Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3451 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3451 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/08/1990 in Albania (CUI 06K6UIK)
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procurat
NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, dopo avere emesso mandato di arresto estradizio confronti di NOME COGNOME per i reati di sequestro di persona e coercizione al fi falsa testimonianza contestati dal Tribunale albanese di Korca, con il provvedimento i
ha rigettato l’istanza difensiva di sostituzione dell’ordinanza cautelare della cust con gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico, ritenendo sussistente fuga – presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. – in ragione della grav dell’entità della pena prevista (fino a 7 anni di reclusione), dell’allontanamento de dall’Albania subito dopo avere commesso il reato e ha escluso qualsiasi valenza, ai fin alla sua situazione familiare che non lo ha trattenuto dal lasciare il nostro Paese p in quello suo di origine.
Avverso l’ordinanza indicata propone ricorso, NOME COGNOME con i motivi d indicati.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in quanto il provvedimento impu carente di un’autonoma valutazione rispetto all’esposizione del Pubblico minis motivazione sul pericolo di fuga è solo apparente perché priva di circostanze comportamenti concreti su cui è stato operato il giudizio prognostico, non bastand esemplificativo, la condanna ad una grave pena detentiva, la condizione di str mancanza di stabile dimora.
Né può essere valorizzato l’allontanamento di COGNOME per l’Albania, con rientro in costituisce l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.
Inoltre, non sono stati tenuti in alcun conto gli elementi difensivi dimo radicamento stabile dell’estradando in Italia quali: la domanda di rilascio del soggiorno per ricongiungimento familiare; la famiglia residente in Italia, con un fig 2022 e una compagna, socia unica della società RAGIONE_SOCIALE, censita presso la Camera di Com ed intestataria di un contratto di locazione di un immobile a Pavia, in INDIRIZZO del titolare del locale “RAGIONE_SOCIALE“, sito in Pavia, di assumere il ricorrente la nomina di un difensore di fiducia; il possesso di un’utenza cellulare italiana.
Nessun rilievo può assumere la circostanza che il COGNOME avesse dichiarato di non c la lingua italiana in considerazione del contesto giudiziario in cui ciò era avvenuto.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, anche in relazione alle Con internazionali e alla Convenzione europea di estradizione del 1957, in quanto m presupposti per l’applicazione provvisoria di una misura cautelare, ai sensi degli ar cod. proc. pen., come l’attestazione di un mandato di arresto e l’urgenza prevista comma 3, cod. proc. pen. non menzionati dal provvedimento impugnato
Inoltre, i delitti contestati all’estradando sono puniti con la pena della reclusi anno.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla provvedimento impugnato di non concedere all’estradando gli arresti domiciliari con appl del braccialetto elettronico adottando una motivazione priva di qualsiasi riferimento a del COGNOME al quale non è stato richiesto il consenso per il dispositivo di controllo.
Il difensore di NOME COGNOME ha rinunciato alla trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’art. 719 cod. proc. pen. consente di impugnare le decisioni de libertate con ricorso per cassazione delimitando l’area delle censure alla sola ipotesi della violazione di legge
Ne consegue che esulano dal controllo affidato al giudice di legittimità, in quest vizi logici del provvedimento impugnato concernenti la motivazione quando questi traducano nel difetto o nell’apparenza degli argomenti, stante il disposto dell’art.1 cod. proc. pen., come anche la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensiv realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino as argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246).
Alla luce di detto perimetro il provvedimento impugnato non merita censura.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il q nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve ess secondo i criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, del 3/11/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, COGNOME, Rv. 232487) riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato ric conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale circa ed effettiva la consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinchè risponda delle rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, COGNOME, non mass.).
Il pericolo di fuga, pur dovendo ancorarsi a concreti elementi, non richiede materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento (o condotte prodromiche) bastando u prognostico, ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, an sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estr da necessitare un intervento cautelare (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME, Rv Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, COGNOME, Rv. 256568).
La Corte territoriale, chiamata ad effettuare la verifica circa l’idoneità della mis .131=31.a garantire che la persona non si sottragga alla consegna, ha formulato un giu prendendo in esame le allegazioni difensive non può dirsi né apparente né giuridicament
Infatti, è stato evidenziato che NOME COGNOME si è recato in Albania a giugn dove ha commesso il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto estra
facendo poi rientro nel nostro Paese, pur avendo in Italia un nucleo familiare, comp convivente e da un figlio di circa due anni, così da rendere irrilevanti, per escludere fuga, sia la condizione familiare che gli altri elementi documentati dalla difesa, calibrati sul solo radicamento della compagna (la domanda di rilascio del permesso di s per ricongiungimento familiare; la posizione della compagna, socia unica della societ intestataria di un contratto di locazione di un immobile a Pavia; la volontà del titol “Primo lounge bar”, sito in Pavia, di assumere il marito convivente della donna come b nomina di un difensore di fiducia; il possesso di un’utenza cellulare italiana).
A fronte di dette circostanze, da leggere unitamente alla gravità dei delitti l’estradando è ricercato, collegati anche a contesti criminali che gestiscono stupefac pena severa prevista per questi in Albania, la Corte di appello di Milano, con motivazi e del tutto autonoma da quella del pubblico ministero, ha ottemperato all’obbligo di del concreto pericolo di fuga della persona richiesta che risulta essere nel territo modo occasionale, attesa anche la mancata conoscenza dell’italiano che ha richiesto l di un interprete.
Il secondo motivo di ricorso, solo formalmente proposto per violazione di l generico.
Viene erroneamente contestata l’assenza dei presupposti per l’applicazione di un cautelare con carattere di urgenza a fronte dell’essere il provvedimento impugnato il s della chiesta sostituzione della custodia in carcere che, peraltro, richiama il manda estradizionale emesso in data 1° luglio 2024 dal Tribunale di Korca.
L’ultimo motivo di ricorso, anch’esso solo formalmente proposto per violazione di è aspecifico e non si confronta con la motivazione del provvedimento in cui ri l’estradando non ha manifestato il proprio consenso all’applicazione del dispositivo el controllo, presupposto necessario per l’applicazione della misura cautelare de domiciliari
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del proc al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18 dicembre 2024
La Consigliera estensora
Il Presidelte