Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11143 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11143 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME n. a Marsala il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Marsala in data 17/10/2023 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIONOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibi
del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Marsala convalidava il fermo di P.g eseguito in data 14/10/2023 nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di tenta estorsione aggravata ed applicava all’indagato la misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carce anche per gli ulteriori reati provvisoriamente contestati ai capi b)c),d) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore RAGIONE_SOCIALE‘indagato, AVV_NOTAIO deducendo la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3840 cod.proc.pen. e la mancanza e manifesta illogicità del motivazione in relazione al ravvisato pericolo di fuga posto a fondamento del provvedimento di fermo in quanto l’indagato era noto alle vittime e conosciuto dalle stesse Forze RAGIONE_SOCIALE che intervennero in occasione RAGIONE_SOCIALE‘episodio delittuoso. L’affermazione del COGNOME di essere in procinto di recarsi a Bologna e l’impossibilità di rintracciarlo per diverse o costituiscono elementi idonei a fondare la misura precautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALE‘indagato impugnare il provvedimento di fermo, anche quando ad esso sia seguito, contestualmente, quello di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere.
1.1 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che allorquando il giudice, con un’uni ordinanza, convalida il fermo RAGIONE_SOCIALEa persona indagata e contestualmente gli applica una misura cautelare custodiale, permane l’interesse del fermato ad impugnare il provvedimento di convalida, in quanto il fermato è pur sempre portatore di un interesse concreto ed attuale proporre ricorso per cassazione, quanto meno in rapporto alla previsione normativa RAGIONE_SOCIALE‘ar 657 cod. proc. pen. – che disciplina la fungibilità RAGIONE_SOCIALEa detenzione e RAGIONE_SOCIALEa privazione libertà personale subita senza titolo – ed alla stregua dei principi generali, derivanti d 111, comma secondo, Cost., che attengono alla materia dei provvedimenti restrittivi RAGIONE_SOCIALE libertà personale (Sez. 5, n. 54694 del 3/10/2017, Rv. 271836 – 01; Sez. 1, ord. n. 3364 d 9/6/1998, Rv. 211021).
Tuttavia, alla Corte adita compete esclusivamente la verifica di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordin di convalida del fermo ovvero RAGIONE_SOCIALEa coerenza e congruenza del processo logico seguito dal giudice per pervenire all’adozione del provvedimento, restando preclusa la valutazione d merito circa le condizioni in presenza RAGIONE_SOCIALEe quali il fermo o l’arresto furono eseguiti dalla giudiziaria (Sez. 4, n. 252 del 28/1/1999, COGNOME, Rv. 213220; Sez. 1, n. 37634 de 23/3/2023, Rv. 285283 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente evidenziato che in tema di convalida d fermo, l’apprezzamento del pericolo di fuga -in quanto valutazione prognostica “discrezionalnnente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla ri plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giu insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo lo e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, al emergenze procedimentali (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282592 – 01; n. 33531 del 16/06/2021, Rv. 281861 – 01).
Nella specie le doglianze svolte dal ricorrente che lamentano l’erronea valutazione, asseritamente trasfusa in una motivazione carente ed illogica, con riguardo al presupposto del pericolo di fuga, contestano nella sostanza l’apprezzamento di merito effettuato dal GI in ordine agli elementi circostanziali che legittimano l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura.
L’ordinanza impugnata (pag. 10) ha adeguatamente scrutinato gli elementi a sostegno del richiamato presupposto, fornendo una lettura dotata di coerenza e intrinseca logicità cir la rilevanza del proposito manifestato a più persone dall’indagato di un imminente allontanamento da Petrosino, circostanza ritenuta idonea ad integrare il pericolo di fuga co valutazione non sindacabile in questa sede perché congruamente giustificata.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarat inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria precisata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processual e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 17 Gennaio 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente