Pericolo di Fuga: Non Basta Fuggire dalla Scena del Crimine
Il concetto di pericolo di fuga è un pilastro fondamentale nel diritto processuale penale, poiché giustifica una delle più significative restrizioni della libertà personale prima di una condanna definitiva: il fermo di indiziato di delitto. Ma cosa costituisce un reale pericolo che una persona si sottragga alla giustizia? Un recente intervento della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, offre chiarimenti cruciali, distinguendo il semplice tentativo di allontanarsi dal luogo del reato da un concreto e specifico progetto di fuga.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un intervento delle forze dell’ordine a seguito di una segnalazione per un presunto reato di estorsione. Giunti sul posto, i Carabinieri venivano avvicinati dalla persona offesa, la quale indicava un soggetto poco distante. Quest’ultimo, alla vista dei militari, tentava immediatamente di dileguarsi nei vicoli adiacenti, ma veniva prontamente raggiunto, fermato e identificato.
In seguito, l’autorità giudiziaria convalidava il fermo, ritenendo che il tentativo di sottrarsi al controllo costituisse un valido indizio del pericolo di fuga. Contro tale decisione, la difesa dell’indagato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo che il solo allontanamento nell’immediatezza dei fatti non fosse sufficiente a integrare il presupposto richiesto dalla legge.
La Valutazione del Pericolo di Fuga Secondo la Corte
La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, confermando la validità del fermo. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra due concetti spesso confusi: l’atto di chi si allontana dal luogo del reato e il “pericolo di fuga” vero e proprio.
Se il fermo fosse automatico ogni volta che un sospettato riesce ad allontanarsi, la misura verrebbe applicata in modo indiscriminato. La legge, invece, richiede elementi “specifici”, capaci di personalizzare il rischio e di indicare che proprio quel singolo individuo ha intenzione di sottrarsi permanentemente alla giustizia.
L’Importanza del Contesto Generale
La Corte sottolinea che la valutazione del giudice non può basarsi su un singolo gesto, ma deve essere il risultato di un’analisi complessiva e logica. Nel caso specifico, il giudice di merito (G.i.p.) aveva correttamente considerato un insieme di circostanze:
* Il comportamento del fermato: il tentativo immediato di dileguarsi alla vista delle forze dell’ordine.
* Il contesto dell’imputazione: la gravità del reato contestato.
* L’atteggiamento generale: la reazione tenuta al momento dell’intervento della Polizia Giudiziaria.
Questa valutazione, definita come “discrezionalità vincolata”, se caratterizzata da uno sviluppo argomentativo logico e conseguenziale, diventa “insindacabile” in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha gestito direttamente il caso.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio che l’apprezzamento del pericolo di fuga è una valutazione prognostica. Il giudice deve prevedere, sulla base di elementi concreti, se l’indagato, lasciato in libertà, possa plausibilmente sottrarsi alla giustizia. Questo giudizio è insindacabile se logico e ragionevole.
La Corte ha anche chiarito che precedenti penali, inclusa una passata condanna per evasione risalente a oltre quattro anni prima, non sono elementi risolutivi. Il pericolo di fuga deve essere attuale e concreto rispetto alla vicenda processuale in corso, non può essere desunto da condotte passate e risalenti nel tempo. La concretezza e l’attualità sono i criteri guida che devono orientare il giudice nella sua decisione.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: il pericolo di fuga non è un’ipotesi astratta, ma deve fondarsi su elementi di fatto specifici e attuali. Il semplice tentativo di allontanarsi dalla scena del crimine non è, di per sé, sufficiente. Tuttavia, quando questo comportamento si inserisce in un quadro complessivo di circostanze (come la natura del reato e la reazione all’intervento delle forze dell’ordine) che, secondo un ragionamento logico del giudice, rendono plausibile il rischio di fuga, allora il fermo è legittimo. La decisione del giudice di merito, se ben motivata, è sovrana e non può essere messa in discussione dalla Corte di Cassazione.
Il semplice tentativo di allontanarsi dal luogo del reato giustifica il fermo per pericolo di fuga?
No, di per sé non è sufficiente. La legge distingue tra l’allontanamento dal luogo del reato e il ‘pericolo di fuga’, che richiede elementi specifici e concreti indicanti l’intenzione di sottrarsi permanentemente alla giustizia.
Come deve essere valutato il pericolo di fuga da parte del giudice?
