Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35354 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Potenza il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ri- corso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024, il Tribunale distrettuale di Potenza, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, esclusa una delle condotte contestate al capo 1), ha confermato l’originaria misura custodiale degli arresti domiciliari, applicata al predetto il 7 marzo 2024 dal Giudice
per le indagini preliminari, in relazione alle imputazioni provvisorie di cui ai capi 1) e 2) RAGIONE_SOCIALE rubrica cautelare (interesse privato del curatore e falsa perizia).
Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando tre motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo attiene alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari e deduce che il Tribunale avrebbe ancorato il giudizio negativo sulla personalità dell’indagato alla ritenuta gravità RAGIONE_SOCIALE condotta contestata, operando un illegittimo automatismo tra personalità e gravità del fatto, senza compiere alcuna valutazione sullo stato di incensuratezza dell’indagato e, soprattutto, senza considerare come la prospettata esigenza specialpreventiva fosse, in concreto, neutralizzata dalla revoca di tutti gli incarichi da parte del Tribunale di Potenza e dalla richiesta di cancellazione dell’iscrizione dall’RAGIONE_SOCIALE degli avvocati.
2.2. Il secondo e il terzo attengono alla scelta RAGIONE_SOCIALE misura da applicare e deducono (sotto i profili RAGIONE_SOCIALE violazione di legge, in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione) la violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso che la legge 16 aprile 2015 n. 47 ha introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., accanto al requisito RAGIONE_SOCIALE concretezza, quello dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, individuabile nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi.
Il requisito dell’attualità, tuttavia, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base RAGIONE_SOCIALE vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero RAGIONE_SOCIALE presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto RAGIONE_SOCIALE effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.
Circostanze deducibili (seppur non esclusivamente) anche dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede e, in particolare, dalla condotta perpetrata e dalle circostanze che la connotano, concreti ed imprescindibili elementi di valutazione necessari per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991; Sez.
5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769; Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522).
Parallelamente, quanto ai criteri di scelta delle misure cautelari, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” RAGIONE_SOCIALE misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero RAGIONE_SOCIALE gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi (Sez. 2, n. 797 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280470). E, a tal fine, è legittimo il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto ai fini RAGIONE_SOCIALE motivazione circa l’applicazione RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, costituendo la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell’agente (Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, COGNOME Mariano, Rv. 241465).
Ebbene, il Tribunale, facendo corretta applicazione di tali principi, alla luce RAGIONE_SOCIALE significativa pluralità di condotte contestate, ha valorizzato:
l’inconsueta capacità criminale mostrata dall’odierno indagato, “che ha saputo con delinquenziale maestria gestire come ‘cosa propria’ la procedura fallimentare, sostanzialmente ingannando l’autorità giudiziaria”;
la capacità di tessere progressivamente una trama finalizzata ad assicurare vantaggi patrimoniali ai propri familiari, con danno per i creditori, grazie alla quale ha inserito propri fiduciari all’interno RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare (in specie, l’AVV_NOTAIO e il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO);
la fitta rete di rapporti intessuti nel corso RAGIONE_SOCIALE sua lunga carriera e, in particolare, la stretta relazione professionale con l’AVV_NOTAIO, assunta preso il RAGIONE_SOCIALE quale funzionario addetto all’Ufficio del Processo, in servizio presso il Tribunale di Potenza, con postazione di lavoro all’interno dell’ufficio del giudice delegato titolare RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare all’interno RAGIONE_SOCIALE quale si sono verificati i fatti contestati), che ha perseverato, senza soluzione di continuità, a collaborare con l’AVV_NOTAIO sino all’attualità.
Ed è proprio tale ultima circostanza ad elidere, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la rilevanza dell’attuale revoca degli incarichi da parte del Tribunale di Potenza e la sopravvenuta (richiesta di) cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE professionale e dar conto RAGIONE_SOCIALE valutazione di proporzionalità e adeguatezza svolta dal Tribunale. Se, infatti, è vero che il principio di proporzionalità comporta che, ove il periculum libertatis sia individuato nel rischio di abuso dei pubblici poteri o RAGIONE_SOCIALE qualità, il giudice debba preventivamente verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, essendo questa espressamente preordinata alla finalità cautelare che si intendere prevenire (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282181), la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che quest’ultimo abbia
dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, ove sussista il rischio concreto che ulteriori reati dello stesso tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all’agente di mantenere, pur fuori dall’ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive RAGIONE_SOCIALE medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Rv. 271139; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278338; principio dettato in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ma, all’evidenza sovrapponibile alla fattispecie in esame, alla luce RAGIONE_SOCIALE identità del contesto fattuale, essendo tutti i reati contestati stati commessi nell’esercizio delle funzioni proprie di curatore fallimentare).
Tanto dà conto delle ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto la misura custodiale necessaria. E in ciò l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 luglio 2024