Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a POMIGLIANO D’ARCO
avverso l’ordinanza in data 28/12/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostit
Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME per il tramite del proprio difensore, impugna l’ordinanza in data 28/12/2023 del Tribunale di Napoli, che -in sede di riesame- ha confermato l’ordinanza in data 27/11/2023 del G.i.p. del Tribunale di Nola, che aveva dispos la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di corruzione (C 1), associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe (capi 74 e 8 e varie truffe (capi 5, 7, 15, 22, 24, 26, 29, 32, 35, 39, 45, 48, 56, 64, 71, e 83)
Deduce:
Inosservanza di norme processuali e vizio di manifesta illogicità dell motivazione “per aver ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, essendo emerso documentalmente che le quattro ricette prescritte dopo le perquisizioni del maggio 2022 non erano false.
A tale proposito il ricorrente premette che il GRAGIONE_SOCIALEp. aveva posto a ba dimostrativa della pervicacia delle condotte delinquenziali quattro rice
1 COGNOME
., ..,
dematerializzate che si assumono false e redatte dall’indagato, con datazione successiva alle perquisizioni effettuate del maggio 2022, così emergendo che COGNOME poneva condotte illecite anche dopo essere venuto a conoscenza delle indagini a suo carico.
La difesa evidenzia, però, che in sede di riesame, con il deposito di documentazione, aveva dimostrato che quelle ricette non erano false.
Denuncia, quindi, l’omessa motivazione sul punto da parte del tribunale del riesame, che ha apoditticamente confermato la falsità di tali ricette, pur essendo emerso documentalmente che le stesse erano state regolarmente utilizzate dai pazienti per l’acquisto di farmaci.
Vengono quindi illustrate le ragioni per cui le ricette non erano false e si conclude per l’insussistenza del pericolo di reiterazione.
Inosservanza di norma processuale e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., “per avere ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, sulla base delle dichiarazioni rese dalla coindagata NOME COGNOME.
La difesa premette che COGNOME NOME era una collaboratrice di COGNOME e ha riferito che dopo le perquisizioni di maggio 2022 era stata invitata dall’indagato a non rendere dichiarazioni agli inquirenti rispetto ai fatti contestati.
Osserva, dunque, che tali dichiarazioni sono state illogicamente ritenute significative del pericolo di reiterazione dei reati, là dove -al più- potevano essere utili al fine di dimostrare l’esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio. Aggiunge che, comunque, dovevano essere intese come la legittima preordinazione di una linea difensiva comune.
Inosservanza di norma processuale e vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. “per aver ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato, pur essendo la condotta contestata cessata un anno e sei mesi prima dell’emissione dell’ordinanza impugnata”.
Il motivo si rivolge ai requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Con specifico riguardo al requisito della concretezza fa presente come la motivazione si dimostri congetturale, in quanto nonostante l’avvenuto pensionamento di COGNOME assume che le condotte potrebbero essere reiterate per mezzo di altri professionisti, non meglio specificati e non individuati in concreto.
Con specifico riguardo all’attualità, aggiunge che le ultime condotte illecite risalgono al mese di maggio 2022.
Rimarca che da gennaio 2024 l’indagato è stato collocato a riposo, così che non riveste più la qualifica di medico di base convenzionato con il RAGIONE_SOCIALE, così che non potrà più redigere prescrizioni mediche per la
somministrazione di farmaci o di esami diagnostichi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. Il tribunale, invero, ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari rinvenendole nella pluralità di fatti commessi e nella costituzione di due associazioni finalizzate alle truffe, che hanno evidenziato l’esistenza di un sistema truffaldino, che si assume ancora funzionante fino a maggio/giugno 2022, quando vengono registrate conversazioni da cui emerge lo stato di agitazione degli indagati quando vengono a conoscenza della pendenza delle indagini a loro carico. I magistrati del riesame risaltano -altresì- le condotte realizzate dagli indagati al fine di sottrarre elementi di prova agli investigatori e per perpetrare ulteriori condotte truffaldine.
A tale ultimo proposito, vengono valorizzate le captazioni di conversazioni registrate in data successiva al 27/04/2022, quando venivano effettuate delle perquisizioni presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle quattro ricette prescritte a giugno 2022, il tribunale ha disatteso le deduzioni difensive e ha confermato il giudizio di falsità delle stesse osservando che esse erano state disconosciute dai rispettivi destinatari.
L’esame degli elementi di segno contrario -diffusamente illustrati nel ricorso per sostenere che tali ricette non sono false- si risolvono in una ricostruzione fattuale alternativa a quella dei giudici di merito, la cui valutazione è preclusa al giudice della legittimità.
1.2. Con riguardo ai requisiti di concretezza e attualità, il tribunale ha osservato che la condotta illecita è proseguita anche dopo l’avvenuta conoscenza delle indagini, non solo al fine di inquinarle sottraendo delle prove, ma anche al fine di assicurarsi i profitti illeciti, mantenendo il sistema preordinato alla loro realizzazione.
A tale riguardo i giudici hanno valorizzato anche le quattro ricette disconosciute dai rispettivi intestatari, emesse dopo che le indagini erano già giunte a conoscenza degli indagati, al cui riguardo si è già detto.
I giudici hanno altresì rimarcato che COGNOME, venuto a conoscenza delle indagini, ha fatto pressioni sulla propria collaboratrice COGNOME e suo marito per assicurarsi che non facessero rivelazioni agli investigatori.
I magistrati del riesame hanno ulteriormente evidenziato che COGNOME, ancora al momento dell’esecuzione della misura cautelare, occupava gratuitamente lo studio del farmacista COGNOME, oggetto del fatto corruttivo contestatogli che, pertanto, doveva considerarsi perdurante.
Diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, quindi, il tribunale ha puntualmente argomentato circa l’esistenza delle esigenze cautelari e in relazione
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alla loro concretezza e attualità, con motivazione logica, non contraddittoria e ancorata agli elementi fattuali messi a disposizione dei giudici.
A fronte di ciò, il tema della mancata valutazione del sopravvenuto pensionamento dell’indagato, della errata considerazione della falsità delle ricette, del valore dimostrativo delle dichiarazioni della COGNOME, così come le ulteriori osservazioni della difesa, si sostanziano in argomentazioni di merito la cui valutazione è preclusa al giudice della legittimità.
In coerenza con tale rilievo, va ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianíti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178).
COGNOME Quanto COGNOME esposto COGNOME porta COGNOME alla COGNOME declaratoria COGNOME di COGNOME inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2024