Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29194 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata in Perù il 05/11/1963 (CUI 076X2YG)
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; uditi gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori del ricorrente, che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Roma, dopo il provvedimento del 18 aprile 2025, di convalida dell’arresto provvisorio, a fini estradizionali, di NOME COGNOME e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, sostituita il 24 aprile 2025 con gli arres domiciliari con gli strumenti di controllo elettronico , ha rigettato l’istanza difens
di applicazione di una misura meno gravosa ritenendo sussistente il pericolo di fuga – presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. – richiamando le medesime ragioni già indicate nelle precedenti ordinanze e la nota informativa della Corte suprema di giustizia del Perù del 19 novembre 2024 in cui risulta che la misura cautelare, applicata a Noguera con provvedimento del 5 dicembre 2023, è relativa ad un delitto per il quale è prevista una pena non inferiore a 20 anni e ha escluso qualsiasi valenza, ai fini cautelari, del fatto che l’ estradando sti cercando lavoro quale insegnante di spagnolo, circostanza già esaminata con il provvedimento di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso NOME COGNOME con tre motivi.
2.1. Il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al pericolo di fuga per assenza del titolo detentivo (una sentenza di condanna a 15 anni di reclusione poi sostituita da una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Perù), di cui mancano gli elementi di fatto, i motivi – soprattutto per il tempo decorso dei fatti risalenti al 2018 valutazione degli argomenti difensivi.
Tutti i provvedimenti sino ad oggi emessi dalla Corte di appello di Roma si sono fondati sulla sola gravità della pena irrogata rispetto ad una condanna definitiva a 15 anni di carcere che non risulta emessa e senza tenere conto che Noguera, in Perù, è avvocato e professore di diritto penale, si sta adoperando per la conversione dei propri titoli, ottenendo la possibilità di insegnare spagnolo online, è stato componente del Consiglio superiore della magistratura peruviana e teme di tornare nel proprio Paese, per la propria vita, in quanto ha denunciato il procuratore COGNOME che ha avviato indagini a suo carico e lo ha minacciato di morte, come risulta dalle 16 denunce presentate dall’ estradando dal 2018 al 2023.
Il provvedimento impugnato, in sostanza, ha applicato un mero automatismo connesso alla pena applicabile per il delitto contestato, senza ancorare il pericolo di fuga ad elementi concreti come richiesto dalla Corte di legittimità e non valutando che COGNOME, cittadino italiano e proprietario di un appartamento, in esecuzione degli arresti domiciliari ha consegnato alla polizia giudiziaria tutti documenti validi per l’espatrio.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge per assenza di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari per la risalenza dei fatti al 2018, il contesto politico denunciato e l’avvenuta consegna dei documenti validi per l’espatrio, tali da escludere il pericolo di fuga.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato non ha motivato sull’attenuazione delle esigenze cautelari, basando il rigetto su presunzioni astratte e senza indicare in quali termini · la personalità dell’ estradando lo faccia ritenere propenso alla ·fuga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata ha respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistente il concreto pericolo d fuga di NOME COGNOME cittadino italiano, nelle more dello svolgimento della procedura di estradizione, in base all’entità della pena irroganda per il delitto contestatogli, circostanza ritenuta prevalente su tutti gli indic radicamento di Noguera in Italia.
Premesso che la finalità delle misure cautelari emesse nei confronti della persona richiesta in estradizione è essenzialmente quella di assicurare l’esecuzione della consegna della persona allo Stato richiedente, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutato dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata. Il giudizio prognostico, dunque, richiede la sussistenza di un concreto pericolo di allontanamento delVestradando dal territorio dello Stato, tratto anche dalla sua vita e dalla sua personalità, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale con il Paese richiedente affinchè risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, Ghouri, Rv.286755; Sez. 6 n. 23632 del 17/04/2024, Sulic, Rv. 286647.).
Pertanto, deve ribadirsi che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l’applicazione delle misure coercitive devono essere scrutinati dal giudice della cautela secondo indici concreti che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estradando tanto da necessitare un intervento restrittivo, non costituendo circostanza rilevante, a tali fini, la severità della pena a cui lo stesso dovrebbe essere sottoposto in caso di consegna (Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, COGNOME , Rv. 287970; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057).
4. Alla luce di questi principi il Collegio ritiene che l’ordinanza impugnata debba essere annullata in quanto la motivazione risulta apparente e tale da
configurare violazione di legge, unico vizio rilevante in questa sede ai sensi dell’art.
719 cod. proc. pen.
Infatti, la Corte di appello, valorizzando soltanto l’entità della pena astrattamente applicabile a COGNOME per i delitti contestati dallo Stato
richiedente, ha tenuto conto dello stabile radicamento dell’estradando nel nostro
Paese – dimostrato dall’acquisizione della cittadinanza italiana e dalla comproprietà, con la moglie, di un immobile a Roma in cui risiedono – ai fini della
sola sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma non anche nella prospettiva più ampia volta ad accertare sia l’esistenza stessa delle esigenze
cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, sia l’adeguatezza di misure non custodiali, in immediato confronto anche con la personalità dell’estradando
nei termini prospettati dalle allegazioni difensive.
A tal fine deve ribadirsi il principio secondo cui « Ai fini dell’emissione d misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall’estero,
devono ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 714, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt 274 e 275 co proc. pen., con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell’estradando, ed a graduare l’afflittività della singola misura alla natura e al grado delle esigenze cautelari d soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere.» (Sez. 6, n. 11154 del 12/03/2022, Corbu, Rv. 221136 – 01).
5. Ne consegue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio affinchè colmi la lacuna segnalata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e appello di Roma. rinvia per nuovo giudizio alla Corte di
Così deciso il 15 luglio 2025 La Consigliera estensora
Il Presidente