Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27716 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27716 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 febbraio 2024 il Tribunale per il riesame delle misure cautelari real di Matera, quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza Sezione Prima n. 17903 del 2023, aveva annullato precedente ordinanza emessa dallo stesso Tribunale limitatamente al requisito del periculum in mora, in riferimento al sequestro preventivo, disposto nei confronti di NOME COGNOME, di beni sino alla concorrenza di Euro 81.500, quale corpo di reato, per i quale è obbligatoria la confisca, in relazione all’addebito di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 n. 159 del 2011, ha nuovamente respinto la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell stesso COGNOME avverso il decreto in data 2 settembre 2022 del Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di Matera impositivo del vincolo.
2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di NOME COGNOME consta di un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011 e viz di motivazione in relazione all’esistenza del periculum in mora con riguardo al disposto sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca. E’ addotto che il Tribunale non solo avrebbe elus le deduzioni difensive, comprovate da evidenze documentali, atte a dimostrare come il ricorrente fosse proprietario di beni immobili di valore ben superiore rispetto a quello sottopos sequestro preventivo, tanto neutralizzando il pericolo di dispersione del bene destinato a definitiva ablazione, ma aveva persistito nell’errore di diritto già stigmatizzato con la sen rescindente, che aveva imposto al Tribunale di conformarsi alla corretta lettura della nor processuale di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. offerta dalle Sezioni Unite di que Corte con la sentenza n. 36959 del 24/06/2021, NOMENOME
2. In data 10 aprile 2024 sono pervenute in Cancelleria le conclusioni scritte d Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME COGNOME, con le quali si è chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Le Sezioni Unite NOME (Sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848), a sostegno dell’enunciato principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve conte la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del g salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, por detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”, hanno chiarito che «il criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natur
anticipatrice delta misura cautelare», di modo che il predetto onere di motivazione può ritener assolto «allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudiz bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato»: donde, hann concluso nel senso che: «è il parametro della “esigenza anticipatoria” della confisca a dove fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con l conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalme potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio».
Tanto ricordato, e tenuto conto dei limiti del sindacato di questa Corte in materia misure cautelari reali – circoscritto alla verifica della sola violazione di legge, in tale dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giud (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) -, deve riconoscersi che è rispondente «ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» quanto sostenuto dal Tribunale per giustificare l’esistenza del periculum in mora in riferimento alla misura cautelare reale adottata nei confronti di COGNOME NOME: ossia, che sia l’ordinaria volatilità del d sia le stesse modalità con cui aveva avuto luogo l’operazione patrimoniale posta in essere da ricorrente, il quale aveva ceduto parte del proprio patrimonio immobiliare a congiunti a pre irrisori, erano tali da far ritenere verisimile che le somme e gli altri beni destinati a incamerati dallo Stato potessero essere medio-tempore dispersi proprio per effetto del ripetersi delle descritte modalità operative illecite.
Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/05/2024.