Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34499  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Zhejiang (R.P.C.) il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza del 04/07/202 5 della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
1.Con  il  provvedimento in  epigrafe  indicato, la  Corte  di  appello  di  Milano  ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere di NOME, nei cui confronti era stato emesso in data 02 novembre 2023 dal Tribunale Distrettuale  degli  Stati  Uniti,  Distretto  Meridionale  del  Texas,  un  mandato  di arresto per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla frode telematica, accesso non autorizzato a computer protetti e furto di identità aggravato.
Avverso il provvedimento NOME COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso deducendo:
con il primo motivo, violazione di legge per motivazione omessa o apparente in relazione alla esigenza cautelare del pericolo di fuga.
La  Corte  di  appello  aveva  ritenuto  concreto  ed  attuale  il  pericolo  di  fuga sull’assunto che «l’arrestato era appena giunto in Italia con un volo proveniente da Shangai e non risulta avere alcun radicamento in Italia».
Ad avviso del ricorrente si tratta di motivazione apparente del tutto inadeguata a rappresentare gli indici sintomatici del pericolo di fuga vieppiù non avendo la Corte di appello considerato che NOME COGNOME era giunto in Italia con un volo di linea assieme alla moglie, munito di regolare visto turistico della durata di sedici giorni e con una regolare prenotazione alberghiera. Dunque, la trasparenza del comportamento assunto avrebbe dovuto indurre ad escludere ogni intento elusivo e comunque a motivare differentemente il pericolo di fuga piuttosto che ricorrere a espressioni di stile e/o considerare la sola gravità dei fatti di cui il consegnando era accusato;
 con  il  secondo  motivo,  violazione  di  legge  sotto  il  profilo  della  omessa motivazione per non avere la Corte di appello motivato in ordine alla adeguatezza di altra e meno afflittiva misura cautelare a preservare i pericula libertatis là dove ravvisati.
 Alla odierna  udienza  –  che si  è  svolta  in orale-  il  Pg  e  il  difensore  hanno esposto le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è infondato e va rigettato.
I  motivi  di  ricorso  possono  essere  esaminati  congiuntamente,  posto  che entrambi censurano l’omessa motivazione in relazione ai due aspetti oggetto di valutazione nell’ambito del procedimento cautelare riferito alla procedura estradizionale: la sussistenza del pericolo di fuga e la idoneità della custodia in carcere.
2.1. Come ha già osservato questa Corte (cfr Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178, in motivazione), la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura passiva di consegna (sia essa di mandato di arresto europeo o di estradizione) di persone ricercate da uno Stato  estero  a  fini  di  giustizia  penale  risponde  a  finalità  diverse  rispetto  alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna.
Ed infatti, essendo la estradizione un istituto preordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta, l’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. presuppone che nell’applicazione delle misure coercitive si tenga conto della esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga alla consegna. Per tale ragione, sia nella valutazione dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di fuga e sia dei criteri di scelta della misura non sono automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti de libertate emessi per fine di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga dovendosi avere presenti le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla ” traditio in vinculis ” della persona richiesta. Occorre, dunque, che sia formulato un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile che sia ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando.
2.2. Esaminato il provvedimento impugnato in questa prospettiva, il Collegio ritiene che esso non meriti censura. Ed invero, sia l’ attualità del pericolo di fuga che la proporzionalità della misura sono stati dalla Corte di appello congruamente desunti: a) dalla facilità con cui il cittadino cinese era riuscito a spostarsi e a circolare nei Paesi stranieri, tanto da essere partito da Shangai e arrivato in Italia con un volo di linea e munito di regolare permesso di soggiorno turistico; b) dal l’assenza di radicamento sul territorio italiano .
La motivazione su cui poggia il provvedimento impugnato, per quanto succinta, non risulta tuttavia apparente e, pertanto, non configura la violazione di legge, unico vizio rilevante ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen. . Di contro, il ricorrente, pur  prospettando  vizi  di  violazione  di  legge,  in  realtà  sollecita  un  diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga.
Al rigetto del ricorso, segue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME                        Dott. NOME COGNOME