Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Tatvan (Turchia) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/11/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma, ha respinto la istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di NOME COGNOME in data 2 ottobre 2025 all’esito della convalida del suo arresto ai fini estradizionali operato il 30 settembre 2025 in esecuzione di un mandato d’arresto internazionale, emesso in data 1 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO Generale di AVV_NOTAIO per i reati di danneggiamento, aggressione e lesioni personali, commessi in Turchia il 23 marzo 2015, per i quali ha riportato
la condanna a 13 anni e mesi 8 di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Bakyroy con la sentenza emessa in data 17 novembre 2023.
GLYPH Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, dis att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge, in relazione all’art. 143 cod.proc.pen. per la mancata traduzione in lingua turca degli atti del procedimento di convalida del suo arresto non parlando il ricorrente la lingua italiana.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen. in difetto del pericolo di fuga, non essendo stato dato il giusto rilievo al fatto che ricorrente ha stabili legami in Italia, poiché risiede in Aprilia in INDIRIZZO, presso l’abitazione regolarmente locata dal suo coinquilino, che è in possesso di regolare permesso di soggiorno, che lavora in un minimarket turco (come da contratto di lavoro allegato) ed è in attesa del diritto di asilo politico per portare moglie e figli in Italia.
L’ordinanza impugnata è, quindi, censurabile nella parte in cui, senza vagliare gli elementi di prova del suo radicamento in Italia, ha inopinatamente desunto il pericolo di fuga unicamente dalla gravità del reato ascrittogli, dai suoi precedenti dattiloscopici riferiti alla detenzione di armi dell’ 1/12/2022, oltre ch da una denuncia per danneggiamento inesistente del 31/02/2025, di cui non vi è menzione neppure nell’elenco dei precedenti dattiloscopici, e sulla presunta irreperibilità contraddetta dalle modalità con le quali è stato rintracciato dalle forz di polizia.
Nel corso dell’udienza il difensore ha precisato che la documentazione allegata al ricorso è stata previamente sottoposta alla Corte di appello in sede di istanza di revoca della misura custodiale, decisa con l’ordinanza qui impugnata, e che ha provveduto a depositare copia della sentenza n.38306 del 2025 delle Sezioni Unite in tema di nullità per mancata traduzione degli atti processuali in caso di imputato o indagato alloglotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto va rammentato che il ricorso per cassazione è esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali nella procedura passiva di estradizione, a norma dell’art. 719 cod. proc. pen., ed è consentito solo per denunciare la violazione di legge e può essere proposto per l’inesistenza della
motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non per mero vizio logico della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, COGNOME, Rv. 254418).
Deve poi ribadirsi che il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, nella materia estradizionale va inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, e, quindi, risponde a finalità diverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragioni di giustizia interna (Sez. 6 ,n. 50161 del 29/11/2019, NOME, Rv. 278057); cionondimeno, esso deve pur sempre assumere connotati di concretezza ed essere argomentato su un ragionevole giudizio prognostico, mediante l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale possibilità di allontanamento clandestino da parte della persona richiesta (Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, NOME, Rv. 256568).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha dato per scontata la scelta del ricorrente di sottrarsi alla consegna sulla base della sola considerazione dei suoi precedenti e della pena irrogata con la sentenza di condanna, senza tenere conto delle circostanze allegate dalla difesa a dimostrazione della sua stabile presenza nel territorio nazionale.
Orbene con riguardo ai precedenti penali è evidente che non possa da tale considerazione astratta ricavarsi la prova del pericolo di fuga, altrettanto vale per la pena irrogata, attesa l’astrattezza di tali considerazioni da cui non può desumersi la volontà di sottrarsi alla decisione che la Corte di appello dovesse poi prendere all’esito della procedura per l’esecuzione dell’estradizione.
L’entità della pena detentiva irrogata, pur rappresentando elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l’unico parametro di riferimento ma va collocato nel contesto di altri elementi specifici rivelatori di una concreta possibilit d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine AVV_NOTAIO o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Daci, Rv. 26706; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, COGNOME, Rv. 240322; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994, COGNOME, Rv. 198523; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005, Bucur, Rv. 231330; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007, Roman, Rv. 235554).
Deve, pertanto, essere disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza per assenza di motivazione sul pericolo di fuga, essendo mancato un vaglio effettivo di tutte le circostanze addotte e documentate dal ricorrente circa il suo stabile e
non precario inserimento nel contesto sociale del territorio italiano, anche a fronte dell’epoca remota di commissione del reato per il quale è stata avanzata la richiesta di estradizione (2015) e dell’omessa valutazione della effettiva rilevanza dei precedenti a suo carico.
2. Risultano, invece, inammissibili le censure riferite alla violazione della procedura di convalida dell’arresto per omessa traduzione in lingua turca di atti della procedura, peraltro neppure ben specificati, atteso che tali doglianze andavano dedotte in sede di impugnazione avverso il provvedimento di convalida dell’arresto e non in sede di impugnazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca proposta dal difensore per ragioni neppure afferenti alla traduzione dell’ordinanza cautelare in lingua turca (alleg. 10 al ricorso).
Deve rilevarsi che nel ricorso si opera una inammissibile confusione tra il provvedimento di convalida dell’arresto provvisorio, non oggetto di impugnazione, con il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare.
Le violazioni di legge afferenti all’obbligo di traduzione degli atti dell procedura di convalida in mancanza di impugnazione dell’ordinanza di convalida non assumono alcuna rilevanza in sede di richiesta di revoca della misura custodiale disposta all’esito della convalida dell’arresto.
La mancata impugnazione dell’ordinanza ha comportato, infatti, la sanatoria di ogni ipotetico vizio procedurale correlato alla mancata traduzione degli atti ad essa relativi, non potendosi fare discendere da tali presunte violazioni una illegittimità derivata dell’ordinanza di custodia cautelare ritualmente tradotta nella lingua turca conosciuta dall’arrestato, senza che neppure sia stata mai censurata la congruità del termine entro il quale l’ordinanza tradotta è stata notificata all’arrestato.
Dagli atti si evince che l’ordinanza di convalida e contestuale applicazione della misura custodiale è stata notificata nella lingua turca all’arrestato il giorno 7 ottobre 2025, nel termine di cinque giorni dalla sua applicazione in data 2 ottobre 2025, e che non è stata impugnata dal ricorrente.
Considerato, poi, che l’interrogatorio dell’arrestato si è svolto il giorno 3 ottobre 2025 in presenza dell’interprete e che nessuna violazione è stata dedotta in quella sede, ogni eventuale violazione afferente alla mancata comprensione degli avvisi deve ritenersi sanata, trattandosi di nullità a regime intermedio che andava eccepita dal difensore presente a tale atto (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356; Sez. 6, n. 48500 del 19/12/2008, COGNOME, Rv. 242237).
Con riferimento alla validità dell’ordinanza cautelare vale, invece, lo stesso principio già affermato in tema di misure cautelari secondo cui l’ordinanza di
custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286356).
Pertanto, essendo stata ritualmente disposta la traduzione dell’ordinanza all’esito dell’interrogatorio in cui si è preso atto della non conoscenza della lingua italiana da parte dell’arrestato, nessuna nullità dell’ordinanza cautelare può essere ravvisata nel caso in esame, tanto più che tale nullità, ove sussistente, in quanto qualificata come AVV_NOTAIO a regime intermedio, andava dedotta in sede di impugnazione dell’ordinanza stessa e non attraverso la richiesta di revoca della misura, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e rilevabilità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il giorno 30 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
, sii nte