Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18983 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18983 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/11/1990 in Serbia
avverso l’ordinanza del 02/10/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; sentito l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, a seguito di sentenza del 19 dicembre 2023 di consegna all’Autorità austriaca, temporaneamente sospesa per la pendenza nei suoi
confronti di un procedimento penale (n. RGNR 1968/2023) dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, con il provvedimento impugnato ha rigettato l’istanza difensiva di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con dispositiv elettronico, escludendo qualsiasi valenza all’accoglimento di medesima istanza da parte dell’Autorità giudiziaria italiana.
Avverso l’ordinanza in epigrafe indicata NOME COGNOME tramite il proprio difensore, ha proposto appello che la Corte distrettuale ha riqualificato in ricorso per cassazione provvedendo alla successiva trasmissione.
L’atto di impugnazione censura la genericità del provvedimento di rigetto emesso dal Collegio di merito nonostante il parere favorevole del Procuratore generale e rappresenta come i reati per i quali il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare i Italia siano più gravi di quelli per i quali è stata disposta la consegna di COGNOME all’Aust (per la condanna ad un anno di reclusione), Paese che consente sia l’espiazione pena che l’applicazione della misura cautelare in regime detentivo con controllo elettronico.
Inoltre, nella specie, mancano tutti i presupposti della misura cautelare in atto quali attualità, adeguatezza e proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata, senza indicare alcun elemento in ordine allo stato attuale della procedura di consegna e senza menzionare il precedente provvedimento di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare, ha respinto l’istanza di sostituzione della custodia in carcere limitandosi rappresentare che, nelle more dello svolgimento della procedura di estradizione, permanessero «immutate le esigenze di cautela (pericolo di fuga)», poste a base dell’originaria misura cautelare, ed in assenza di nuovi elementi.
Premesso che la finalità delle misure cautelari emesse nei confronti della persona richiesta in estradizione è essenzialmente quella di assicurare l’esecuzione della consegna della persona allo Stato richiedente, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutato secondo i criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1 n. 50
del 3/11/2023, COGNOME non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, COGNOME, Rv. 232487), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinchè risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266112 e Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, COGNOME, non mass.).
Pertanto, deve ribadirsi che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fu per l’applicazione delle misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela secondo un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione, ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estradando tanto da necessitare un intervento restrittivo (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278057; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256568).
Alla luce di questi principi il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata in quanto la motivazione risulta apparente e tale da configurare violazione di legge, unico vizio rilevante in questa sede.
Infatti, la Corte di appello, senza dare conto della gravità dei delitti contest dallo Stato richiedente, né dell’entità della pena da scontare, ovvero del più o meno stabile radicamento dell’estradando in Italia, ha giustificato l’applicazione della misur massimamente restrittiva sulla base della sola circostanza relativa alla pendenza di una procedura di consegna, che costituisce un elemento fattuale di per sé neutro rispetto alla concretezza e all’attualità del pericolo di fuga, ovvero alla sua persistenza, in quan compatibile, sulla base di massime di esperienza, sia con la volontà di permanere in uno Stato che con quella di allontanarsi dallo stesso (Sez. 6, n. 30319 del 10/07/2024, Azeez, non mass.).
A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato, nel decidere sull’istanza di sostituzione della misura cautelare, non si è posta due questioni, peraltro non oggetto di censura, che questa Corte è tenuta comunque ad esaminare di ufficio perché attengono alle condizioni per il mantenimento stesso della misura cautelare e alla legittimità della limitazione della libertà personale del consegnando.
La prima questione attiene al rapporto tra il rinvio della consegna per esigenze di giustizia nazionale e lo stato di custodia cautelare che, ai sensi degli artt. 9 e 13 de I. n. 69 del 2005, con autonomo titolo, può accompagnare, come nel caso in esame, la procedura di consegna.
Al riguardo non risulta che il provvedimento si sia confrontato con il principio d diritto secondo cui «In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna
allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell’art. 24 L. 22 aprile 2005 n. 69, l’effica della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto
altra misura custodiale (cautelare o esecutiva) per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest’ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura
cautelare riacquista efficacia sino alla data della sua perenzione prevista dall’art. 23
cit.» (Sez. 6, n. 7107 del 12/02/2009, COGNOME, Rv. 243244).
La seconda questione attiene al rispetto dei termini stringenti previsti dall’ar
22-bis
I. n. 69 del 2005 tra decisione definitiva sulla richiesta di consegna ed esecuzione della misura cautelare o dell’arresto della persona ricercata.
6. Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio affinchè,
oltre a colmare la lacuna segnalata in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti sul pericolo di fuga di Tadic, accerti se vi siano le condizioni per la revoca o per sospensione della misura cautelare e, in via prioritaria, sulla base dei principi innan enunciati, il rispetto dei termini di cui all’art. 22-bis I. n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19 maggio 2025
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La Consigliera estensora