Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36115 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Casarano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/12/2023 del Tribunale della libertà di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; GLYPH J udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 di. 28 ottobre 202 137, dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore AVV_NOTAIO del foro di Lecce per NOME AVV_NOTAIO, e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO del foro di Brindisi, per NOME COGNOMECOGNOME COGNOME qua
ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Brindisi, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., GLYPH ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME – oltre che di NOME COGNOME, non ricorrente – avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi in relazione a una serie di violazioni fiscali nonché all’a 316-ter cod. pen., di cui ai capi di provvisoria incolpazione contestati ai predett nell’ambito di un complesso procedimento avente ad oggetto presunte irregolarità in relazione all’agevolazione fiscale nota come “bonus facciate”.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in tre motivi
3.1. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza assoluta di motivazione nel decreto di sequestro preventivo in ordine al requisito del periculum in mora, lacuna che il Tribunale ha colmato in maniera illegittima, in quanto, preso atto del difetto assoluto di motivazione sul punto, avrebbe dovuto annullare il decreto impugnato.
3.2. Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 63, comma 2, e 351 cod. proc. pen. per aver il Tribunale cautelare ritenuto utilizzabili i verbali di s.i.t. res soggetti committenti dei lavori, poi deferiti all’A.G., i quali, pertanto, avrebbe dovuto essere sentiti con le garanzie difensive, ciò che non è avvenuto.
3.3. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 125, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle fatture ritenute emesse per operazioni oggettivamente inesistenti e non, invece, in acconto ai lavori da eseguirsi, come previsto dalla disciplina in materia di “bonus facciate”, introdotta e regolata dall’art. 1, commi 219-224, I. n. 160 del 2019, nonché dall’art. 121, comma 1, d.l. n. 34 del 2000 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni da I. n 77 del 2020.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è affidato a due motivi.
4.1. Con un primo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 481, 316-ter cod. pen., con riguardo agli artt. 121, comma 2, I. n. 77 del 2020, 1 d.l. n. 157 del 2021, 35
d.lgs. n. 241 del 1997 con riferimento all’art. 321 cod. proc. pen. Il ricorrent contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto, posto che le condotte oggetto di contestazione riguardano esclusivamente pratiche di bonus facciate c.d. leggero (ossia lavori di tinteggiatura e ripulitura facciate visibili) l’apposizione del visto di conformità il soggetto abilitato doveva semplicemente acquisire l’asseverazione del tecnico sulla congruità dei costi dell’intervento e non anche altra documentazione tecnica, come computi metrici, elaborati ed attestazioni varie.
4.2. Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen. Il difensore censura l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p.; a tal proposito, il Tribunale cautelare, anziché annullare il decreto, ha ritenuto di porre rimedio all’omessa motivazione utilizzando, peraltro, mere formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in relazione al motivo (il primo per COGNOME, il secondo per COGNOME), che deduce l’assenza di motivazione, nel decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p., in ordine al periculum in mora, con assorbimento dei restanti motivi.
Premesso che, con il secondo motivo di riesame, il difensore di COGNOME aveva espressamente censurato la mancanza assoluta di motivazione del provvediment6 genetico con riguardo al periculum in mora (cfr. p. 12 dell’istanza di riesame), effettivamente, come emerge dalla lettura del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 20 novembre 2023, la motivazione, in relazione a tale presupposto, è totalmente assente.
Invero, il decreto così conclude: “Gli elementi sopra evidenziati consentono di ravvisare gravi indizi dei reati contestati e di disporre il sequestro preventiv come richiesto dal p.m.” (p. 41); segue poi il dispositivo, senza, appunto, alcuna motivazione circa la sussistenza del periculum in mora.
A fronte della totale mancanza grafica della motivazione in ordine a uno dei presupposti applicativi della misura ablativa – quale, appunto, il periculum in mora -, il Tribunale cautelare, nelle righe finali del provvedimento impugna (alle p. 41 e 42), ha reso una motivazione in ordine alla sussisten
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GLYPH periculum, laddove, invece, come evidenziato dai ricorrenti, avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato.
Se è ben vero, infatti, che il tribunale del riesame, nell’ambito dei poteri d integrazione e di rettifica attribuitigli dall’art. 309 cod. proc. pen., richia dall’art. 324, cod. proc. pen., può porre rimedio alla parziale inosservanza dei canoni contenutistici cui deve uniformarsi la motivazione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, tuttavia, allorché si verifichi l’omissione assoluta delle prescritte indicazioni (come evidenzia il comma 9 dell’art. 309 cod. proc. pen., richiamato dal comma 7 dell’art. 324, cod. proc. pen., dovendosi ritenere che la mancanza di motivazione sul periculum in mora sia equiparabile in sede di cautela reale a quella relativa alle esigenze cautelari in sede di cautela personale) è configurabile, per l’accertata mancanza di motivazione, la radicale nullità prevista dalla citata norma.
In un caso del genere, il tribunale non può avvalersi del menzionato potere integrativo-confermativo, ma deve disporre l’annullamento del provvedimento genetico, come, del resto, definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne -n -costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).
Deve perciò ribadirsi che, in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285747-01).
4. Il rilevato vizio preclude l’esame di ogni questione concernente il fumus commissi delicti, in quanto l’eventuale accoglimento dei relativi motivi potrebbe, al più, determinare l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ma certamente non la caducazione di essa e del provvedimento genetico, con restituzione dei beni in sequestro all’avente diritto, statuizioni – evidentemente
più favorevoli – che conseguono dall’accertata mancanza di motivazione, nel decreto di sequestro preventivo, del periculum in mora.
Per i motivi indicati, devono perciò essere annullati senza rinvio sia l’ordinanza impugnata, sia l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Brindisi del 20 novembre 2023, con conseguente dissequestro e restituzione dei beni attinti dalla misura ablativa dei beni all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Brindisi del 20/11/2023 ed ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 04/07/2024.