Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3044 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3044 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/10/2025 della Corte d’appello di Firenze
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che chiede l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Firenze. udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza della Corte di appello di Firenze emessa in data 7/10/2025, veniva confermata, nei confronti del ricorrente, l’ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla stessa Corte in sede di convalida dell’arresto provvisorio ex articolo 716 cod proc pen. come da provvedimento del 25/09/2025 nel procedimento di estradizione richiesto dall’Albania per procedere nei suoi confronti per i reati di omicidio, occultamento di cadavere e di associazione a delinquere.
Il ricorrente, assistito dall’AVV_NOTAIO, ricorre avverso tale ordinanza con due motivi e chiedendo di pronunciare la nullità dell’impugnata ordinanza.
2.1 GLYPH Il primo motivo censura la violazione di legge e di motivazione ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 292, comma 2, lett. c) cod proc pen., per aver omesso la Corte di appello l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in
concreto la misura disposta, senza valutare come le condizioni di salute del ricorrente siano di per sé ostative allontanamento dal territorio italiano.
2.2 Con secondo motivo si lamenta la violazione di legge e di motivazione ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 292, comma 2, lett. c bis) cod proc pen., per aver omesso la Corte di appello di valutare gli elementi addotti della difesa per ritenere non fondato il pericolo di fuga ed esporre le concrete ragioni per le quali il pericolo di fuga non può essere tutelato con misura meno afflittiva.
2.3 Con memoria difensiva ulteriormente depositata, si ritiene dimostrato che la Corte di appello di Firenze ha violato l’art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p. limitandosi ad una motivazione meramente apparente, fondata su automatismi vietati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché dell’art. 292 comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen., omettendo di valutare gli elementi forniti dalla difesa che dimostrano l’assenza di pericolo di fuga e l’incompatibilità delle condizioni di salute con la custodia in carcere; le condizioni di salute dell’assistito, documentate da certificazioni mediche specialistiche, configurano una causa ostativa assoluta all’estradizione ai sensi dell’art. 705 comma 2 lett. c-bis) c.p.p. e rendono manifestamente sproporzionata e irragionevole l’applicazione della custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la costante interpretazione di questa Corte in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente.
Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 26706; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994, COGNOME, Rv. 198523; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005, Bucur, Rv. 231330; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554).
L’ordinanza impugnata appare del tutto carente di motivazione in ordine alla sussistenza del detto pericolo, desunto fondamentalmente dalla prospettiva che il ricorrente è ricercato per reati puniti severamente, senza nemmeno far proprie le valutazioni sul tema espresse dal giudice dell’ordinanza genetica; né risultano compiutamente valutate le ragioni per le quali il pericolo di fuga non può essere tutelato con misura meno afflittiva.
Tale considerazione non soddisfa in alcun modo il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all’art. 715, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per nuovo esame
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così è deciso, 11/12/2025