Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Tonara avverso l’ordinanza in data 13/03/2023 del Tribunale di Oristano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in relazione al periculum in mora;
letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/03/2023 il Tribunale di Oristano, in riforma di quella del G.i.p. del Tribunale di Oristano in data 01/03/2023, ha disposto nei confronti di NOME COGNOME il sequestro preventivo finalizzato a confisca dei saldi relativi a quattro conti correnti fino alla concorrenza dell’importo di eur
1.760.819,00, e in caso di incapienza il sequestro per equivalente su beni dell’indagato per l’eventuale differenza.
Ha rilevato il Tribunale che il sequestro era correlato al prezzo del reato, in gran parte corrispondente all’importo recato da fatture emesse per operazioni inesistenti, riferito a varie ipotesi corruttive contestate a COGNOME, rispetto alle qu il predetto aveva assunto il ruolo di intermediario tra i soggetti corrotti e i priv corruttori, nel quadro dell’aggiudicazione di appalti concernenti lavori di adeguamento del tratto stradale Sassari-Olbia in riferimento ai lotti 8 e 3, in effetti aggiudicati a COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché a RAGIONE_SOCIALE e a RAGIONE_SOCIALE
2. Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Richiama preliminarmente le fasi precedenti della vicenda processuale, segnalando che: originariamente il G.i.p. del Tribunale di Oristano aveva emesso analogo decreto di sequestro preventivo, confermato dal Tribunale in sede di riesame, salva la riduzione del quantum, previa esclusione di importi corrispondenti all’I.v.a.; successivamente era stata dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Oristano a vantaggio del Tribunale di Sassari; il G.i.p. del Tribunale di Sassari aveva emesso decreto di sequestro preventivo, confermato dal Tribunale in sede di riesame, salva la riduzione del quantum, previo scomputo di importi relativi a detrazioni fiscali; in sede di conflitto negativo di competenza la Corte d cassazione aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Oristano; peraltro la misura cautelare, non confermata nel termine di giorni venti, era stata dichiarata inefficace, dopo di che era stata chiesta al G.i.p. del Tribunale di Oristano la nuova emissione di un decreto di sequestro, respinta dal Giudice; infine il Tribunale aveva accolto l’appello cautelare del P.m., adottando l’ordinanza in questa sede impugnata.
2.2. Ciò posto, con il primo motivo deduce violazione del principio di terzietà e imparzialità del Giudice in relazione agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen.
La Presidente del Collegio, dott.AVV_NOTAIO COGNOME, avrebbe dovuto astenersi, avendo già presieduto il Collegio che aveva confermato il primo decreto di sequestro preventivo, oltre che disposto nei confronti del ricorrente un sequestro di prevenzione, valutando la pericolosità di COGNOME.
Di qui la configurabilità di situazioni pregiudicanti che avrebbero imposto l’astensione e che viziano il provvedimento impugnato.
2.3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 27 cod. proc. pen.
La richiesta presentata dal P.m. costituiva reiterazione di quella del 2016, originariamente accolta. Alla mancata rinnovazione ai sensi dell’art. 27 cod. proc.
pen. del decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Sassari era seguita l’inefficacia. Il P.m. non aveva impugnato la declaratoria di inefficacia, ma richiesto un nuovo decreto, che il G.i.p. aveva correttamente negato nel quadro di un procedimento distinto. Altrettanto avrebbe dovuto fare il Tribunale, essendo il P.m. ormai decaduto dalla possibilità di chiedere il sequestro.
2.4. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza attuale dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare reale, anche in relazione agli artt. 425 cod. proc. pen., 99 e 157 cod. pen.
Il Tribunale si era basato sulla configurabilità dei reati, non condividendo gli assunti del G.i.p. che aveva dato rilievo al tempo trascorso dall’adozione del primo decreto di sequestro anche ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e in rapporto alla elevata afflittività della misura e valorizzato la prescrizione dei reat tanto più in ragione della problematica applicabilità dell’aggravante della recidiva infraquinquennale, profilo valutabile in sede di udienza preliminare al fine di disporre il proscioglimento dell’imputato, tale da precludere anche la confisca del prezzo del reato.
Il Tribunale aveva vanamente formulato un diverso giudizio prognostico, dando erroneamente rilievo alla data di consumazione di uno dei reati, coincidente con epoca in cui il ricorrente era ristretto in carcere.
L’ordinanza era priva di nuovi elementi tali da legittimare la richiesta del P.m. dovendosi dunque ravvisare una preclusione in ossequio al principio ne bis in idem, fermo restando che l’importo era superiore rispetto a quello determinato in occasione dei precedenti interventi del Tribunale in sede di riesame e che non recava la concisa esposizione del periculum in mora in ossequio all’esigenza anticipatoria della confisca.
