Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23528 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23528 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAGUSA il 07/04/1995
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME propone ricorso contro l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale d ha convalidato il fermo eseguito a suo carico, per fatti di associazione finalizzata al t di sostanze stupefacenti, quale componente della piazza di spaccio di Vittoria con corriere addetto al trasporto della droga dalla Lombardia alla Sicilia e del denaro ri illecita commercializzazione della sostanza dalla Sicilia alla Lombardia, consegnandolo n di NOME NOME, promotore e organizzatore del sodalizio.
2.Con un unico motivo l’indagato denuncia violazione di legge e vizio di motiv ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen, in relazione all’art. 384 cod. proc. riguardo, che il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete. Nel caso di specie le argome dell’ordinanza impugnata non erano riferite al COGNOME, ma genericamente a tutti gl coinvolti. Si trattava inoltre di considerazioni del tutto congetturali, in quanto fuga era stato desunto dalla circostanza che i vertici dell’associazione avessero r narcotrafficanti in Spagna, senza alcun concreto riferimento alla effettiva consapevo NOME – mero partecipe – circa i contatti dei capi dell’associazione con i narc spagnoli. L’ordinanza impugnata, inoltre, riconosceva il ruolo marginale del L descrivendolo quale ” incaricato dell’COGNOME“. Il giudice di merito, statuen generalizzata che tutti gli indagati non avevano” vincoli lavorativi”, non aveva min considerato che il ricorrente svolgeva attività lavorativa in regime di arresti essendo stato a ciò autorizzato dal Tribunale di Sorveglianza.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto d
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. E’ certamente vero che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legit fini della convalida del fermo, il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, oss capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete» (Sez. 2, n. 2 14/02/2019, COGNOME, Rv. 276449-02; Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, COGNOME,Rv. 234066 Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, COGNOME, Rv. 228486 – 01). Il pericolo in questione da elementi “specifici”, ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga, e “concreti può essere meramente ipotizzato né ritenuto sulla sola base del titolo di reato in ord si indaga, perché quest’ultimo elemento costituisce limite della esperibilità del fermo ( alle pene edittali previste ed all’oggetto del reato), non elemento che di per sé
probabilità di fuga» (Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997 – dep. 1998, COGNOME, Ry.209 Sez. 2, n. 15315 del 07/04/2010, PG in proc. COGNOME, Rv. 246917 – 01). Ciò comunque significa che l’indagato debba aver già attuato, o cominciato ad attuare, la fuga, priverebbe di significato la misura precautelare, essendo invece sufficiente la r probabilità che il medesimo, ove non si intervenisse, farebbe perdere le sue tracce altre, Sez. 1, n. 1396 del 23/03/1994, COGNOME, Rv. 197214-01, in cui testualmente che «gli specifici elementi dai quali assumere il pericolo di fuga non devono essere ta fornire la prova diretta del progetto di fuga; infatti, essendo la fuga un avveniment incerto, la probabilità del suo verificarsi può essere desunta da elementi indiziari». approdi giurisprudenziali sopra riportati, il fermo di indiziato di delitto ai sen cod. proc. pen., rappresenta quindi il portato di una valutazione “discrezionalmente rimessa dapprima agli organi inquirenti e quindi al G.I.P., avente ad oggetto u prognostico circa la rilevante plausibilità, ancorata a specifici e concreti (o consistenti e non meramente congetturali) elementi di fatto, che l’indagato, se libertà, possa sottrarsi alle proprie responsabilità, rendendo conseguentemente inf pretesa di affermazione, nei suoi confronti, della giustizia. La natura discrezionalment di tale valutazione comporta che il convincimento infine espresso dal G.I.P. nella de convalida, o meno, del fermo sia insindacabile in cassazione a misura che il G.I.P. m esplicitati i superiori elementi di fatto posti a fondamento della decisione, n sviluppo argonnentativo logico e consequenziale, alla stregua di un’interpreta significato da attribuire alle emergenze procedimentali, ricostruite in un quadro secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, Ferrara, Rv. 28186 Sez. 2 – n. 2935 del 15/12/2021 Cc. (dep. 26/01/2022 ), PMT/Sylla, Rv. 282592 – 01).
3. Tanto premesso, non emergono violazioni dei suesposti principi. Nell’ordinanza impugn evidenzia GLYPH che l’indagato era sottoposto a detenzione domiciliare per un titolo de (circostanza rappresentata anche nel ricorso). In tale contesto, non è illogica l’arg secondo cui le propalazioni del collaboratore NOME COGNOME COGNOME in corso di acqui da parte degli inquirenti, in grado di svelare importanti elementi del sodaliz importazioni di droga dalla Spagna e l’indicazione di uomini e mezzi utilizzati – rendeva c prob b le il rischio che l’indagato potesse sottrarsi alle proprie responsabilità, considerato conseguenze delle rivelazioni e la prospettiva di una lunga detenzione. Né è svin concreti riferimenti alla persona del ricorrente la considerazione secondo cui l’associ quale l’indagato ha aderito dispone di importanti appoggi all’estero, posto che ricorrente non mette in discussione i gravi indizi relativi al ruolo di partecipe.
Si impone conclusivamente il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del r al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempirnenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc. pen.
Roma, 12 giugno 2025