Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26648 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26648 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 21/02/1989
avverso l’ordinanza del 24/02/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.
L’Avv. NOME COGNOME con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeva l’appello proposto contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l ‘ istanza di revoca della misura cautelare imposta in relazione al delitto di ricettazione, ovvero il divieto di dimorare nel Comune di Napoli
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione sarebbe carente ed illogica in quanto (a) avrebbe fatto riferimento all’inserimento dell’A cuto nel movimento Casapound, fatto non rilevante relazione al reato di ricettazione per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, (b) non avrebbe adeguatamente valutato lo stato di incensuratezza del ricorrente ed il rispetto delle prescrizioni imposte;
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la sussistenza del pericolo cautelare sarebbe stata desunta dal fatto che Napoli – luogo nel quale è stato imposto il divieto di dimora – era quello in cui si sono svolti i fatti e dove l’imputato potrebbe incontrare i correi ; tuttavia i coimputati era stati anch’essi raggiunti da misure cautelari , il che impedirebbe l’incontro paventato; a ciò si aggiungeva che se il presidio cautelare contestato fosse diretto a impedire azioni violente è evidente che le stesse potrebbero essere compiute anche al di fuori del territorio napoletano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1.Entrambi i motivi di ricorso contestano le valutazioni discrezionali effettuate dai giudici della cautela in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione.
In materia il collegio ribadisce che le censure sull’apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell’esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell’istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l’ iter logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione (Sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv. 191026, Sez . 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922).
1.2. Nel caso in esame le contestazioni contenute nel ricorso non indicano specifici profili di illegittimità, né tantomeno fratture logiche nel percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per il rigetto dell’appello cautelare. Si invoca, invece, una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi indiziari posti a fondamento della sussistenza del pericolo di reiterazione chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi raccolti, esclusa dalla sua competenza funzionale.
Contrariamente a quanto dedotto, ai fini della identificazione il pericolo di reiterazione veniva legittimamente valutato il contesto relazionale nel quale il ricorrente era inserito.
Tenuto conto che il pericolo di reiterazione si riferisce non alla possibilità di consumare i ‘ medesimi ‘ reati, ma anche reati semplicemente ‘ analoghi ‘ – e quindi anche reati non identici ma simili a quello per il quale si procede -, deve ritenersi che la motivazione in ordine alla possibile consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio (ipoteticamente
agiti anche mediante azioni violente considerato il contesto ambientale nel quale il ricorrente risultava inserito) sia verosimile: si tratta di una valutazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede né tantomeno ad alcuna rivalutazione:
2 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 14 maggio 2025