Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37369 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37369 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME COGNOME NOME nata in BRASILE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/08/2025 della Corte d’appello di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per la ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettat la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodia le maggiormente afflitt in atto applicata a NOME COGNOME NOME COGNOME in esecuzione del mandato di arresto a fini estradizionali reso dall’autorità giudiziaria brasiliana.
Si propongono due motivi di censura, suscettibili di rappresentazione unitaria, con i quali, sotto il versante del difetto di motivazione, mancan manifestamente illogica e della erronea interpretazione dell’art 714 cod. proc. p si prospettano:
-la pretermissione degli elementi addotti dalla difesa a sostegno del insussistenza del pericolo di fuga;
I’ aver valorizzato aspetti indifferenti al fine della relativa valutazion contempo l’apprezzamento di argomenti – l’intenzione della ricorrente di sottrar
alla giustizia brasiliana- eccentrici rispetto alla verifica da operare nella riguardante esclusivamente la possibilità della COGNOME di fuggire dall’Italia;
-l’integrale pretermissione delle considerazioni difensive dirette a rimarca in punto di adeguatezza della misura, la possibilità di sostituire la custod carcere con gli arresti domiciliari implementati, sul piano delle garanz dall’applicazione del braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita l’accoglimento. Con l’impugnazione risultano addotti, infatti, vizi logici del motivare non idonei a dare corpo ad alcuna violazione legge, unico vizio prospettabile in questa sede avverso la reiezione delle richie di revoca o sostituzione delle cautele in atto in ragione di quanto espressamen previsto dall’art 719 cod. proc. pen.
A ben vedere, l’unico errore interpretativo, in punto di diritto, addotto linea con tale previsione, è infondato, perché si risolve in una travisata le dell’argomentare speso dalla Corte del merito là dove viene rimarcata l’intenzion della ricorrente di sottrarsi alla giustizia brasiliana: diversamente da q sostenuto dalla difesa, tale riferimento va inteso non quale ragione fondante d pericolo di fuga nel caso riscontrato, bensì quale collante Mit delle condotte de ricorrente nel caso apprezzate quali sintomi logici concreti e reali della possib della COGNOME* di sottrarsi all’estradizione, allontanandosi dall’Italia.
E sotto questo versante, ritiene la Corte che il nucleo fondamentare de ritenere della Corte del merito non risulti utilmente attinto dalle censure prop con il ricorso.
Se è vero, infatti, che in alcuni punti del motivare, la decisione gravata leva su considerazioni non pienamente condivisibili (laddove si fa riferimento dichiarazioni della ricorrente, rese nel corso di una intervista, riportate virgolettarne il contenuto, con le quali la stessa avrebbe rimarcato la possibili contare su aiuti garantiti da personaggi autorevoli e facoltosi e chiest giornalista riservatezza rispetto al proprio domicilio temporaneo) oltre che modesto spessore logico (riguardo alle difficoltà economiche nelle qual verserebbero la COGNOME e il marito, che in realtà riducono, piuttosto aumentare, le possibilità di fuga) e non immediatamente intellegibili (quanto al prospettata possibilità della ricorrente di contare, quale ragione diret incrementare le possibilità di fuga, su “spazi più limitati”); al contempo, incongruenze argomentative, hanno contenuto marginale e non intaccano la
puntuale individuazione delle ragioni essenzialmente fondanti il pericolo di fug nel caso ritenuto a supporto della misura adottata.
3.1. La Corte del merito, con sintetica ma non meno adeguata puntualità, ha infatti messo in evidenza che la ricorrente è giunta in Italia provenendo da Miam il giorno immediatamente successivo alla emissione della sentenza che contiene l’ordine di carcerazione sotteso al mandato estradizionale; e che la RAGIONE_SOCIALE profittando di tale contingenza temporale, ha superato i varchi aeroportua nazionali perché all’epoca non risultava ancora inserita, nella cd Red noti l’indicazione del relativo ordine restrittivo.
3.2. Le superiori circostanze, di per sé stesse fortemente evocative del effettive intenzioni della ricorrente riguardo alla sua permanenza in Italia, va lette alla luce della assenza di qualsivoglia legame giustificativo con il terri dello Stato richiesto; fattore, quest’ultimo, mai puntualmente addotto dalla dif innanzi alla Corte del merito, la cui mancanza finisce per rendere ancora più linea l’idea della transitorietà della presenza della estradanda all’interno del ter italiano, tanto da dare definitiva concretezza e attualità al rilevato pericolo di
3.3. Tale argomentare, in definitiva, sfrondato delle rilevate incongruenz sostiene puntualmente il giudizio sul pericolo di fuga, escludendo la possibilità in parte qua la decisione gravata possa ritenersi affetta da una motivazione inesistente o solo apparente; allo stesso tempo, porta le ulteriori censure prop dal ricorso sul piano delle mere considerazioni logiche alternative, all’evidenza n funzionali al vizio prospettabile in questa sede perché al più foriere di un difet motivazione sanzionabile ai sensi della lettera e).
Il rilievo logico di tale giudizio di merito, infine, se apprezzato nella decisiva radicalità, rende altresì giustizia della scelta assunta dalla Corte del in ordine alla inadeguatezza di misure alternative al carcere, sinteticamen argomentata proprio perché fondata su ragioni connotate da una immediata evidenza logica.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, dis att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 08/10/2025