Il giudice deve compiere una valutazione prognostica basata sull’insieme delle circostanze concrete, come il comportamento del fermato, il contesto del reato e l’atteggiamento al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. La sua decisione deve essere logica, consequenziale e basata su canoni di ragionevolezza.
Un precedente per evasione rende automatico il pericolo di fuga in un nuovo procedimento?
No. La Corte ha specificato che il pericolo di fuga deve essere attuale e concreto rispetto alla vicenda per cui si procede. Una condotta precedente e risalente nel tempo, come una condanna per evasione di oltre quattro anni prima, non può essere l’unico fondamento per giustificare un fermo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14005 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14005 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 384 cod. proc. pen. tali da ritenere fondato il pericolo di fuga dell’indagato, cosicchØ il fermo non può essere convalidato, per il sol fatto che nell’immediatezza degli eventi l’indagato si sia dato alla fuga, allontanandosi dal luogo del reato, non potendosi da ciò solo desumere che lo stesso possa sottrarsi all’Autorità giudiziaria».
In realtà, ed a ben vedere, sulla base di quanto desumibile dalla lettura dell’ordinanza impugnata i Carabinieri della stazione di Molfetta chiamati ad intervenire dalla persona offesa dell’azione estorsiva e giunti sul posto trovavano la persona offesa che segnalava loro la presenza di un soggetto poco distante, che alla vista dei militari, «tentava subito di allontanarsi nei vicoli adiacenti. Questi però veniva prontamente raggiunto ed identificato» nell’odierno indagato.
Osserva l’odierno Collegio che la motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata, ancorchØ sintetica, si caratterizza per la sua evidente ragionevolezza.
Come noto, in materia vale il principio secondo il quale ai fini della convalida del fermo, l’apprezzamento del requisito del pericolo di fuga, in quanto valutazione prognostica “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto che facciano ritenere plausibile che l’indagato se lasciato in libertà possa sottrarsi alla pretesa di giustizia, Ł insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021, PMT/ Ferrara, Rv. 281861-01).
L’insieme delle circostanze considerate ed emerse al momento del fermo, il comportamento riferibile al fermato, il contesto in cui Ł maturata la condotta oggetto di imputazione e l’atteggiamento tenuto al momento dell’intervento del personale di P.G. – proprio in relazione ai fatti oggetto di contestazione, inevitabile cornice di riferimento per la realizzazione della valutazione sul pericolo di fuga caratterizzata appunto da discrezionalità vincolata – sono state considerate dal G.i.p. con motivazione che deve essere ritenuta insindacabile in questa sede.
Del resto, Ł appena il caso di rilevare già in tempi remoti questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di fermo di indiziato di delitto, non deve confondersi l’atto di chi si allontana dal luogo in cui Ł stato consumato il reato, con il “pericolo di fuga” che costituisce il presupposto della misura precautelare; se così non fosse, infatti, il fermo sarebbe eseguibile in tutti i casi in cui l’indiziato non Ł stato arrestato per il semplice fatto di essere riuscito ad allontanarsi, mentre la legge pretende che il pericolo in questione debba trarsi da elementi “specifici”, ossia dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata proprio nei confronti di quel singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga (Sez. 2, n. 6924 del 04/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209594 – 01; principio confermato in tempi piø recenti anche da Sez. 3, n. 4089 del 18/12/2003, dep.2004, COGNOME, Rv.
228486 – 01 e da Sez. 1, n. 5244 del 10/01/2006, COGNOME, Rv. 234066 – 01).
Deve poi darsi atto che il ricorrente evidenzia al riguardo anche altri fattori che asseritamente avrebbero dovuto essere presi in considerazione dal Giudice, quali l’esistenza di precedenti penali (se ne ignora la portata non trattandosi di documentazione prodotta dal ricorrente in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) e di una già patita carcerazione a carico del COGNOME che non sono di certo elementi risolutivi per ritenere ‘fondato’ il pericolo di fuga.
Privo di rilevanza Ł, altresì, il fatto che il ricorrente ha segnalato che l’indagato risulta avere subito una condanna per evasione della quale non sono date conoscere le circostanze.
Fermo restando che tale condanna Ł relativa ad una condotta risalente ad oltre quattro anni prima dei fatti di cui al procedimento qui in esame, giova solo ricordare che il pericolo di fuga legittimante il fermo deve riguardare la vicenda per la quale si procede e deve essere caratterizzato da concretezza ed attualità rispetto al momento dell’esecuzione del provvedimento precautelare e non può certo essere ancorato ad una condotta precedente e risalente nel tempo.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 04/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME