Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24965 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui 074jtw4) nato in Ucraina il 20/03/1988
avverso l’ordinanza emessa il 24 febbraio 2025 dalla Corte d’appello di Trieste
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Trieste di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari applicata al ricorrente a seguito della convalida dell’ arresto eseguito nell’ambito della procedura di estradizione passiva richiesta dall’Ucraina in relazione al reato di rapina aggravata in concorso.
Deduce tre motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1.Violazione di legge e vizi della motivazione nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto immutato il pericolo di fuga dell’indagato, nonostante l’elemento
sopravvenuto, prodotto con l’istanza rigettata, relativo al reperimento di un idoneo domicilio in Italia presso l’abitazione di una amica della sua convivente (anche essa trasferitasi in Italia) che ha dato la propria disponibilità ad ospitarlo. Si segnala, inoltre, l’assenza di elementi specifici e concreti che rivelino la sussistenza di un piano di fuga del ricorrente dal territorio nazionale, non potendo rilevare a tal fine il possesso di un permesso di soggiorno rilasciato al ricorrente dallo Stato del Portogallo o i suoi precedenti spostamenti dall’Ucraina verso l’Italia.
1.2. Violazione degli artt. 275, comma 3bis e 275bis cod. proc. pen. e vizio della motivazione in merito alla scelta della misura, alla inadeguatezza del controllo elettronico ed ai rilievi difensivi.
1.3. Violazione dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in merito alla insussistenza delle condizione per l’accoglimento della domanda di estradizione, in considerazione del fatto che l’Ucraina non è attualmente in grado di garant ire il giusto processo e l’incolumità fisica dell’estradando, come emerge dalla comunicazione del 19/4/22 del Governo Ucraino al Consiglio di Europa in merito alla introduzione della legge marziale e alla impossibilità di garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dai trattati internazionali.
Il Procuratore Generale, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha sottolineato che l’unico elemento di novità (ospitalità presso una connazionale) , oltre a dimostrare la mancanza di collegamento del ricorrente con il territorio italiano, è talmente precario e labile da non essere stato considerato nel dettaglio dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto -in generale- la mancata allegazione di fatti tali da scalfire le considerazioni già espresse in relazione al pericolo di fuga ed ha ribadito l’ inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.
In tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell’estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale (Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024, COGNOME, Rv. 286755).
L’ordinanza impugnata, facendo corretta applicazione di tale principio, ha sostanzialmente escluso che l’allegazione di un domicilio precario presso un conoscente
possa costituire un elemento di novità idoneo a rivalutare il giudizio relativo sia alla sussistenza del pericolo di fuga che alla idoneità esclusiva della misura custodiale.
Ciò in ragione dell’assenza di uno stabile collegamento del ricorrente con il territorio italiano, non avendo costui saputo indicare nemmeno il nome della società per la quale lavorerebbe, nonché della concretezza ed attualità del pericolo di fuga, desunto dai plurimi movimenti in entrata nel territorio nazionale del ricorrente che risulta, peraltro, titolare di un permesso di soggiorno scaduto rilasciato dalla Germania.
Il terzo motivo è inammissibile in quanto è stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso l’8 aprile 2025