Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Favara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Marsala avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso
il locale Tribunale aveva revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione temporanea da tutte le attività inerenti all’ufficio pubblico all’epoca rivestito da NOME COGNOME.
Ripristinava, di conseguenza, la misura suddetta.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi.
1.2. Vizio di motivazione in rapporto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
I giudici hanno fondato il pericolo di recidiva su una valutazione di pericolo astratto, che non tiene conto dell’incensuratezza dell’indagato e della sua personalità, desumibile anche dal suo irreprensibile curriculum, ed in particolare delle circostanze che lavorava presso la Regione Sicilia dal 1991 e che – sino al momento dei fatti – non aveva mai ricevuto rilievi, contestazioni o provvedimenti disciplinari.
Con argomentazione apparente, hanno inoltre escluso che il pericolo di reiterazione del reato venisse meno in ragione dei seguenti elementi: a) le dimissioni rassegnate da tutti gli incarichi rivestiti anche presso il parco archeologico Valle dei templi di Agrigento, e non soltanto presso il parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa e Pantelleria; b) la revoca del nulla osta a prestare attività lavorativa presso tale ultimo parco; c) l’intervenuta assegnazione dell’indagato ad altro incarico (presso l’UO3 del Parco Valle dei Templi di Agrigento), in quanto atti passibili di essere revocati.
Non hanno, tuttavia, considerato che la nuova unità operativa a cui l’indagato è stato assegnato è ubicata in luogo diverso da quello in cui si sono svolti i fatti ad esso attribuiti e che essa non si occupa di procedure di appalto/affidamento di lavori pubblici.
Non hanno considerato come il dirigente del servizio ufficio procedimenti disciplinari abbia sì riammesso in servizio l’indagato, ma collocandolo presso un diverso dipartimento regionale, il che è in grado di recidere l’eventuale reticolo di conoscenze e di relazioni suscettibile di favorire la commissione di nuovi reati.
Inoltre, il Tribunale, con motivazione estremamente sintetica, ha rilevato che le operazioni delittuose ascritte al ricorrente erano risultate costanti nel tempo e ravvicinate rispetto all’adozione della misura. Tale affermazione risulta, però, in contrasto con il dato storico, dal momento che l’applicazione della misura è intervenuta a distanza di due anni dall’ultimo fatto accertato (maggio 2011).
Infine, la circostanza che i fatti contestati abbiano riguardato soltanto un periodo di quattro mesi (febbraio-maggio 2021), è stata ritenuta dal Tribunale sintomatica della gravità delle condotte, mentre avrebbe dovuto essere valorizzata
in chiave prognostica, per stabilire se sia certo o altamente probabile che al ricorrente si presenti l’occasione di commettere un nuovo delitto.
Per tali ragioni, la motivazione del provvedimento impugnato si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sulla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, dove la valutazione di attualità va ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi pronosticati secondo criteri di elevata probabilità, con l’effetto, tra l’altro, di imporre al giudice un più stringente onere motivazionale che, nel caso di specie, non sarebbe soddisfatto.
2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 e 299 cod. proc. pen. per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
I giudici non hanno valutato l’attualità delle esigenze cautelari a fronte di condotte esaurite da tempo (in quanto realizzate da febbraio a maggio 2021), con ciò disattendendo l’insegnamento di questa Corte che, già prima della riforma del 2015, imponeva al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione di pericolosità, tenendo conto del fatto che ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (è richiamata, tra le altre sentenze, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244377).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il difensore ha presentato conclusioni scritte in cui replica alle deduzioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, riportando i motivi del ricorso, di cui ha reiterato la richiesta di accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È vero che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), cit. può ritenersi sussistente anche n confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l’amministrazione che risulti sospeso dal servizio (vd., per esempio, Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 275087; Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274648; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 270634).
La stessa giurisprudenza subordina, tuttavia, tale possibilità alla condizione che i giudici forniscano adeguata e logica motivazione della mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, e che ciò facciano con riferimento alle circostanze
di fatto che concorrono ad evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.
Le massime riferite, d’altronde, altro non sono che il precipitato delle direttive interpretative, espressamente positivizzate, a partire dal 2015, nel testo dell’art. 274, lett. cit. (e tuttavia ritenute “di sistema” anche prima di quel momento; vd., tra le altre, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830; Sez. 6, n. 9894, C., Rv. 266421), le quali richiamano i giudici di merito alla necessità di valutare il pericolo di reiterazione del reato alla stregua dei requisiti dell’attualit e della concretezza.
Di conseguenza, ribadito pure che, in tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo d reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato (ex multis, Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767), ciò nondimeno, questa Corte è attenta nel richiedere una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, da svolgere alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socioambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891).
Esige, cioè, un giudizio individualizzato, da compiere guardando alle specifiche note della vicenda concreta ed alle reali caratteristiche del suo autore, oltre che al momento del fatto commesso: rifuggendo, in tal modo, da valutazioni stereotipate, astratte o meramente congetturali.
Tali condizioni non risultano essere state soddisfatte dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Affatto soggettiva e non controllabile è la valutazione dei giudici del riesame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nella parte in cui, dopo aver precisato che il ricorrente aveva già dedotto di aver rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi di responsabile di ufficio pubblico e di aver fatto “richiesta” destinazione ad altro ufficio pubblico davanti alla Corte di appello (in diversa composizione), ha escluso la rilevanza di tali dati in considerazione del fattore temporale, ovvero assumendo che, essendo le dimissioni intervenute dopo l’applicazione della misura interdittiva, rappresenterebbero soltanto «una presa d’atto da parte dell’indagato», come tale non sintomatica di resipiscenza.
Meramente congetturale deve ritenersi l’affermazione per cui l’assegnazione di NOME ad altro incarico – di cui, incidentalmente, non sono considerate
caratteristiche e specificità – non precluderebbe, in costanza di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, nuove nomine quale quella di responsabile di un ufficio pubblico competente in altre procedure di appalto o affidamento di lavori pubblici e, quindi, il rischio di reiterazione di reati della stessa specie.
Apodittico, infine, il passaggio dell’ordinanza impugnata che nega rilievo al cosiddetto tempo silente trascorso dalla commissione dei fatti, «le connotazioni concrete della vicenda delittuosa risultando indicative’di una peculiare capacità e propensione criminale dello NOME all’asservimento e allo sviamento della pubblica funzione esercitata al perseguimento di interessi illeciti di natura personale», senz’altro precisare in relazione ad elementi concreti ed alla personalità dell’indagato e svalutando, in difetto di adeguata motivazione, il dato che la misura è intervenuta a distanza di un lasso di tempo comunque non trascurabile dalla commissione dei fatti ipotizzati. Ciò, nonostante questa Corte abbia da tempo richiamato i giudici ad un onere motivazionale direttamente proporzionale al tempo intercorrente tra il momento della commissione del reato e la decisione sulla misura cautelare, ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrispondendo la massima di esperienza di un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244377).
Essendo i motivi di ricorso fondati, l’ordinanza va annullata.
In assenza di spazi per l’integrazione della motivazione, l’annullamento deve essere disposto senza rinvio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 24/10/2023