Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 779 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 779 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato ad Agrigento il DATA_NASCITA;
Avverso la sentenza emessa il 21/02/2022 dalla Corte di appello di Palermo;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 21 febbraio 2022 la Corte di appello di Palermo, confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento il 15 settembre 2021, all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputato NOME COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato ad Agrigento, nella frazione di Villaseta, il 18 gennaio 2020.
Nei giudizi di merito, in particolare, si accertava che NOME COGNOME, mentre era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Porto Empedocle, irrogatagli dal Tribunale di Agrigento il 18 ottobre 2017, veniva individuato da un carabiniere libero dal servizio, che lo conosceva personalmente, all’interno di un supermercato, ubicato a Villaseta.
Deve, infine, rilevarsi che i fatti di reato, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, atteso che il ricorrente non contestava gli addebiti che gli venivano mossi, ma si limitava a censurare la mancata riformulazione del giudizio di pericolosità sociale originariamente espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento; riformulazione che si imponeva alla luce del periodo di carcerazione patito dopo l’irrogazione della misura di sorveglianza di cui si controverte.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso.
Con tale censura difensiva si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al fatto che la decisione in esame non dava conto della sussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale di NOME COGNOME, che era stata affermata dalla Corte di appello di Palermo senza considerare che la misura di sorveglianza controversa era stata eseguita dopo che l’imputato aveva patito un periodo di detenzione.
Secondo la difesa del ricorrente, la fattispecie dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 consentiva l’affermazione della persistente pericolosità sociale del prevenuto, dopo un periodo di carcerazione successivo all’irrogazione di una misura di sorveglianza, nel rispetto di una sequenza procedimentale rigorosa, che traeva origine dall’originario provvedimento applicativo – nel nostro caso emesso dal Tribunale di Agrigento il 18 ottobre 2017 -, che non risultava osservata.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che la Corte di appello di Palermo effettuava un vaglio sull’attualità della pericolosità sociale di NOME COGNOME incentrato sul disvalore dei fatti di reato ascrittigli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla sua anagrafe giudiziaria, confermando, alla luce di tali elementi valutativi, il giudizio che era stato espresso nei suoi confronti al momento dell’irrogazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno presupposta, irrogata dal Tribunale di Agrigento con decreto emesso il 18 ottobre 2017.
Si consideri, in proposito, che, dopo l’irrogazione, la misura di sorveglianza applicata ad COGNOME veniva sospesa dal 6 luglio 2018 al 10 ottobre 2019, per effetto dell’espiazione della pena di dieci mesi di reclusione, scontata la quale riprendeva il suo corso.
La Corte di appello di Palermo, pertanto, giustificava il giudizio di attualità della pericolosità sociale di NOME COGNOME sull’assunto della sua personalità negativa, che si riteneva dimostrata sia dai suoi numerosi precedenti penali sia dalla violazione delle prescrizioni oggetto di vaglio, rispetto ai quali non assumeva un rilievo decisivo il periodo di carcerazione patito dal ricorrente dopo l’irrogazione della misura.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudizio di attualità della pericolosità sociale di NOME COGNOME è pienamente rispettoso della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33345 del 13/06/2016, COGNOME, Rv. 268046-01; Sez. 1, n. 6878 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262311-01; Sez. 1, n. 22547 del 08/01/2015, COGNOME, Rv. 263575-01), consolidatasi a seguito dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che affermavano il seguente principio di diritto: «Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell’attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952-01).
Questa opzione interpretativa, del resto, si imponeva alla luce della sentenza della Corte costituzionale 2 dicembre 2013, n. 291, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale «dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura».
L’esigenza di attualizzare la pericolosità sociale della persona sottoposta a una misura di sorveglianza, per altro verso, era stata più volte ribadita dalla Corte EDU, che aveva evidenziato la necessità di accertare che i requisiti che giustificano l’iniziale applicazione del provvedimento permangano anche durante la sua esecuzione. Ne consegue che, secondo la Corte strasburghese, per l’applicazione delle misure di prevenzione personale, oltre all’accertamento di elementi concreti e specifici, occorreva che la valutazione della pericolosità sociale dell’interessato fosse connotata da attualità e che su tale requisito si fornisse un’adeguata motivazione (Corte EDU, Labita c. Italia, 06/04/2000, n. 26672/85).
Tale orientamento ermeneutico ha trovato definitiva consacrazione, con il novellato art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, così come modificato dall’art. 4, comma 2-ter, legge n. 161 del 2017, a tenore del quale: «L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell’articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».
In questa, univoca, cornice, deve rilevarsi che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno irrogata a NOME COGNOME veniva sospesa nell’arco temporale compreso tra il 6 luglio 2018 e il 10 ottobre
2019, a causa dell’espiazione della pena di dieci mesi di reclusione, per un periodo notevolmente inferiore ai due anni prescritti dal novellato art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011.
Ne discende che, nel caso di specie, la rivalutazione della pericolosità sociale di NOME COGNOME non doveva essere effettuata dai Giudici di merito, atteso che l’esecuzione della misura di prevenzione personale irrogata al ricorrente era rimasta sospesa, per la sua carcerazione, per un periodo notevolmente inferiore a due anni e significativamente distante da quello previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, essendo stato l’imputato ristretto per l’espiazione di una pena di soli dieci mesi di reclusione.
Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 novembre 2022.