Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37378 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37378 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Kazakistan il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 10/09/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere disposta a fini estradizionali nei confronti di NOME COGNOME con quella degli arresti domiciliari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’estradando deducendo vizio della motivazione in quanto:
l’ordinanza ha reiterato le argomentazioni della ordinanza applicativa emessa in data 2 agosto 2025, all’esito della udienza di convalida dell’arresto, senza considerare le ragioni della istanza cautelare che le avversavano con la documentazione allegata. In particolare, non ha considerato, ai fini del pericolo di fuga, il memoriale dell’estradando e l’atteggiamento così espresso in relazione alla volontà di confrontarsi con ognuna della accuse; la sua condizione di lavoratore incensurato che vive da anni in Ucraina; l’insussistenza di elementi dai quali desumere che egli stesse per recarsi negli Emirati Arabi; l’assenza di contatti con gli Emirati Arabi; l’aver soggiornato per lungo tempo in Italia, così disponendo di denaro e strumenti di pagamento; il possesso dell’autovettura in quanto presa a noleggio e il possesso della sim degli Emirati per ragioni lavorative; la prova di accertamenti medici.
Generica è poi la motivazione sulla inidoneità della applicazione dello strumento di controllo a distanza, limitata a considerare la sua rimovibilità e senza considerare comparativamente le esigenze di tutela della salute del ricorrente.
manifestamente illogico è il punto in ordine all’utilizzo dei documenti di identità nel corso dei soggiorni, dimostrativo dell’assenza di qualsiasi timore da parte del ricorrente rispetto a eventuali indagini a suo carico, così rilevando la possibilità di essere rintracciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’ordinanza ricorsa, nel riportare le ragioni cautelari dell’ordinanza impositiva, ha ritenuto insussistente l’affievolimento delle esigenze cautelari dedotto dalla difesa, non emergendo che il ricorrente dovesse effettuare in Italia accertamenti medici in relazione ai quali giustificare il possesso del contante e ritenendo inincidente l’utilizzo di regolari documenti di identità da parte del ricorrente.
Ritiene questa Corte che, nella specie, incensurabile – in quanto scevra da vizi logici e giuridici – è la valutazione di merito – che in questa sede non può essere riformulata – sulla permanenza delle esigenze rispetto alla finalità cautelare correlata alla estradizione secondo l’orientamento di legittimità per il quale, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 286755 – 01).
Quanto all’omessa considerazione del memoriale, lo stesso non risulta allegato alla istanza difensiva, risultando soltanto inviato all’Ufficio della Procura generale di Bologna per chiederne la traduzione ufficiale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 94, comma 1 -ter, , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/10/2025.