Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37831 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di:
AVV_NOTAIO NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di Palermo.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugn ata.
Udito il difensore di AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, richiamando quanto allegato nella memoria depositata per via telematica.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Palermo accoglieva l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, indagato per i reati intestazione fittizia e riciclaggio, nei confronti del decreto di sequestro preventivo che vincolava i suoi beni; il Tribunale rilevava che nl provvedimento genetico mancava ‘ del tutto ‘ la motivazione in ordine al periculum in mora , il che escludeva la legittimità di interventi integrativi ed imponeva la restituzione dei beni in sequestro, se non sottoposti ad altro vincolo.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il
AVV_NOTAIO della Repubblica di Palermo, che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale alla pagina 106 del decreto che disponeva il sequestro il Giudice per le indagini preliminari avrebbe espressamente rilevato la sussistenza del periculum in mora ;
2.2. violazione di legge: si deduceva altresì che la sussistenza della motivazione in ordine al periculum in mora contenuta nel decreto di sequestro rendeva incongruente – e dunque apparente – la parte della motivazione del provvedimento impugnato che escludeva la sussistenza in capo al Tribunale del potere di integrare la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
1.1. Il Collegio riafferma che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 265365 – 01). Pertanto, non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 – 01).
1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo ‘impeditivo’ disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione a l sequestro preventivo ‘ anticipatorio della confisca ‘ disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
La motivazione, che legittima l’attivazione dei poteri integrativi del Tribunale per il riesame si rinviene alla pag.106 del provvedimento genetico dove il Giudice per le indagini preliminari ha rilevato (a) che gli indagati, nelle more della conclusione del processo, avrebbero potuto disperdere le risorse accumulate, il che, se non fosse stato disposto il vincolo, imponeva di effettuare una prognosi
negativa in ordine alla proficua esecuzione del provvedimento di confisca; (b) che, se non fosse stato disposto il sequestro, la possibilità di utilizzare le somme lucrate avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze dei reati per cui si procede.
Tali passaggi argomentativi, qualora fossero stati ritenuti insufficienti, avrebbero comunque legittimato l’esercizio dei poteri integrativi assegnati al Tribunale per il riesame, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.
1.3. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME