Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50773 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Fidenza il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con la quale l’imputato era stato condannato in relazione al reato di cui all’ad 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere realizzato, quale proprietario committente, su terreno di sua pertinenza, in assenza di permesso a costruire, tre tettorie, una piscina e un box in lamiera. In Lucca in epoca prossima al maggio 2017 e giugno 2019.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo un unico motivo di ricorso con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n 380 del 2001. Secondo il ricorrente avrebbero errato i giudici del merito nell’affermare la responsabilità penale del ricorrente in relazione alla posa, sul terreno di pertinenza dell’abitazione, di una piscina mobile e non interrata,
trattandosi di opera che non richiede il permesso a costruire e la circostanza che non fosse stata smontata nell’inverno non sarebbe elemento che la trasforma in opera destinata a durare nel tempo. La natura precaria dell’opera non potrebbe essere desunta dalla temporaneità soggettiva della sua destinazione data all’opera, ma dovrebbe ricollegarsi alla intrinseca destinazione di essa per uso precario e temporaneo. Il fatto che il bene fosse destinato al solo uso estivo, che l’invaso fosse vuoto, che mancassero gli allacci all’acqua e alla corrente elettrica, sarebbero elementi che conducono a ritenere l’opposta conclusione a cui sono giunti i giudici del merito.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché contrario alla giurisprudenza consolidata di Questa Corte di legittimità.
Secondo l’accertamento di fatto consegnato dai giudici del merito, l’imputato aveva realizzato sul terreno di sua proprietà diversi manufatti (tre tettorie e un box in lamiera) e una piscina, in assenza di permesso a costruire tenuto conto della natura di opere “stabili”. Quanto alla piscina, non essendo oggetto di censura la realizzazione degli altri manufatti, i giudici territoriali, risposta alla censura difensiva, rilevavano che, pur astrattamente amovibile con facilità, era destinata a rimanere posizionata sul terreno a tempo indefinito e non solo per la stagione estiva, sicchè, avendo assunto i connotati di opera permanente e non transitoria, era soggetta a permesso a costruire, essendo irrilevante la tipologia costruttiva (materiali leggeri e amovibilità) ed essendo diretta a soddisfare esigenze non meramente temporanee, sicchè costituiva, a mente dell’art. 3 comma 1 lett. e.5 del d.P.R. n. 380 del 2001, un intervento di nuova costruzione soggetta a previo rilascio del permesso a costruire.
La sentenza impugnata ha correttamente interpretato ed applicato la disposizione normativa di cui si sostiene invece la violazione.
Detta previsione, contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. e), TUE, per quanto qui interessa, dispone che costituiscono “interventi di nuova costruzione” – assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), TUE – «quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio no rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti» e che, tra l’altro, «so comunque da considerarsi tali.. .e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze «meramente temporanee… ». Anche successivamente alle modifiche dell’art.3, comma 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380 del 2001, operate dal d.l. 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, permane il requisito della soddisfazione di esigenze meramente temporanee per sottrarre l’opera dalla necessità del permesso a costruire.
Ed ancora, va detto che la giurisprudenza di legittimità ha da sempre chiarito che la “precarietà strutturale” è inconferente rispetto all’indagine circa la non temporanea trasformazione del territorio che necessita del permesso di costruire (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, COGNOME, Rv. 275697; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261636; Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710) e che, quanto alla “precarietà funzionale” dei manufatti, essa va rapportata a esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolve (Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710; Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, COGNOME, Rv. 267759 – 01).
In materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell’assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibílità, ma l esigenze temporanee alle quali l’opera assolve. In senso assolutamente conforme si è epressa anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall’uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all’opera del proprietario, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale (Cons. di Stato, sez. 5, del 15/06/2000, n. 3321, n. 97 del 23.1.1995). Ancora di recente, in assoluta continuità con i principi sopra espressi (Cons. di Stato, sez. 6, n. 9167 del 23 ottobre 2023) si è ribadito che la natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6. La sentenza impugnata ha correttamente applicato il disposto normativo
ritenendo che, pur astrattamente amovibile, la piscina era destinata a rimare nel tempo e non per la semplice stagione estiva, essendo stata accertata la sua presenza nel mese di gennaio sì da escludere la destinazione all’uso meramente temporaneo che la sottrae al preventivo rilascio del titolo abilitativo. Essendo irrilevante la facile amovibilità allegata dal ricorrente né le caratteristic costruttive essendo stata argomentata la destinazione funzionale ad esigenze non meramente temporanee.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 23/11/2023