Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14682 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14682 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo di indiziato di delitto operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione del decreto emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di omicidio commesso ai danni di NOME COGNOME.
Con specifico riferimento al pericolo di fuga, il decidente osserva che deponevano per la sua concretezza ed attualità non solo la personalità negativa di COGNOME, gravato da numerosi precedenti penali per gravi reati di criminalità
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mafiosa e attualmente ristretto in regime di detenzione donnicdliare in esecuzione di condanna con fine pena molto lontano, ma anche i suoi pregressi legami con ambienti di criminalità organizzata e le gravi conseguenze sanzionatorie cui sarebbe andato incontro a seguito della condanna per i fatti oggetto del procedimento.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 384, 389 e 391, comma 4, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Giudice delle indagini preliminari abbia desunto l’attualità e concretezza del pericolo di fuga o da affermazioni generiche, legate alla misura elevata della pena irrogabile nei suoi confronti’ o da elementi fattuali nient’affatto sintomatici e comunque valutati contraddittoriamente e illogicamente.
L’ordinanza impugnata, continua il ricorrente, ha ignorato che il condannato nei tre mesi successivi ai delitti addebitatigli ha continuato a rispettare l prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto, pur avendo la possibilità di darsi alla fuga. Non sono ravvisabili legami, attuali e recenti, del condannato con la criminalità organizzata: COGNOME da molti anni ha acquisito lo status di collaboratore di giustizia e, proprio cirazie all’avvenuta recisione dei legami con i sodalizi delinquenziali, ha ottenuto dalla magistratura di sorveglianza l’ ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto riguarda l’omessa convalida del fermo di polizia.
Deve, preliminarmente, riconoscersi l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, pur quando ad esso sia seguito, contestualmente, quello di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Condivide il Collegio il principio ripetutamente affermato in giurisprudenza in forza del quale il fermato è sempre portatore di un interesse c:oncreto ed attuale a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida, anche quando a quest’ultimo segua l’applicazione di una misura cautelare, quantomeno in rapporto alla previsione normativa dell’art. 657 cod. proc. pen. (che disciplina la fungibilità della detenzione e della privazione della libertà personale subita senza titolo) ed alla stregua dei principi generali in materia di provvedimenti restrittiv della libertà personale e alla garanzia di cui all’art. 111, comma 7, Cost., che detta
principi generali attinenti alla materia dei provvedimenti restrittivi della libe personale (Sez. 5, n. 54694 del 03/10/2017, Calfa, Rv. 271836); ciò tanto più che la giurisprudenza di questa Corte si è sempre espressa per l’indipendenza e l’autonomia dell’ordinanza di convalida dell’arresto o del fermo rispetto a quella con la quale, in sede di convalida, il Giudice delle indagini preliminari disponga una misura cautelare, trattandosi di due provvedimenti soggetti, ciascuno, a distinti mezzi di impugnazione con diversi presupposti e finalità, che non possono essere elusi nel momento in cui alla convalida (o alla non convalida) dell’arresto segua la protrazione della privazione di libertà (Sez. 1, n. 753 del 04/02/1994, Prassedi, Rv. 197002).
2. Alla luce di tali premesse in punto di sussistenza dell’interesse ad impugnare, va ribadito che contro il provvedimento di convalida del fermo – per il quale l’art. 391, comma 4, cod. proc. pen., prevede il ricorso per cassazione possono farsi valere soltanto ragioni miranti a far accertare l’illegittimità del ferm in quanto eventualmente operato fuori dei casi previsti dall’art. 384 cod. proc. pen. e all’osservanza dei termini.
Il fermo realizza un’anticipazione rispetto alla tempistica cautelare, essendo materialmente disposto quando non sia possibile attendere lo svolgimento dell’ordinario iter restrittivo e sussista un fondato pericolo che il destinatario del misura vi si sottragga. I suoi tratti tipici sono costituiti, dunque, per un vers dall’esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative, desumibile non soltanto dal titolo del reato, ma da specifici elementi direttamente riferibili al fermato (da ultimo Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, NOME COGNOME, Rv. 276449). E tuttavia i parametri di valutazione, dei quali il giudice deve tenere conto nella verifica della correttezza del provvedimento di fermo ex art. 384 cod. proc. pen., sono differenti rispetto a quelli necessari per la valutazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 cod. proc. pen., lett. b). Non a caso mentre la prima delle due norme fa riferimento a “specifici elementi che… fanno ritenere fondato il pericolo di fuga”, non esigendo una particolare intensità, cioè un grado particolarmente elevato di probabilità, ma solo l’esistenza di un pericolo reale, effettivo e non immaginario, nella seconda il legislatore ha fatto riferimento al “concreto e attuale pericolo” che l’imputato si dia alla fuga. Diversa è quindi la prospettiva alla quale il Giudice deve avere riguardo, valutando nell’un caso la situazione che si presentava al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria al momento dell’adozione del provvedimento precautelare e la ragionevolezza del loro operato, nell’altro, la sussistenza del “concreto pericolo di fuga”, avendo
riguardo al complesso delle emergenze procedímentali così come risultanti all’esito dell’udienza di convalida.
La giurisprudenza di legittimità, partendo da queste premesse, ha precisato che «in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione “ex ante”, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l’indagato si potesse dare alla fuga» (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511 che, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rap aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). Siffatto pericolo non può, invece, essere presunto sulla base del titolo di reato in ordine al quale si indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, ossia dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, NOME COGNOME, Rv. 276449 – 02).
Al Giudice del merito è affidata COGNOME una valutazione prognostica, “discrezionalmente vincolata” a specifici e concreti elementi di fatto, della rilevante plausibilità che l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa giustizia. La valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale, quanto al significato da attribuire alle emergenze procedimentali, secondo canoni di ragionevolezza e (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, PMT C/ Sylla Cheikh Tidiane, Rv. 282592 – 01).
Tanto posto l’ordinanza impugnata non si sottrae alle censure del ricorrente. Gonne correttamente denunciato, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga senza prendere in alcuna considerazione o comunque confutare la forza dimostrativa’ di alcune specifiche circostanze, desumibili dagli atti, che militavano in senso contrario alla concreta ed attuale probabilità che COGNOME si desse alla fuga, quale l’osservanza delle prescrizioni -tc4, zuvi c imposte dalla misura della L:r? domiciliare durante il non breve periodo trascorso dall’epoca di consumazione del reato per il quale è stato fermato (più mesi), nonché l’assenza di contatti con la criminalità organizzata attuali o comunque recenti in qualche modo sfruttabili per periodi di latitanza. Non a caso nel provvedimento impugnato si fa riferimento non ad attuali ma a “pregressi” rapporti, quindi ai legami intrattenuti in epoca risalente e comunque precedente all’ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia. Di tali legami, peraltro, più provvedimenti di ammissione alle misure alternative, non
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smentiti sul punto da elementi di segno contrario, hanno giudizialmente accerta la cessazione.
In definitiva, l’apparato giustificativo a sostegno della decisione risulta f su affermazioni generiche che finiscono per valorizzare esclusivamente il titolo reato e la misura elevata della pena edittale con cui è sanzionato.
Le ragioni spiegate impongono, quindi, l’annullamento senza rinvio de provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza di convalida del fermo di COGNOME NOME Così deciso, in Roma 1 Marzo 2024.