Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39728 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nel procedimento nei confronti di NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 01/07/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Roma, adito in funzione di giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché non preceduta dall’interrogatorio dell’indagato.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale, pur avendo correttamente richiamato i presupposti fattuali a cui deve ancorarsi l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, non ne abbia verificato la sussistenza in concreto, avendo aderito acriticamente alla prospettazione difensiva.
L’ordinanza genetica aveva correttamente ravvisato, quali elementi che deponevano per il concreto rischio che COGNOME si sottraesse alla misura cautelare tenuto anche conto della entità della pena comminata per il reato contestato l’assenza di mezzi di sostentamento leciti, nonché la possibilità di reiterare, anche in diversi contesti, la condotta criminosa, essendo lo stesso inserito in un circuito di acquisto e vendita di stupefacenti, in grado di assicurargli con continuità il rifornimento di sostanze da spacciare.
Il Tribunale del riesame, di contrario avviso, ha invece valorizzato il permesso di soggiorno che l’indagato ha conseguito, senza tener conto che lo stesso è sempre revocabile in caso di acquisizione di mezzi di sostentamento illeciti e senza considerare che, nei procedimenti pendenti a suo carico, l’indagato potrebbe avanzare richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della espulsione.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il tema proposto attiene al mancato apprezzamento, da parte del Tribunale del riesame, dei presupposti che legittimano l’adozione inaudita altera parte della misura custodiale applicata nei confronti di NOME COGNOME.
Deve anzitutto precisarsi che il Tribunale del riesame, con la decisione impugnata, ha esercitato un potere di sindacato sulla motivazione della ordinanza genetica che questa Corte ha già, condivisibilmente, ritenuto legittimo.
3.1. Un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto esclusa dal perimetro cognitivo del tribunale del riesame – e, di conseguenza, non censurabile con il ricorso per cassazione – la perdita di efficacia della misura cautelare personale correlata all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio. Negli arresti che ne sono espressione, si è argomentato che eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. U, n. 26 del 1995, Rv. 202015-01; in epoca più recente, analogamente, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202 – 01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366 01).
Si tratta, tuttavia, di un orientamento formatosi in riferimento all’interrogatorio di garanzia, postumo rispetto alla misura.
3.2. La disposizione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., inserita nella trama del codice dall’art. 2, comma 1, lett. e) della legge 9 agosto 2024, n. 114, ha rimodulato il procedimento applicativo delle misure cautelari, imponendo di procedere in via ordinaria – al dichiarato fine di rafforzare la presunzione di innocenza e le prerogative difensive con riferimento ad un diritto inviolabile del soggetto in vinculis, ex art. 13 Cost. – all’interrogatorio dell’indagato prima che il giudice disponga la misura nei suoi confronti. Al tempo stesso, ha delineato talune ipotesi derogatorie, in cui l’interlocuzione preventiva non può essere attuata in ragione di specifiche e tipizzate esigenze investigative e di tutela della collettivit – tra cui il pericolo di fuga – che depongono per l’adozione della misura con effetto “a sorpresa”. In tali casi è prescritta la sequenza inversa, in cui l’interrogatorio d garanzia segue l’esecuzione della misura.
3.3. Alla luce della mutata configurazione giuridica, si è osservato che ben può essere dedotta con il riesame, che è gravame interamente devolutivo, l’insussistenza della esigenza del pericolo di fuga, al fine di eccepire la nullità de titolo cautelare ai sensi dell’art. 292, comma-3 bis, cod. proc. pen.
Ciò perché, con l’estensione del modello del contraddittorio anticipato – già previsto per le misure interdittive, in tema di reati contro la pubblica amministrazione – il legislatore ha tratteggiato “una fattispecie complessa in cui il contatto anticipato con il (possibile) destinatario del provvedimento restrittivo costituisce un elemento fondante, e non solo cronologicamente antecedente, l’esercizio del potere cautelare, in quanto concorre a confermare – ovvero, al contrario, a obliterare – il convincimento interinale del giudicante, discendente da
una illustrazione unilaterale dei fatti di causa e delle conseguenze da trarne in punto di diritto” (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287575 – 02; Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, COGNOME, Rv. 287672 – 02, in motivazione).
L’esigenza di un controllo giurisdizionale sulla globalità dei presupposti applicativi della misura deve essere vieppiù ribadita in relazione a quelle situazioni che il legislatore ha configurato come eccezioni alla regola, dovendo scongiurarsi il rischio che, attraverso la pretestuosa prospettazione di esigenze in realtà insussistenti, sia elusa la scansione procedimentale ordinaria.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il pericolo di fuga, quale fattor preclusivo rispetto all’attivazione del contraddittorio preliminare con l’indagato, vada ricostruito in linea con l’esegesi formatasi in relazione all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dovendo esserne apprezzate, anzitutto, concretezza ed attualità.
Tali requisiti non comportano necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici; è sufficiente al riguardo accertare, con giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie – più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo – l’esistenza di un effettiv e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274220 – 01; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Giugliano, Rv. 267135 – 01).
Il Pubblico Ministero ricorrente deduce, a fondamento del rischio che NOME possa sottrarsi alla misura coercitiva, talune circostanze fattuali riferibili a sua persona, tra cui, in primis, l’essere egli, straniero, privo di titolo legittimante la sua permanenza sul territorio dello Stato italiano.
Di contro, con argomentazioni esaustive ed indenni dai denunciati profili di illogicità, l’ordinanza impugnata ha valorizzato che: 1) COGNOME – diversamente dai correi extracomunitari alla cui posizione è stato genericamente accomunato – è titolare di permesso di soggiorno valido, con scadenza al 2028; 2) ha la disponibilità di un domicilio presso il fratello, in Follonica, ove è stato lungamente ristretto agli arresti domiciliari; 3) non ha mai violato le prescrizioni inerent misure non detentive.
Si tratta di elementi fattuali che – come il Tribunale ha congruamente argomentato – non denotano affatto l’inclinazione a sottrarsi, nel breve periodo, all’esecuzione di vincoli cautelari; e, del resto, lo stesso Giudice delle indagin
preliminari aveva, in concreto, apprezzato l’assenza di pericolo di fuga, allorché aveva disposto nei confronti dell’indagato la sostituzione della misura intramuraria con gli arresti domiciliari, ancorché rafforzati dal dispositivo elettronico (posto che Io strumento di controllo remoto consente di rilevare l’evasione, ma non anche di scongiurare il pericolo di allontanamento, né di localizzare la persona).
Parimenti, non scalfiscono la tenuta logica del provvedimento impugnato gli ulteriori elementi enfatizzati dal ricorrente, quali: il vivere, COGNOME, dei prov dell’attività di cessione di sostanze stupefacenti; i procedimenti penali a suo carico, definiti o in corso; le frequentazioni dallo stesso intrattenute con persone inserite nel circuito dell’acquisto e vendita di sostanze stupefacenti, essendosi esaustivamente evidenziato come si tratti di elementi che hanno valenza inferenziale, semmai, del pericolo di reiterazione di condotte criminose ex art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ossia di una esigenza di cautela che, ai fini del differimento dell’interrogatorio, non ha, invece, rilevanza alcuna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025.