Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43799 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43799 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 23/6/2023
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita nell’udienza del 29 settembre 2023 la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 giugno 2023 il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte di appello della stessa città ha rigettato la richiesta di autorizzazione ad uscire dal luogo degli arresti donniciliari per recarsi a visita medica specialistica il 5 giugno 2023.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto erronea interpretazione ed applicazione della legge in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello. Il Tribunale, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa, avrebbe trascurato di considerare che la richiesta, oggetto di esame, è cosa diversa, in quanto incidente su un diritto fondamentale dell’individuo, da garantire pur nel caso di stato detentivo del soggetto; il Tribunale non avrebbe altresì considerato che la visita, programmata per il 5 giugno 2023, era la prima di una serie di sedute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Correttamente il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell’istanza del ricorrente.
2.1. Al riguardo deve premettersi che, secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di arresti domiciliari, il provvedimento di diniego o concessione dell’autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione è inoppugnabile, per assenza di previsione di legge, e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non decide sulla libertà personale ma si limita a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare (cfr: Sez. 2, n. 27020 del 6/04/2011, Morciano, Rv. 250885 – 01).
Secondo un diverso e prevalente orientamento, invece, occorre operare una distinzione.
I provvedimenti di autorizzazione aventi efficacia estemporanea (quali i permessi per assentarsi dal domicilio in relazione a singoli eventi o necessità) sono inoppugnabili, poiché si risolvono in mere precisazioni delle modalità esecutive della misura restrittiva della libertà personale, senza incidere in maniera pregnante e stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare; diversamente, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen., suscettibili di comportare una modifica strutturale e con effetti continuativi sul concreto regime degli arresti domiciliari (quali l’autorizzazione permanente ad allontanarsi dal domicilio per specifiche esigenze di vita ovvero per lo svolgimento di una attività lavorativa continuativa), rientrano nell’ampia nozione di “ordinanze in materia di misure cautelari personali”, menzionate dall’art. 310 cod. proc. pen., avverso le quali è ammessa l’impugnazione con il mezzo dell’appello (Sez. 6, n. 4418 del 18/11/1994 – dep. 25/01/1995, COGNOME, Rv. 200858 – 01; più di recente: Sez. 4, n. 18202 del 28/03/2013, Britannico, Rv.
255987 – 01; Sez. 1, n. 1536 del 3/10/2018, Pergola, Rv. 275220 – 01; Sez. 6, n. 13718 del 3/03/2020, COGNOME, Rv. 278758 – 01).
Al prevalente orientamento aderisce questo Collegio, essendo evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall’altro orientamento, i provvedimenti che disciplinano le modalità di esecuzione delle misure cautelari possono incidono sull’afflittività della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libert personale, così che devono essere soggetti al controllo giudiziale ex art. 310 cod. proc. pen., a meno che non siano in concreto privi di rilevanza oppure presentino carattere temporaneo e meramente contingente tale da non determinare apprezzabile e duratura modificazione dello status libertatis.
2.2. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva respinto l’istanza del ricorrente volta a ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, ove era ristretto in regime di arresti domiciliari, per recarsi ad effettuare una visit medica specialistica.
Il Tribunale di Caltanissetta, adito in sede di appello, ha affermato che si trattava di un provvedimento privo di incidenza duratura sulla esecuzione della misura e sulla portata afflittiva di essa, con valenza sostanzialmente estemporanea, così che non era suscettibile di impugnazione.
Il menzionato Tribunale ha precisato che “l’asserzione difensiva di segno opposto, oltre a non essere in sé condivisibile per le ragioni illustrate, appariva in ogni caso non aderente alla documentazione medica allegata, dapprima, all’istanza e, successivamente, all’atto d’appello: il medico si era infatti limitato a prescrivere all’indagato la sottoposizione a visita specialistica, dando atto dello stato di salute del paziente e limitandosi a suggerire, qualora il medico specialista avesse ritenuto necessario, la sottoposizione dello stesso a un percorso terapeutico, non avendo indicando nemmeno la natura di quest’ultimo, rimettendo anch’essa alle valutazioni di altro sanitario”.
Trattasi di argomentazioni che sfuggono a ogni rilievo censorio.
Giova precisare che non è il tipo di diritto che si intende esercitare attraverso la richiesta autorizzazione a determinare il regime di impugnabilità o meno della statuizione relativa. Rileva, invece, il contenuto del provvedimento e l’incidenza che esso ha sulla misura stessa.
Nel caso specifico, pur afferendo ad una modalità dell’esercizio del diritto alla salute, la decisione attiene a un evento estemporaneo e transeunte e non è idonea a indurre modifiche strutturali con effetti continuativi sulla misura privativa della libertà personale, così che correttamente si è affermata la non impugnabilità della statuizione resa.
In definitiva il ricorso è inammissibile e a tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza del 29 settembre 2023
Il consigliere estensore
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Il Preslerie