2.5. Con il quarto motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla corretta quantificazione del prezzo del reato, a fronte di attività economiche di soggetti che avrebbero agito come intermediari.
Il Tribunale aveva fatto riferimento all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma non avrebbe potuto dirsi apoditticamente che tutte le fatture non 1,4 GLYPH il corrispondessero ad effettiva prestazione da parte delle società RAGIONE_SOCIALE.
La condotta illecita non coincideva con l’aggiudicazione in sé o con la stipulazione ma si inseriva nella fase prodromica all’individuazione dell’impresa aggiudicataria: il profitto del corruttore non si identificava con il valore dell’appal e ciò non poteva non ripercuotersi sull’individuazione del prezzo.
Due erano i soggetti imprenditoriali e il prezzo avrebbe dovuto calcolarsi al netto dell’attività effettivamente svolta dall’intermediario imprenditore per i corruttore.
Era illogico attribuire le somme indicate nelle fatture da NOME, se NOME nulla aveva effettivamente incassato, nonostante avesse reso la prestazione concordata.
2.6. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all’identificazione del prezzo con l’ammontare versato dagli imprenditori, senza tenere conto dell’I.v.a. nonché delle detrazioni per IRES e per INARCASSA.
Se il Tribunale di Oristano aveva computato somme al netto di I.v.a., il G.i.p. del Tribunale di Sassari aveva scomputato anche gli importi corrispondenti a ritenute IRES e INARCASSA, dovendosi escludere che tali somme costituiscano prezzo di corruzione, ma il Tribunale aveva omesso di valutare tale profilo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria concludendo per l’annullamento con rinvio in relazione al periculum in mora.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria contenente conclusioni, nella quale si ripercorrono i motivi di ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di cui si dirà.
Il primo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Costituisce principio ampiamente consolidato che «l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato, Rv. 215097, che si riferisce a componente di organo giudicante collegiale).
Nel caso di specie non risulta che fosse stata presentata dichiarazione di ricusazione nei confronti della Presidente del Collegio, cosicché il tema deve ritenersi precluso.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La circostanza che l’originario decreto di sequestro preventivo, dopo la conferma -con parziale riduzione del quantumda parte del Tribunale in sede di riesame, fosse divenuto inefficace in conseguenza delle vicende processuali legate
alla competenza territoriale e della mancata tempestiva rinnovazione ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., non determina alcuna preclusione.
Costituisce infatti principio ampiamente consolidato che «in tema di misure cautelari, il mancato rispetto del termine di venti giorni, previsto dall’art. 27 co proc. pen., entro il quale va disposta la rinnovazione dell’ordinanza cautelare disposta dal giudice incompetente, determina la perdita di efficacia di tale misura, ma non preclude la possibilità, per il giudice competente, di adottare una nuova misura cautelare, sia pur di identico contenuto e basata sui medesimi presupposti» (così Sez. 6, n. 12609 del 17/12/2020, dep. 2021, Tamburrano, Rv. 281146, peraltro sulla scia di Sez. U, n. 15 del 18/06/1993, NOME, Rv. 194315).
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte fondato.
4.1. Ribadita l’assenza di preclusioni in ordine alla possibilità di adottare un nuovo decreto di sequestro preventivo, deve rimarcarsi che, impregiudicato l’esito del giudizio di merito, il Tribunale ha correttamente valutato la sussurnibilità dei fatti nelle fattispecie contestate, segnalando che non avrebbe potuto dirsi maturata la prescrizione dei reati, avuto riguardo sia all’epoca degli stessi sia al computo del termine, correlato alla pena edittale massima e alle aggravanti ad effetto speciale, in particolare alla recidiva infraquinquennale, relativamente alla quale il G.i.p., al di fuori della pertinente sede, aveva formulato un giudizio prognostico di non applicazione in concreto, giudizio peraltro smentito dal Tribunale sulla base di una insindacabile valutazione di merito: deve aggiungersi che, come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, per i reati di cui ai capi 7 e 8 avrebbe dovuto comunque escludersi, allo stato, la maturazione del termine di prescrizione, avuto riguardo alla data indicata nella contestazione e all’epoca della ricezione dell’indebita retribuzione, a prescindere dal fatto che in uno dei periodi indicati il ricorrente fosse ristretto in carcere.
4.2. Salvo quanto si dirà in prosieguo in ordine al quantum, deve nondimeno rimarcarsi come il motivo risulti fondato nella parte in cui segnala la mancata valutazione da parte del Tribunale della configurabilità in concreto del periculum in mora.
