Pericolo di Recidivanza: Quando il Passato Chiude le Porte alla Detenzione Domiciliare
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un momento cruciale nel percorso di esecuzione della pena. Tuttavia, la valutazione del giudice non può prescindere da un’attenta analisi della personalità del condannato, in particolare del pericolo di recidivanza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo a cui era stata negata la detenzione domiciliare proprio a causa del suo elevato rischio di commettere nuovi reati, nonostante alcuni segnali di buona condotta.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Misura Alternativa
Un uomo, condannato e detenuto, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare. Il Tribunale rigettava la richiesta, basando la propria decisione su due pilastri fondamentali: l’esito negativo dell’osservazione della sua personalità condotta in carcere, dalla quale non emergeva una reale presa di distanza dal suo stile di vita deviante, e, soprattutto, un concreto e attuale pericolo di recidivanza. Quest’ultimo era stato desunto non solo dai numerosi precedenti penali, ma anche dalla commissione di gravi reati in epoca recente. Addirittura, l’uomo aveva reiterato le condotte illecite mentre era in attesa della decisione del Tribunale sulla sua stessa richiesta di misura alternativa.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore, come la condotta positiva mantenuta durante un periodo di arresti domiciliari e durante la carcerazione.
La Decisione della Cassazione: Il Pericolo di Recidivanza Vince sulla Buona Condotta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente non costituivano una valida critica giuridica alla decisione impugnata, ma si risolvevano in una richiesta di rivalutare i fatti, attività preclusa alla Corte di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica e coerente, non manifestamente illogica.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella corretta ponderazione degli elementi a disposizione del giudice di merito. Il Tribunale di Sorveglianza aveva pienamente diritto di considerare i fattori positivi (la buona condotta recente) come “recessivi”, ovvero di minor peso, rispetto a quelli negativi. I plurimi precedenti penali e la recente, reiterata commissione di reati sono stati ritenuti indicatori significativi e prevalenti di un’elevata pericolosità sociale e dell’inadeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti.
In sostanza, la Corte ha affermato che una buona condotta circoscritta a un periodo di restrizione non è sufficiente, da sola, a superare una prognosi negativa fondata su una lunga storia criminale e su una tendenza a delinquere persistente e recente. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la valutazione sul pericolo di recidivanza è un giudizio complesso, affidato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che la Corte di Cassazione non può sindacare se non in caso di vizi logici macroscopici. In secondo luogo, evidenzia che per accedere a un beneficio come la detenzione domiciliare, non basta un comportamento formalmente corretto durante la detenzione, ma è necessario dimostrare un cambiamento interiore e una presa di distanza credibile dal proprio passato criminale. La persistenza di una spiccata pericolosità sociale, dimostrata da fatti concreti, rimane l’ostacolo principale all’ottenimento di misure alternative al carcere.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, invece di contestare vizi di legge o di motivazione manifestamente illogica, si limitava a sollecitare un nuovo esame dei fatti, chiedendo alla Corte di Cassazione di dare un peso diverso agli elementi già valutati dal Tribunale di Sorveglianza, attività che non rientra nelle competenze della Corte stessa.
Quali elementi hanno determinato la valutazione di un elevato pericolo di recidivanza?
La valutazione si è basata su plurimi precedenti penali, sulla consumazione di gravi reati in epoca recente e, in particolare, sul fatto che il soggetto avesse commesso nuovi reati anche nel periodo in cui era in attesa della decisione del Tribunale sulla sua richiesta di misura alternativa.
La buona condotta tenuta durante gli arresti domiciliari e la carcerazione è stata sufficiente per ottenere la misura?
No. La buona condotta è stata considerata un elemento positivo ma recessivo, cioè di importanza minore, rispetto agli indicatori negativi (precedenti, reati recenti e pericolosità sociale). Il Tribunale ha ritenuto che tali indicatori dimostrassero l’inadeguatezza della misura alternativa a raggiungere finalità di risocializzazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante formale denuncia dei vizi di violazione di legge di motivazione, nella sollecitazio non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, de giudice del merito.
Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione de misura alternativa della detenzione domiciliare non solo sull’esito negat dell’osservazione personologica inframuraria – da cui non risulta un’adeguata presa distanza dallo stila di vita deviante – ma soprattutto sul pericolo di recidivanza, d dai plurimi precedenti penali e dalla consumazione di gravi reati in epoca recent addirittura reiterandoli per mesi mentre era in attesa della decisione del Tribunale richiesta di misura alternativa.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l’omessa valutazio di elementi favorevoli (la positiva condotta durante gli arresti domiciliari appiccat i reati commessi più di recente e durante la carcerazione), giustificamente disatt perché considerati recessivi rispetto a quelli valutati come significativi ind dell’inadeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzant fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore