argomentativo, risulta che in occasione del sopralluogo eseguito dalla polizia giudiziaria il 29 novembre 2016 nel fondo di proprietà del ricorrente era stata accertata l’esistenza di un manufatto della superficie di circa 400 mq., adibito a rimessa per cavalli, nel quale erano stati realizzati recenti ed evidenti lavori di rifacimento del tetto e dei muri perimetrali, non ancora ultimati e definiti; in particolare, i muri perimetrali preesistenti, realizzati con pietr cemento, erano stati completamente ristrutturati con la realizzazione di un cordolo apicale in cemento armato, sopra i quali era stata collocata una struttura in ferro con pilastri centrali e travi oblique onde realizzare un tetto a doppia falda ricoperto di pannelli coibentati; nella medesima sentenza si dà atto che l’imputato si era limitato a fornire alla polizia giudiziaria l’atto di compravendita dell’area nella qua insiste il fabbricato e dell’assenza di elementi circa la consistenza originaria del fabbricato. Sulla base di questi elementi il Tribunale ha quindi ritenuto che sia stata realizzata la ricostruzione di un rudere, trattandosi di intervento compiuto su un edificio con vecchi muri perimetrali realizzati con pietre e cemento, privo di uno o più degli elementi strutturali del fabbricato realizzato (mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura) qualificabile come nuova costruzione, come tale richiedente il previo rilascio del permesso di costruire.
La Corte di appello, nel disattendere i rilievi dell’imputato, ha sottolineato l mancata produzione da parte dell’imputato di alcuna documentazione relativa al
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precedente stato del manufatto, né in ordine alla volumetria né alla superficie complessiva, con la conseguente assenza di elementi idonei a consentire un raffronto critico tra lo stato attuale dei luoghi e quello precedente gli interventi ha quindi concordato nella qualificazione dei lavori effettuati come “nuova costruzione”, richiamando, come aveva già fatto il Tribunale, l’orientamento interpretativo secondo cui integra il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001 l ricostruzione di un rudere senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, perché si tratta di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, al quale non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 201 (convertito in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crolla demoliti, al regime semplificato della SRAGIONE_SOCIALEA. richiede l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento de preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, rispetto della sagoma della precedente struttura (Sez. 3, n. 32899 del 20/04/2017, COGNOME, Rv. 270591; Sez. 3, n. 40342 del 03/06/2014, Quarta, Rv. 260552).
Si tratta di considerazioni coerenti con detto orientamento interpretativo, non essendovi elementi circa la preesistente consistenza dell’immobile, sulla base di riscontri documentali o di altri elementi certi e verificabili, e in ordine al risp della sagoma e della volumetria della precedente struttura, che, anzi, sembra esclusa dalle fotografie allegate al verbale di sequestro prodotto dal ricorrente (cfr. il citato allegato 4 del ricorso per cassazione) e alle quali hanno fatto riferimento i giudici di merito (dalle quali si ricava la diversa collocazione, all’interno d fabbricato e non già lungo il suo perimetro, dei preesistenti muri realizzati in pietra e cemento, e, quindi, la diversa consistenza del nuovo fabbricato), con la conseguenza che detta qualificazione non può dirsi fondata su un travisamento dei dati probatori, né giustificata con motivazione manifestamente illogica, né discendente da una errata applicazione della disciplina urbanistica, in quanto, anche a seguito della modifica all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ad opera dell’art. 10 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, co modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo quelli finalizzati al recupero di fabbricati preesiste di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente (Sez. 3, n. 1670 del 06/10/2022, dep. 2023, Severini, Rv. 284056 – 01, relativa a fattispecie in cui è stato escluso che potesse qualificarsi ristrutturazione edilizia l’abbattimento di taluni edifici rurali, ubicati in agricola, accessori a una casa colonica e la successiva realizzazione, con aumento
di cubatura, di un complesso residenziale formato da dieci villini e un parcheggio costituito da ventiquattro stalli con copertura fotovoltaica).
Detti rilievi, fondati su una interpretazione razionale delle risultanze istruttor (anche alla luce della inequivoca portata dimostrativa delle fotografie realizzate in occasione del sopralluogo e allegate al verbale di sequestro) e sulla corretta applicazione dei criteri interpretativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittim sono stati censurati dal ricorrente riproponendo una diversa lettura dei dati probatori, senza, tuttavia, fornire alcun elemento per poter procedere al suddetto raffronto critico tra lo stato attuale dei luoghi e quello precedente gli interven contestati, come pure avrebbe, presumibilmente, potuto fare, avendo acquistato la proprietà dell’area nella quale sorge il fabbricato ed avendo, quindi, presumibilmente, la disponibilità del dato probatorio relativo allo stato precedente del fabbricato.
A fronte dell’accertamento della esecuzione di un intervento edilizio volto alla realizzazione di un fabbricato in assenza di permesso di costruire, della mancanza di dati circa la consistenza di quello che si è affermato essere stato preesistente e della presenza di elementi univoci circa una diversa consistenza di sagoma, struttura e volumetria del nuovo fabbricato, sarebbe dunque stato onere del ricorrente fornire detti elementi, trattandosi di dato probatorio che rientrava nella sua disponibilità, sulla scorta del principio, che il Collegio condivide e ribadisce secondo cui «in tema di distribuzione dell’onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia, ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tes difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 259245).
Ne consegue l’inammissibilità dei rilievi formulati dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, a causa della loro intrinseca genericità (essendo privi della attitudine a censurare in modo decisivo la ratio decidendi della sentenza impugnata), del loro contenuto non consentito in questa sede di legittimità (essendo volti a conseguire una rilettura delle risultanze istruttorie) e della lor manifesta infondatezza (risultando razionale la lettura dei dati probatori compiuta concordemente dai giudici di merito in assenza di elementi di segno contrario in ordine alla precedente consistenza del fabbricato, che sarebbe stato onere del ricorrente fornire).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza delle censure alle quali è affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17/5/2024