Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11444 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11444 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con quattro diversi motivi, NOME COGNOME ha dedotto:
1) 4) che, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza, possono essere illustrati congiuntamente, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 533, cod. proc. pen. ed il correlato vizio di motivazione per l’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e la mancata considerazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio oltre che per la mancata considerazione del principio del favor rei nella valutazione complessiva degli elementi probatori (in sintesi, si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente confermato la condanna dell’imputato fondando il proprio convincimento su elementi probatori insufficienti e non decisivi; il giudice d’appello avrebbe ritenuto sussistere la prova della cessione dello stupefacente sulla base di una serie di indizi che non raggiungono la soglia della certezza processuale richiesta per una condanna; in particolare si tratterebbe di quattro elementi, ossia la disponibilità degli involucri di cocaina da parte dell’imputato, la presenza dei dati della chiamata telefonica nella memoria del cellulare, l’uso di linguaggio palesemente criptico e l’osservazione dell’incontro tra l’imputato e la cessionaria; si tratterebbe di elementi che, singolarmente e complessivamente considerati, non sarebbero idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la cessione dello stupefacente; i giudici d’appello non avrebbero fornito alcuna valutazione circa la natura effettiva della sostanza rinvenuta, limitandosi a definirla verosimilmente del tipo cocaina, senza che, tuttavia, sia stata disposta alcuna perizia tossicologica per accertarne la natura stupefacente, carenza probatoria che assumerebbe carattere decisivo proprio che la identificazione della natura della sostanza rinvenuta, che costituisce un elemento essenziale del reato contestato; i giudici d’appello non avrebbero nemmeno considerato che l’imputato non aveva precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti e che l’episodio contestato presenta dei caratteri di occasionalità, tutti elementi che avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati nel giudizio complessivo sulla sua responsabilità; quanto sopra avrebbe determinato, a giudizio della difesa, la violazione del cosiddetto principio del favor rei nella valutazione complessiva degli elementi di prova, nel senso che, in presenza di elementi di prova equivoci o insufficienti, dovrebbe comunque prevalere l’interpretazione più favorevole all’imputato; nel caso in esame, sussisterebbero significativi dubbi circa l’effettiva natura della sostanza rinvenuta, definita solo verosimilmente del tipo cocaina, senza che sia stata effettuata alcuna perizia tossicologica per accertarne la reale composizione né il principio attivo contenuto; in assenza di accertamenti tecnici sulla percentuale di principio attivo dello stupefacente, la mancanza di elementi sulla qualità e quantità Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
del principio attivo deve risolversi a favore dell’imputato in applicazione dell’invocato principio; inoltre, i giudici d’appello non avrebbero considerato che l’assenza di una perizia tossicologica e la mera qualificazione di verosimiglianza della sostanza avrebbero dovuto condurre ad una valutazione più favorevole della condotta dell’imputato, tanto più considerando che l’episodio presenta caratteri di occasionalità e che l’imputato non aveva precedenti specifici in materia di stupefacenti; infine, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che la teste COGNOME non sarebbe mai stata sentita in dibattimento, privando così la difesa della possibilità di confrontarsi con una fonte di prova decisiva per l’accertamento dei fatti contestati);
3) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione per l’erronea applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (in sintesi, la difesa si duole del fatto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato la recidiva reiterata specifica e negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, in violazione dei principi consolidati in materia di commisurazione della pena; quanto alla recidiva, i giudici d’appello non avrebbero adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata specifica,
limitandosi a richiamare genericamente i precedenti penali dell’imputato e, dunque, discostandosi dalla costante giurisprudenza, ossia omettendo di procedere ad una valutazione individualizzata, limitandosi ad un mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, senza considerare che l’episodio contestato presenta caratteri di occasionalità; quanto al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello non avrebbe considerato adeguatamente le circostanze del caso concreto, e la motivazione sul punto risulterebbe apparente, limitandosi a RAGIONE_SOCIALE clausole di stile senza una adeguata valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze favorevoli all’imputato);
ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili perché – il primo, il terzo ed il quarto – riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando inoltre – il primo ed il secondo motivo -, una rivalutazione o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; tutti i motivi, inoltre, risulta manifestamente infondati in quanto inerenti a vizi motivazionali non emergenti dal provvedimento impugnato e, inoltre, quanto al terzo ed al quarto motivo, ineriscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 1/2 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte);
quanto ai motivi sub 1) e 4), da esaminarsi congiuntamente, attesa – come anticipato – l’intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesa, la Corte d’appello evidenzia come il primo giudice avesse ritenuto sussistente il reato contestato sulla base di una completa lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze dibattimentali, in considerazione di plurimi e concordanti indizi, costituiti dalla disponibilità degli involucri di cocaina da parte dell’imputato, dalla presenza dei dati della chiamata telefonica, nella memoria del telefono cellulare dallo stesso utilizzato, coincidente per orario a quella effettuata alla COGNOME, nonchè dall’uso di linguaggio palesemente criptico, unitamente all’osservazione dell’incontro ed alla interlocuzione tra i due; né, si aggiunge, ai fini della identificazione della sostanza rinvenuta è necessario effettuare una perizia tossicologica, essendo sufficienti altri mezzi di prova, come le dichiarazioni testimoniali o confessorie (nella specie, le dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 24/03/2023, in cui è lo stesso
ricorrente, a domanda del giudice, a negare solo l’appartenenza dello stupefacente – asserendo “non era mia” -, con ciò implicitamente riconoscendone la natura) e le risultanze degli accertamenti di polizia o altri indizi gravi, specifici e concordanti, in ciò richiamando un puntuale precedente giurisprudenziale di questa Corte, ossia la sentenza n. 18611 del 2019;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che le censure sull’erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche e la mancata considerazione dell’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, oltre ad essere puramente contestative, non tengono conto del granitico orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01), circostanza da escludersi nel caso di specie;
ritenuto, infine, quanto al terzo motivo, che le censure sull’erronea applicazione della recidiva ed il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, non hanno pregio in quanto confliggono con la puntuale motivazione della Corte territoriale, che, sul punto, ha non soltanto valorizzato l’innumerevole serie di precedenti penali per reati di comune indole a quello per cui si procede risultanti dal certificato del casellario giudiziale, ma ha anche tenuto conto della vicinitas cronologica al fatto odierno, ciò che induceva a ritenere quest’ultimo fatto quale portato di un’accresciuta capacità criminale dell’imputato, con conseguente correttezza della mancata esclusione della contestata recidiva; quanto, poi al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno motivato il diniego sui plurimi e gravi precedenti penali, anche per reati della stessa indole di quello oggetto di esame che, unitamente alla gravità del fatto desumibile dalle modalità esecutive della condotta, espressive di organizzazione e proclività criminale, hanno indotto la Corte d’appello ad escludere la nneritevolezza di una riduzione della misura della pena inflitta anche in considerazione del fatto che la stessa si era attestata in misura non lontana dal minimo edittale, con conseguente giudizio di congruità e proporzionalità al complessivo disvalore del fatto:
ritenuto che, al cospetto di tale complessivo apparato argonnentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la
sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 dep. 26/01/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 – dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246552);
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 27 febbraio 2026
Il Presidente ndrea Gentili
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