Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24767 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24767 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME ISEO il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME
COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 s.m.i.
RITENUTO IN FATI -0
1.1 Con ordinanza in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Brescia parzial riformava il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari di Brescia avev sequestro preventivo nei confronti di NOME COGNOME fino alla concor 386.288,00 di cui oltre C 70.000,00 e C 134.000,00 nella disponibilità rispetti NOME COGNOME e di COGNOME NOMENOME moglie e suocera del COGNOME. Alla s COGNOME venivano altresì sequestrate due vetture. La decisione del tribunale, q del riesame, confermava il provvedimento nei confronti dell’indagato ma lo annul confronti delle due congiunte di costui, ritenendo insussistente il periculum in mora, poiché « il patrimonio delle ricorrenti è risultato ampiamente capiente rispetto al stesse percepito …, né sono documentate condotte volte a disperdere l patrimoniale» (pg.5).
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore p tribunale di Brescia con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. c ove si lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione del periculum in mora.
E’ contraddittorio riconoscere il periculum nei confronti di COGNOME ed escluderlo confronti delle sue congiunte. Il menzioNOME parametro va valutato nei dell’indagato, del suo comportamento e del suo patrimonio. Sotto tale profilo, il B posto in essere condotte dirette ad aggravare le conseguenze dannose del delitto più difficoltoso il recupero delle somme accreditate alle familiari. Il provv sequestro è stato emesso nei confronti del solo COGNOME e soltanto in sede stato eseguito sui conti di COGNOME e COGNOME sui quali parte del profitt confluito. La motivazione è contraddittoria ed illogica perché la valutazione del indicato va eseguita solo in relazione al soggetto destinatario del sequestro e n nei coi confronti sia stato solo eseguito.
Il provvedimento che si impugna è altresì abnorme poiché interviene sulla fase e che è demandata al pubblico ministero, con impugnabilità dinnanzi al giudice dell’e ovvero, in caso di diniego di istanza di revoca da parte del pubblico ministero, al le indagini preliminari con successiva impugnazione innanzi al tribunale del riesame
1.3 Dal 30 aprile, il procedimento è stato rinviato all’udienza 16 maggio d’ Collegio per disporre l’integrazione del contraddittorio a favore di NOME COGNOME NOME.
1.4 Le due congiunte dell’imputato, costituendosi congiuntamente in giudizio con m 3 maggio 2023 del difensore AVV_NOTAIO chiedono che il ricorso sia dichiarato inam per le seguenti ragioni:
inammissibilità per violazione dell’art.325 comma 1 cod. proc. pen.: i motivi (asserita contraddittorietà ed illogicità di motivazione) esorbitano dal concetto
.
di legge, unico profilo evocabile in sede di legittimità nei confronti di un prov sequestro;
insussistenza dei difetti motivazionali dedotti dal Pubblico ministero.
Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugNOME che valuta compiutam sussistenza dell’esigenza cautelare sia con riguardo alla posizione dell’inda confronti dei terzi;
insussistenza della denunciata abnormità.
Sussiste contraddittorietà estrinseca tra l’atto di impugnazione, da un lato, cautelare nonché il provvedimento cautelare, dall’altro. Infatti, il provvedimento perfettamente ‘ritagliato’ sulla originaria richiesta di misura reale di tal che infondata la denunciata abnormità per essere intervenuto il provvedimento su esecutiva della cautela piuttosto che sulla decisione di sequestro in sé.
1.5 Con memoria 26 aprile il Procuratore Generale a chiesto la dichiaraz inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i vizi lamentati non sono deducibili com motivazione.
1.2 Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta la «motivazione contraddittoria ed ill relazione all’assenza del periculum ed abnormità».
Appare allora necessario preliminarmente ricordare che avverso le ordinanze em materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso ai sensi de 325 cod. proc. pen. solo per violazione di legge, cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conse radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando argonnentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa d assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito da investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, COGNOME, Rv. 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvis caso oggetto di scrutino.
1.3 Nel caso di specie, il vizio motivazionale denunciato risiederebbe nell’a valorizzato e riconosciuto la sussistenza del periculum nei confronti dell’indagato per poi negarlo in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale della moglie e della prescindere dalla correttezza della motivazione, che pare invero adeguatamente giu nel provvedimento impugNOME, si tratta di una censura che esula dal pe dell’impugnabile, in questa sede ed in relazione al tipo di provvedimento ogg censura.
1.4 Infine, in merito alla lamentata abnormità è opportuno precisare, per quant in
passing attesa l’evidente infondatezza della critica, che tale categoria di patolo procedurale estrema può essere evocata solo nel caso in cui il provvedimento sia avulso dall’intero ordinamento processuale -cd. “abnormità strutturale”- ovvero adottato al di fu dei casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi irrimediabil processo -cd. “abnormità funzionale”(ex multis Sez. 3, sent. 29594 del 28 maggio 2021, Rv. 281718 – 01. E’ appena il caso di osservare che nessuna delle due ipotesi ricorre né è stata per vero dedotta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 16.5.2023