Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36027 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36027 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME RADDUSA NOME DI COGNOME
OMBRETTA DI GIOVINE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/07/2025 della Corte d’appello di Milano udito il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale conclude per l’inammissibilita’ del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale, disposta nell’ambito del procedimento estradizionale attivato su richiesta dell’autorità giudiziaria degli Stati Uniti, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica e ad ulteriori reati direttamente connessi a tale attività (accesso non autorizzato a sistemi informatici; furto di identità).
L’ordinanza dava atto che l’estradando era stato fermato all’atto del suo ingresso in Italia munito di visto turistico, ritenendo sussistente un concreto pericolo di fuga, data l’assenza di qualsivoglia collegamento con il territorio nazionale, ragione per cui si riteneva non concedibile neppure la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 715 e 597 cod. proc. pen. sul presupposto che la Corte di appello si sarebbe pronunciata sulla gravità indiziaria, pur essendo tale questione non espressamente devoluta al suo esame.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere cumulativamente sintetizzati, si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento al pericolo di fuga, nonchØ l’inidoneità degli arresti domiciliari.
In particolare, si evidenza l’insussistenza di elementi specifici a sostegno del pericolo di fuga, pur a fronte della produzione di documentazione comprovante la volontà del ricorrente di permanere in Italia (visto turistico, ricevute alberghiere, locazione di un appartamento).A
fronte di tali dati, il prospettato rischio di allontanamento del ricorrente dall’Italia risulta destituito di fondamento.
Parimenti immotivata Ł l’esclusione della idoneità degli arresti domiciliari a contenere il predetto pericolo.Sottolinea la difesa come la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione, avendo esposto argomenti inconferenti rispetto all’oggetto della richiesta di sostituzione.
La Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente valorizzato il criterio del radicamento sul territorio nazionale, in tal modo facendo riferimento ad una nozione rilevante nel diverso ambito della disciplina del mandato di arresto europeo, ma non anche con riguardo alle procedure estradizionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
In relazione al primo motivo, la difesa si duole del fatto che la Corte di appello, nell’esaminare la richiesta di revoca o sostituzione della misura, avrebbe esaminato anche il profilo della gravità indiziaria, nonostante questo non fosse stato devoluto al suo esame.
Premesso che la Corte di appello si Ł limitata a ribadire la sussistenza della gravità indiziaria, deve rilevarsi che l’incidentale riferimento a tale aspetto non ha in alcun modo costituito un motivo fondante della decisione e, pertanto, difetta financo l’interesse a proporre impugnazione con riguardo ad un dato argomentativo sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.
I restanti motivi di ricorso sono parimenti infondati, posto che, pur formalmente proposti per vizio di legge, tendono ad introdurre un sindacato sulla motivazione.
Per consolidata giurisprudenza, contro le ordinanze che decidono sulle richieste di revoca o di sostituzione delle misure, adottate a norma dell’art. 718 cod. proc. pen., in virtø di quanto previsto dall’art. 719 cod. proc. pen., può essere proposto esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge (Sez.6, n. 4497 del 18/11/1997, dep.1998, Madero, Rv. 210051).
A tale conclusione si giunge valorizzando il fatto che l’art. 718 cod. proc. pen. non disciplina espressamente l’impugnazione delle ordinanze rese sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure, sicchŁ deve trovare applicazione la piø AVV_NOTAIO previsione, contenuta all’art. 719 cod. proc. pen., che con riguardo alle ordinanze applicative consente il ricorso per cassazione sia pur solo per violazione di legge.
3.1. Fatta tale premessa, Ł agevole concludere nel senso che la Corte di appello ha adeguatamente motivato le ragioni sottese alla ritenuta perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, come pure alla inidoneità degli arresti domiciliari, non incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha segnalato come la presenza in Italia del ricorrente fosse meramente occasionale, il che rende di per sØ sussistente il rischio di allontanamento.
In quest’ottica, anche la disponibilità di un appartamento in locazione non Ł stato ritenuto sintomo di un collegamento con il territorio nazionale tale da far escludere il pericolo di fuga, avendo la Corte di appello sottolineato come l’appartamento in questione Ł stato locato precariamente e per un periodo limitato di tempo.
Anche il riferimento alla mancanza di uno stabile radicamento in Italia – censurato dalla difesa in quanto ritenuto un aspetto non conferente alla procedura estradizionale – non dà luogo ad alcun vizio di violazione di legge.
A ben vedere, infatti, la Corte di appello ha correttamente sottolineato l’assoluta
mancanza di qualsivoglia legame – familiare, lavorativo, di stabile presenza – tale da indurre ad una valutazione di maggior favore sul piano cautelare.
3.2. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 08/10/2025
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