Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26711 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE nato a Norlisk (Russia) il 23/06/1979
avverso l’ordinanza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha respinto l’istanza di revoca o modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata a NOME COGNOME nell’ambito del procedimento di estradizione verso gli Stati Uniti, per i reati di gestione di un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, commessi tra il 2014 e il 2023.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in riferimento all’apprezzamento di un concreto pericolo di fuga sia verso la Germania che verso la Russia.
2.2. Difetto di motivazione in ordine alla inadeguatezza della diversa misura degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo. Nella prospettazione difensiva la motivazione della Corte sarebbe sul punto del tutto generica e basata sull’erroneo presupposto che il luogo indicato per gli arresti domiciliari (Comune di Lavarone) si trovi al confine con l’Austria e il territorio tedesco.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili.
Va premesso che la valutazione delle esigenze cautelari in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura passiva di consegna di persone ricercate da uno Stato estero a fini di giustizia penale risponde a finalità diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna.
L’art. 714 cod. proc. pen. infatti, pur rinviando alle norme del codice di rito relative alle disposizioni del titolo I del libro IV, stabilisce che « nell’applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna » . Quindi, la concretezza e l’ attualità del pericolo di fuga devono essere valutati avendo riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, COGNOME , Rv. 286755 -01).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, affrontando in modo adeguato e rispondente alle prospettazioni difensive tutte le censure, che il ricorso, di fatto, si limita a riproporre.
In particolare, quanto al pericolo di fuga verso la Germania, nel provvedimento impugnato si osserva che il consenso prestato alla consegna nell’ambito del mandato di arresto europeo dimostra che il ricorrente ha uno specifico e concreto interesse a recarsi in Germania, Stato di cui è cittadino, in quanto tale Paese non estrada i propri cittadini. Su tale presupposto è stato, quindi, correttamente ritenuto sussistente un concreto e fortissimo pericolo di fuga verso la Germania, ritenuto evitabile esclusivamente con la custodia cautelare e
non con gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, misura, questa, che non consentirebbe un intervento così rapido ed efficace da scongiurare il pericolo di fuga.
Quanto al pericolo di fuga verso la Russia, l’ordinanza impugnata rileva che l’eventuale perdita della cittadinanza russa non consente escludere la possibilità di fuga verso questo Paese, nel quale, più che verosimilmente, il ricorrente avrebbe la certezza di non essere estradato negli Stati Uniti, in difetto di noti accordi di estradizione tra i due Paesi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/06/2025