Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26931 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26931 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 30/01/2024 dal Tribunale del riesame di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.M. nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha rigettato la richiesta di revoc sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al ricorrente, inda per cinque episodi di furto aggravato di auto, dal Giudice per le indagini preliminari di A Piceno.
La difesa propone due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ravvisato la sussistenza pericolo di inquinamento probatorio sulla base di considerazioni astratte e meramente congetturali, senza considerare non solo l’assenza di comportamenti concreti dell’interessato espressione di una volontà inquinante, ma anche l’avvenuta acquisizione, da parte degli inquirenti, di tutti i dati necessari a cristallizzare il quadro indiziario.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. p per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto inadeguata misura degli arresti domiciliari in ragione di un’asserita assenza di garanzia dell’imputat rispetto delle prescrizioni, senza considerare lo stato d’incensuratezza del medesimo, nonché l circostanza che, in occasione di un pregresso stato di custodia domiciliare, il COGNOME non avev mai violato le prescrizioni impostegli, e senza tenere conto della distanza di circa trec chilometri intercorrente tra il luogo in cui i furti erano stati perpetrati e la r dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondato è il primo motivo.
In tema di misure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamen probatorio deve essere effettuata con riferimento non solo alle fonti di prova già acquisite, anche alle prove da acquisire, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la conclusione, in quanto l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisc all’atto della chiusura delle indagini preliminari, soprattutto allorché il concreto per inquinamento sia stato correlato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista del assunzione dibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052; Sez. 5, n. 6793 del 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093).
3.1 Nel caso di specie, i giudici della cautela, nel concordare con le argomentazioni re dal giudice per indagini preliminari nell’ordinanza genetica, hanno evidenziato, per il mater investigativo acquisito, pur non suscettibile di modifiche, la necessità di una garanzia di t della genuinità, attuabile solo attraverso il mantenimento della misura cautelare in atto.
Privo di pregio è anche il secondo motivo.
4.1 I giudici del riesame hanno ancorato il rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione misura cautelare formulata dal ricorrente anche al pericolo di reiterazione criminosa specifi avuto riguardo all’attività illecita perpetrata con professionalità e ai vincoli in pre sofferti dal ricorrente che, evidentemente, non hanno sortito alcun effetto deterrente.
Sono, queste, argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a propo una generica lettura alternativa degli elementi valorizzati dai giudici cautelari come indicativi delle esigenze cautelari.
Dalle suesposte argomentazioni consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento alcuna modifica dello stato custodiale in cui versa il ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della C
assa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 09/04/2024.