Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9289 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME nata a Macerata il 05/10/2003, avverso l’ordinanza del 12/11/2024 del Tribunale di Ancona,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ancona, per nuovo esame, limitatamente al divisato pericolo di fuga.
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RITENUTO IN FATTO .
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Ancona rigettava l’istanza proposta, ex art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza di natura coercitiva a carattere non detentivo (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) emessa in data 16 settembre 2024, dal G.i.p. del Tribunale di Macerata, in riferimento ai reati di cui ai capi 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di riciclaggio) e 21 (autoriciclaggio) della contestazione provvisoria. Il Tribunal dell’incidente cautelare, scontata la sussistenza del grave quadro indiziario, neppure oggetto di censura, stimava concrete ed attuali le esigenze cautelari già divisate in sede genetica del titolo ed indicate nel pericolo di fuga (in realtà non riconosciuto nel momento genetico del titolo) e nel pericolo di reiterazione di reati omogeni, desunto dalle modalità iterate dei fatti e dalla necessità di offrire continuità alla attività illecita svolta dal ge colpito da misura coercitiva di natura detentiva.
Con il motivo unico di ricorso si deduce inosservanza della legge processuale penale posta a pena di nullità e mancanza o mera apparenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), in ordine alla riconosciuta sussistenza delle diverse esigenze cautelari (una delle quali, il pericolo di fuga, riconosciuta per la prima volta dal Tribunal per il riesame), eccessiva gravosità ed inadeguatezza del presidio cautelare applicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, giacché per un verso carente di concreto interesse e, per altro verso, aspecifico rispetto alle argomentazioni che si leggono nella motivazione della ordinanza impugnata.
1.1. Il Tribunale della cautela ha argomentato la sua decisione di rigetto dell’istanza di riesame, valorizzando il pericolo di reiterazione, sussunto dall’analisi delle gravi condotte iterate nel tempo e reso concreto ed attuale dallo stato detentivo del genitore, dominus della intrapresa criminale di carattere aziendale. Il Tribunale ha, inoltre, richiamato genericamente (senza motivare sul punto) il pericolo di fuga (verosimilmente per mero error calami), che il G.i.p. non aveva riconosciuto nel momento genetico.
La mancanza di traccia grafica della motivazione in tema di ravvisato pericolo di fuga non provoca conseguenze esiziali, avendo il Tribunale congruamente motivato la propria decisione di conferma in riferimento alla esigenza cautelare individuata nel pericolo di reiterazione di condotte omogenee; pertanto,4,ficorrente non ha motivo di lamentarsi
di tale omissione e di formulare censure al riguardo, giacché la misura è. stata confermata in ragione della consistenza di altro profilo cautelare.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, le esigenze indicate nel testo dell’art. 274 cod. proc. pen., relative a pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche il positivo scrutinio di una sola di esse per giustificare o confermare, in sede di riesame, l’adozione del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993, COGNOME, Rv. 194729; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203610; Sez. 3, n. 15980 del 16/04/2020, COGNOME, Rv. 278944- 02; da ultimo, Sez. 2, n. 40003 del 12/09/2024, COGNOME, n.m.).
2.2. Quanto a concreta ed attuale consistenza del pericolo di reiterazione delle esigenze cautelari, i profili proposti alla valutazione del Tribunale risultano esaminati e respinti sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, avendo il Tribunale richiamato la concreta prospettiva di una continuità familiare nella amministrazione dell’impresa criminale che il genitore era impossibilitato a gestire in costanza di misura detentiva. La motivazione dell’ordinanza, che affronta e supera anche il tema della adeguatezza del presidio non detentivo e la sua compatibilità con le necessità di istruzione e formazione della ricorrente, appare pertanto esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01).
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025.