Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36449 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Serbia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 giugno 2024 la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza con cui la difesa di COGNOME aveva richiesto la sostituz della misura cautelare in carcere adottata nell’ambito della procedu estradizionale attivata a seguito di domanda dell’Autorità giudiziaria serba ordine a delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio (pag. 7 provvedimento di convalid dell’arresto e conseguente misura cautelare del 26 aprile 2024), con riferiment al “trasferimento in Serbia di euro 6.865.000,00, entro il 21 febbraio 2021”), c quella degli arresti domiciliari.
La Corte di merito ha rigettato l’invocata sostituzione sul presupposto del pericolo di fuga desunto da elementi fattuali valorizzati e tali da far ritenere non idonea la misura cautelare degli arresti domiciliari.
NOME, per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata ordinanza deducendo, quale unico motivo, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 2 legge n. 87 del 2019.
La Corte di appello – assume il ricorrente – ha dato atto della sussistenza di elementi nuovi, tra cui la residenza sul territorio nazionale da dieci anni e le prospere condizioni economiche di NOME COGNOME, valorizzando però l’entità non trascurabile della pena individuata nel massimo di tre anni, le conseguenze patrimoniali per il fatto di reato contestato e il mancato svolgimento di cariche pubbliche.
Da un canto, sussiste un’evidente irrilevanza degli ultimi due aspetti (conseguenze patrimoniali ed assenza di cariche pubbliche), con conseguente motivazione apparente là dove viene richiesto che il pericolo di fuga sia fondato su specifici e concreti elementi, dall’altro, l’ordinanza omette di considerare che l’art. 2 della legge n. 87 del 2019 del trattato di estradizione tra Italia e Serbia consente la consegna per delitti in materia di criminalità organizzata e riciclaggio solo in ipotesi di pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve essere in via preliminare confutata la dedotta violazione dell’art. 2 I. n. 87 del 2019, rilevato che gli artt. 1 e 2 della legge del 24 luglio 2019 n. 87 (“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017”) dettano limiti all’estradizione del cittadino dello Stato richiesto; in tal senso è palese la lettera dell’art. 2 (Estradizione dei cittadini per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio), nella parte in cui prevede che “l’estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sarà consentita, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti, con una pena detentiva o con altra misura restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni”.
L’ipotizzata violazione di legge, che non trova conferma nella citata norma, risulta invero eccentrica rispetto all’istanza di sostituzione della misura per carenza del pericolo di fuga (in tal senso il tenore dell’istanza di sostituzione datata 14 maggio 2024), mettendo in realtà in discussione la genetica legittimità della misura custodiale, questione sottratta al Collegio della cautela, sede in cui la difesa ha inteso dimostrare che NOME COGNOME, imprenditore residente a Milano, sia persona economicamente facoltosa e interessata a permanere sul territorio nazionale, ove sarebbe stato stabilmente presente sin dal 2015.
3. Ciò premesso deve, allora, osservarsi come, a mente dell’art. 719 cod. proc. pen., l’ordinanza con cui, a seguito di camera di consiglio ex art. 718 cod. proc. pen. la Corte di appello ha deciso sulla sostituzione o revoca della stessa, è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (in ordine alla impugnazione dell’ordinanza genetica emessa in sede di convalida dell’arresto a fini estradizionali, cfr. emissione Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Sez. 6, n. 1734 del 10/05/1999, COGNOME F, Rv. 214753). La valutazione della sussistenza del presupposto del pericolo di fuga dell’estradando, infatti, è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione corretta, completa e immune da vizi (Sez. 1, n. 4232 del 11/11/1991, COGNOME, Rv. 188709).
Seppure il ricorso rivolga formali censure di violazione di legge ex art. 274, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., vizio che per quanto sopra rilevato si rivela manifestamente infondato, deve evidenziarsi la genericità del ricorso che risulta, invero, carente di articolata motivazione.
Il rigetto dell’istanza di sostituzione si fonda su pertinenti riferimenti alla persona del ricorrente, soggetto che ha dimostrato di possedere un ampio ventaglio di contatti – anche economici – di respiro internazionale, avendo il sodalizio al quale apparterrebbe la possibilità di conseguire informazioni riservate da esponenti istituzionali (appartenenti al Ministero dell’Interno ed all’ Agenzia di Informazione) del paese richiedente che, dagli atti trasmessi dall’Autorità estera, sarebbero coinvolti nella contestata organizzazione criminale; tali elementi, unitamente all’accertato utilizzo di comunicazioni criptate da parte della associazione, al profilo professionale posseduto e alle competenze linguistiche dichiarate hanno fatto ritenere, con motivazione che non può certo ritenersi assente, inadeguata la misura custodiale domiciliare in quanto non idonea a salvaguardare l’alto rischio di fuga dal territorio nazionale.
Detta motivazione, oltre ad essere completa e logica, avendo adeguatamente fornito le ragioni che giustificano il ritenuto pericolo di fuga ex art. 715 cod. proc. pen., oltre a non poter essere apprezzata come apparente, risulta conforme a giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, pericolo che deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una effettiva propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando (Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024 COGNOME, Rv. 286647; Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME NOME, Rv. 278057).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
L’attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell’istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell’articolo citato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/09/2024