Costituisce ormai ius receptum che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca «deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione d giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848),
principio applicabile anche nel caso di reati contro la pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283619).
Nel caso di specie il Tribunale, nel provvedimento impugnato, emesso in riforma di quello del G.i.p., che aveva rigettato la richiesta del P.m., avrebbe dovuto farsi carico dell’analisi del periculum, quale ineludibile passaggio giustificativo della misura adottata in relazione alla sua portata anticipatoria, dovere al quale si è tuttavia sottratto.
Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione sul punto.
5. Il quarto motivo è generico e comunque non consentito in questa sede, in quanto volto a contestare la motivazione e a sovrapporre profili inerenti al merito, in materia cautelare reale essendo ammissibile solo un ricorso per violazione di legge, sia pur intesa in modo da ricomprendere «quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Il Tribunale ha dato conto del fatto che il ricorrente, individuato come co GLYPH ttopt.: intermediario nel rapporto tra i corrotti e i ty1:11gUit aveva condiviso la ricezione del prezzo dei reati ipotizzati, occultato attraverso lo schermo costituito da fatture per operazioni inesistenti.
Vani dunque risultano i rilievi difensivi volti a sovrapporre impropriamente problematiche che possono riguardare, se del caso, la quantificazione del profitto (si rinvia sul punto a Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 239924), nozione ontologicamente diversa da quella di prezzo, rilevante nel caso di specie (si rinvia sul punto a Sez. 6, n. 28412 del 20/03/2022, Ragno, Rv. 283666, per il rilievo che le somme acquisite a titolo di prezzo risultano riferibili reato-contratto e sono integralmente sequestrabili).
Inoltre nel motivo in esame si prospettano ricostruzioni inerenti al merito, che muovono da una diversa lettura degli elementi che compongono il compendio indiziario e non si confrontano con la ricostruzione del Tribunale, peraltro conforme a quella posta alla base dei precedenti decreti di sequestro preventivo, incentrata, come già rilevato, sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, risultando comunque non consentiti rilievi volti a segnalare profili di illogicità del motivazione.
Con il quinto motivo, riguardante la quantificazione dell’importo sequestrabile, si invoca in riduzione il computo di ritenute operate a titolo di I.v.a di IRES e di INARCASSA.
Deve al riguardo rimarcarsi che, venendo in rilievo il prezzo del reato, lo stesso deve essere computato per intero nei confronti di coloro che ne hanno condiviso la concreta ricezione (si richiama ancora Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, cit.).
Deve aggiungersi in linea AVV_NOTAIO che il sequestro risulta essere stato fin dall’origine disposto in epoca successiva rispetto a quella di maturazione degli obblighi fiscali, dovendosi dunque ritenere che la quantificazione sia insensibile all’operatività di obblighi di imposta, salvo l’eventuale diritto al rimborso in caso d successiva confisca (sul punto, perspicuamente t Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, cit., nonché Sez. 6, n. 13936 del 11/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283281).
Va peraltro sottolineato che il provvedimento impugnato si inserisce nell’ambito di un procedimento che, a seguito della travagliata definizione della questione della competenza territoriale, costituisce la prosecuzione di quello iniziale, avviato ad Oristano.
Deve inoltre rilevarsi che nell’ambito del medesimo procedimento (secondo quanto desumibile in termini generali da Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092, ove in motivazione si segnala, per contro, l’autonomia del provvedimento eventualmente emesso, anche in sede di rinnovazione, dal diverso giudice dichiarato competente) può venire in rilievo un giudicato cautelare, correlato all’identità dei presupposti valorizzati e delle questioni dedotte ai fi dell’adozione di una misura cautelare, ove sia stato attivato un mezzo di impugnazione (sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092).
Su tali basi non può non rilevarsi come inella presente vicenda /sul sequestro preventivo disposto fosse già intervenuto il Tribunale in sede di riesame, operando una decurtazione del quantum, commisurata all’I.v.a. indicata in alcune fatture.
Se dunque non assume rilievo cogente ai fini dell’ulteriore esame demandato al Giudice del rinvio, l’ulteriore decurtazione operata dal Tribunale di Sassari per detrazioni IRES e INARCASSA, non può non rilevarsi che nella vicenda cautelare in esame, nell’ambito del medesimo procedimento, si era stratificato un giudicato cautelare, correlato, sulla base dei medesimi elementi di valutazione, all’entità dell’importo sequestrabile, come determinato dal Tribunale di Oristano con l’ordinanza del 30/11/2016, importo di cui, se del caso, dovrà tenersi conto nel giudizio di rinvio.
In conclusione, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 03/04/2024