Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44108 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44108 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in India il 15/06/1994
avverso l’ordinanza emessa il 16/07/2024 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la pronuncia impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria difensiva dell’Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso dando atto dell’avvenuta sostituzione, per motivi di salute, della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo, dopo il provvedimento del 9 luglio 2024, di convalida dell’arresto provvisorio, a fini estradizionali, di COGNOME e l’applicazione della misura cautelare della
custodia in carcere, ha rigettato l’istanza difensiva di applicazione di una misura meno gravosa ritenendo sussistente il pericolo di fuga – presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. – in ragione della prossima scadenza del permesso di soggiorno dell’estradando e ha escluso qualsiasi valenza, ai fini cautelari, di copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una società milanese.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso NOME COGNOME con un unico motivo, in cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al pericolo di fuga in quanto l’estradando era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, dopo l’arresto avvenuto nei locali dell’ufficio immigrazione della Questura di Trapani in cui si era recato per chiedere il riconoscimento della protezione internazionale.
Il provvedimento si è fondato sulla sola prossima scadenza del permesso di soggiorno, nonostante la difesa avesse invocato l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso un conoscente del ricorrente, allegando anche un contratto di lavoro a tempo indeterminato a Milano.
Con memoria del 6 novembre 2024 il difensore del ricorrente, Avvocato NOME COGNOME ha dato atto dell’avvenuta sostituzione, per motivi di salute, della custodia cautelare in carcere con gli arresti donniciliari con braccialetto elettronico, esprimendo comunque l’interesse alla valutazione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata, senza indicare alcun elemento in ordine alla procedura estradizionale e senza menzionare il precedente provvedimento di convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare emesso ai sensi degli artt. 714 e ss. cod. proc. pen., ha respinto l’istanza di sostituzione della custodia in carcere ritenendo sussistente il concreto pericolo di fuga di NOME COGNOME di nazionalità indiana, nelle more dello svolgimento della procedura di estradizione, in base all’elemento rappresentato dalla sola vicina scadenza del permesso di soggiorno (settembre 2024), circostanza ritenuta prevalente sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a Milano.
Premesso che la finalità delle misure cautelari emesse nei confronti della persona richiesta in estradizione è essenzialmente quella di assicurare l’esecuzione
della consegna della persona allo Stato richiedente, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutato secondo i criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, COGNOME, Rv. 232487), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinchè risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266112 e Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, COGNOME, non mass.).
Pertanto, deve ribadirsi che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela secondo un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione, ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estradando tanto da necessitare un intervento restrittivo (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278057; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256568).
Alla luce di questi principi il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata in quanto la motivazione risulta apparente e tale da configurare violazione di legge, unico vizio rilevante in questa sede ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
Infatti, la Corte di appello, senza dare conto della gravità dei delitti contestati dallo Stato richiedente, né dell’entità della pena da scontare, ovvero del più o meno stabile radicamento dell’estradando in Italia, ha giustificato l’applicazione della misura massimamente restrittiva sulla base della sola circostanza relativa alla prossima scadenza del permesso di soggiorno di COGNOME, che costituisce un elemento fattuale di per sé neutro rispetto alla concretezza e all’attualità del pericolo di fuga in quanto compatibile, sulla base di massime di esperienza, sia con la volontà di permanere in uno Stato che con quella di allontanarsi dallo stesso (Sez. 6, n. 30319 del 10/07/2024, Azeez, non mass.).
Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio affinchè colmi la lacuna segnalata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 14 novembre 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente