Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il 09/08/1991
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del 23 luglio 2024, con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’imputato per il delitto di tentato omicidio di NOME COGNOME commesso il 19 maggio 2019, in relazione al quale COGNOME era già stato condannato in primo grado alla pena di dieci anni di reclusione (con esclusione dell’aggravante mafiosa).
A ragione della decisione, il Tribunale osservava come le esigenze cautelari fossero ancora persistenti in ragione della gravità della condotta – essendo emerso come il tentato omicidio fosse stato preordinato per ragioni di vendetta, in linea quindi con logiche criminali – e della rispondenza dell’azione a contese fra gruppi mafiosi rivali, richiamando, inoltre, la documentazione prodotta dal P.M. in sede di udienza in relazione al coinvolgimento del ricorrente in contesti associativi (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), anche in Bologna, dove aveva chiesto di poter fruire della custodia domiciliare.
Il Tribunale delineava, dunque, un quadro estremamente allarmante della persona del ricorrente tale da meritare un giudizio prognostico assolutamente negativo, ravvisando la presenza di un concreto, specifico e attuale pericolo di reiterazione del reato ed escludendo la rilevanza del decorso del tempo in regime cautelare (a fronte di una pena inflitta in primo grado di dieci anni) e il rispetto dell prescrizioni in carcere, elemento “fisiologico” nell’esecuzione delle misure cautelari.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Il difensore del ricorrente contesta al Tribunale dell’appello cautelare di aver operato una valutazione “parcellizzata” delle esigenze cautelari nell’attualità, di aver “ribaltato” il giudizio di merito omettendo di considerare che il movente del delitto (vendicare la morte del padre) era individuale e, quindi, scollegato da contesti di ‘ndrangheta, e di avere formulato un giudizio prognostico circa la pericolosità sociale dell’imputato, nel 2024, ancorandolo a una condizione risalente al 2019.
Manifestamente illogica, perciò, doveva considerarsi, sul punto, la motivazione, tenuto conto che il requisito dell’attualità del pericolo di recidiva va apprezzato in base alla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’imputato ovvero alla presenza di elementi indicativi recenti idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a fronteggiare.
Il Tribunale, inoltre, rivelava un giudizio “parziale” laddove aveva apprezzato il fattore tempo solo con riferimento al decorso dall’inizio della carcerazione (2021) e
non dalla commissione del fatto (2019), nonostante al riguardo fosse stata formulata una specifica deduzione.
Per la parcellizzazione e l’astrattezza della valutazione dell’organo de libertate, si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Occorre rammentare e ribadire che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 – 01; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569 – 01).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di merito, nell’evidenziare che il fatto sopravvenuto da registrare nel procedimento d’interesse era nettamente sfavorevole all’imputato, essendo costituito dalla condanna subita nel primo dei due gradi di merito per il reato di tentato omicidio, a definitiva cristallizzazione del quadro indiziario.
I rilievi difensivi sviluppati in ricorso sono, in primo luogo, inesatti in dirit con riferimento all’attualità del pericolo di reiterazione.
Sul punto, va richiamata la lezione di legittimità, secondo la quale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, «In tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo» (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).
In secondo luogo, le censure difensive ripropongono temi, come quello del tempo decorso, che, per come risulta dalle premesse del provvedimento impugnato, hanno già trovato spazio nelle fasi incidentali e di cognizione, sicché va esclusa, per essi, la connotazione di novità che avrebbe imposto al giudice dell’appello cautelare un adeguato e specifico onere motivazionale al riguardo.
Va, al riguardo, ricordato che, ai fini dell’attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di
carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell’ambito della disciplina dei termini di
durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, NOME COGNOME
Rv. 273139 – 01).
Concretezza e attualità del rischio di recidiva, così come adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, sono state, dunque, ribadite in base a congrue
considerazioni sulla gravità del fatto e sulla inaffidabile e allarmante personalità
dell’imputato, non sufficientemente contenibile con misure gradate, ancorché di carattere custodiale e rafforzate da presidio elettronico.
Sotto tale ultimo profilo, va sottolineato che il ricorso non si confronta minimamente con l’accenno, fatto dal Tribunale di Catanzaro, alla pendenza di un
procedimento a carico di COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a riprova del suo inserimento in contesti associativi, e al fatto della commissione del
reato medesimo proprio a Bologna, la città, cioè, dove l’imputato avrebbe voluto fruire della misura gradata degli arresti domiciliari.
Dalla inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
4.
pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. disp.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente