Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Fraita (Marocco) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il rico
RITENUTO IN FATTO
Il cittadino marocchino NOME COGNOME si trova attualmente in custodi cautelare in carcere, applicatagli dalla Corte di appello di Bologna nell’àmbito procedura di consegna in esecuzione di mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Regno di Spagna, per il delitto di tentato omicidio plurimo egli avrebbe commesso in quello Stato nel 2010.
Con atto del suo difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza quella Corte d’appello dello scorso 31 gennaio, che ha respinto la sua istan sostituzione della predetta misura cautelare con gli arresti domiciliari.
Hanno rilevato quei giudici che la gravità del titolo di reato e la «capac sfuggire alla giustizia», da costui manifestata in relazione ai fatti per ricercato, depongono per un concreto pericolo di fuga.
Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 274, lett. b), e 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., lamentando la mera apparenza della motivazione, in quanto: essa non indica specifici elementi di concretezza ed attualità del ri pericolo di fuga; quest’ultimo non può essere giustificato soltanto sulla base gravità del reato; il ricorrente risiede stabilmente e regolarmente in Italia; ha mai nascosto la propria identità, chiedendo ed ottenendo il permesso soggiorno nonché trovando occupazione lavorativa con le proprie reali generali
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione merita di essere accolta.
A norma dell’art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, che richiama l’art. 7 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari re corso della procedura di esecuzione di un mandato d’arresto europeo è ammess solo per violazione di legge.
Tale ipotesi ricorre anche in caso di motivazione inesistente o meramen apparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere c provvedimento motivato, a norma dell’art. 292, cod. proc. pen., compreso tra norme richiamate dal comma 5 del medesimo art. 9.
La motivazione s’intende “apparente” quando ometta del tutto di confrontar con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il qua singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto giudizio.
Tanto premesso, va rilevato come la Corte d’appello fosse stata chiamat dal ricorrente a pronunciarsi, più che sulla configurabilità del pericolo d sull’adeguatezza esclusiva della custodia carceraria, avendo egli avan solamente istanza di sostituzione di quest’ultima e non di revoca.
L’ordinanza impugnata, invece, si è limitata a ribadire l’esistenza d pericolo, e peraltro lo ha fatto senza tener conto delle indicazioni provenient giurisprudenza di questa Corte: secondo cui, in tema di mandato di arre europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’appl delle misure coercitive devono essere sì scrutinati dal giudice della caute riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di cons
e dunque nell’esclusiva prospettiva di assicurare la traditi° in vinculis della persona richiesta, ma comunque formulando un giudizio prognostico verificabile sul risch di sottrazione, vale a dire ancorato ad obiettivi elementi concreti della consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178).
Non ha speso parola, invece, sulle ragioni per le quali, in concreto, il r pericolo di fuga non possa essere adeguatamente salvaguardato con una misura diversa da quella in atto, essendo perciò inesistente la motivazione sul centrale dell’istanza difensiva.
È inevitabile, dunque, un supplemento di motivazione su tali aspetti.
L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna p nuovo giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.