Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il 30/08/1958
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione in data
30.7.2024 avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Magistrato di Sorveglianza di
Sassari ha dichiarato inammissibile in data 1.7.2024 una istanza di permesso premio del condannato;
Rilevato che contro il medesimo provvedimento risulta che il detenuto abbia, al tempo stesso, presentato reclamo ex art.
30 -ter
L. n. 354 del 1975, poi respinto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza in data 27.9.2024, avverso
cui COGNOME pure ha proposto ricorso per cassazione il 17.10.2024;
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie si sia determinata – per effetto della parallela proposizione del reclamo e del successivo ricorso per cassazione – una
situazione di “carenza d’interesse sopraggiunta”, giacché l’attualità dell’interesse alla presente impugnazione è venuta meno a seguito della contestuale attivazione
della fase del controllo dell’ordinanza secondo il corretto schema procedimentale previsto dalla legge (che prevede, appunto, che il provvedimento relativo ai permessi premio sia soggetto dapprima a reclamo);
Ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza condanna del ricorrente né al pagamento delle spese processuali, né al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, COGNOME, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, COGNOME, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 16.1.2025