Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8148 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8148 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso l’ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni con cui l’AVV_NOTAIO, difensore del terzo interessato NOME COGNOME
(nato in Albania il DATA_NASCITA), ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, con decreto del 13 dicembre 2024, ha disposto il sequestro preventivo dell’autovettura Alfa Romeo Stelvio tg.ta TARGA_VEICOLO nel procedimento a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 640 e 648-ter.1 cod. pen.
Avverso il menzionato decreto di sequestro preventivo ha proposto istanza di riesame il terzo interessato NOME COGNOME, deducendo la non assoggettabilità del veicolo al provvedimento ablatorio, in quanto da lui acquistato in buona fede e, pertanto, insuscettibile di confisca.
3.In data 21 gennaio 2025, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza datata 15 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Livorno ha rigettato il riesame da lui avanzato; detto ricorso veniva accolto dalla Corte di Cassazione per totale carenza della motivazione in tema di periculum in mora .
Con provvedimento del 01 aprile 2025, il Tribunale di Livorno ha disposto il dissequestro e la restituzione dell’autovettura Alfa Romeo Stelvio tg.ta TARGA_VEICOLO, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la confisca del veicolo, in quanto previamente trasferito al terzo di buona fede NOME COGNOME.
n data 4 aprile 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 01 aprile 2025. Il ricorso Ł stato accolto dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la precedente sentenza rescindente aveva investito esclusivamente il vizio motivazionale relativo al periculum in mora , con conseguente formazione di una preclusione processuale in ordine alla rivalutazione del fumus commissi delicti .
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Livorno propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 21 ottobre 2025 con cui il Tribunale di Livorno ha nuovamente disposto il dissequestro e la restituzione all’avente diritto della autovettura sottoposta a vincolo reale.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 623 cod. proc. pen. nonchØ l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto precluso al Tribunale del riesame l’esercizio dei poteri di integrazione e rettifica previsti dagli artt. 309 e 324 cod. proc. pen., sul presupposto dell’assoluta carenza di motivazione in ordine al periculum in mora che connotava l’originario decreto di sequestro preventivo
Il Collegio del rinvio avrebbe omesso di considerare come la Corte di Cassazione avesse annullato con rinvio la precedente ordinanza di dissequestro proprio in ragione della ritenuta necessità di colmare la lacuna motivazionale concernente il requisito cautelare del periculum in mora .
Ne conseguirebbe che i giudici del riesame, disattendendo il dictum della Corte di legittimità e negando la possibilità di procedere all’integrazione motivazionale, avrebbero violato l’art. 623 cod. proc. pen., il quale impone al giudice del rinvio di uniformarsi ai principi enunciati nella sentenza di annullamento.
In data 26 gennaio 2026 il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria conclusiva con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Secondo la ricostruzione difensiva, il Tribunale avrebbe correttamente dato atto dell’assoluta carenza di motivazione che contraddistingueva il decreto di sequestro preventivo e conseguentemente affermato, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, che tale deficit motivazionale non consentiva l’esercizio del potere integrativo di cui agli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Questa Corte, con la sentenza rescindente dell’11 settembre 2025 ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza datata 01 aprile 2025 con cui il Tribunale di Livorno aveva disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno in data 13 dicembre 2024. Con tale pronuncia il giudice del rinvio veniva investito del compito di ‘ esaminare il requisito del periculum ‘ (vedi pag. 4 della sentenza datata 11 settembre 2025’).
Il vincolo del giudice di rinvio s’incentrava, pertanto, sull’adempimento del dovere di puntuale verifica e motivazione in ordine al presupposto del periculum in mora , sopperendo ai difetti della prima decisione del riesame, in modo da giustificare il proprio convincimento secondo lo schema delibativo enunciato nella sentenza di annullamento.
3.Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con l’art. 627 cod. proc. pen., avendo il Tribunale di Livorno omesso di conformarsi al dictum contenuto nella precedente sentenza rescindente di questa Corte.
Il giudice del rinvio, infatti, si Ł limitato a richiamare il principio di diritto secondo cui il Tribunale del riesame non può esercitare i poteri di integrazione e rettifica attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen. allorchØ il decreto di sequestro preventivo sia affetto da carenza assoluta di motivazione in ordine al periculum in mora, senza tuttavia procedere a quella rinnovata e autonoma verifica del presupposto cautelare che costituiva oggetto specifico dell’annullamento.
3.1. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (vedi Sez. 2, n.
45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999-01), nelle ipotesi di annullamento con rinvio la pronuncia della Cassazione integra una decisione su una questione di diritto anche quando accerti l’inadempimento dell’obbligo motivazionale. In tale evenienza, il giudice di rinvio Ł vincolato a colmare la lacuna argomentativa rilevata, procedendo alla valutazione precedentemente omessa, ove essa sia determinante ai fini della decisione.
L’annullamento per vizio di motivazione comporta, infatti, la piena riespansione dei poteri cognitivi e valutativi del giudice del rinvio, il quale Ł investito di un autonomo potere-dovere di riesame del thema decidendum , con il solo limite di non reiterare i vizi già censurati e di uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente. Restano, altresì, fermi gli effetti dell’eventuale giudicato interno, che nel caso di specie si Ł formato esclusivamente in ordine al fumus commissi delicti .
Ne consegue che il giudice del rinvio, all’esito della rinnovata disamina, può pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle del precedente giudice di merito ovvero confermarle, purchØ il relativo convincimento sia sorretto da un apparato motivazionale autonomo e immune dai profili di carenza già rilevati in sede di legittimità.
3.2. Nel caso in esame, tali principi non risultano osservati. L’annullamento aveva riguardato specificamente il capo dell’ordinanza attinente alla sussistenza del periculum in mora ; nondimeno, il Tribunale ha sostanzialmente eluso il segmento valutativo ritenuto imprescindibile dalla pronuncia rescindente, limitandosi ad affermare l’impossibilità di integrazione della motivazione del decreto genetico, senza procedere a un’autonoma e puntuale verifica del requisito cautelare come invece era stato disposto nella sentenza rescindente.
La soluzione adottata si risolve, pertanto, in un aggiramento del controllo demandato al giudice del rinvio, con conseguente violazione dell’obbligo di conformazione imposto dall’art. 627 cod. proc. pen.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Livorno affinchØ proceda a nuovo esame in ordine alla sussistenza del periculum in mora nel rispetto dei principi sopra richiamati.
,
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così Ł deciso, 06/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME