Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29589 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME, nata in Brasile il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricors.o
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha convalidato l’arresto provvisorio a fini estradizionali di NOME COGNOME in relazione alla procedura attivata in ordine alla sentenza, emessa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale brasiliano di Barra do Garcas, per il delitto di omicidio commesso il 3 aprile 2006 per il quale l’estradanda è stata condannata alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e ne ha ordinato l’immediata liberazione non ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione della richiesta misura cautelare in ragione dell’assenza di pericolo di fuga – presupposto richiesto dall’art. 716 cod. proc. pen. – per il suo stabile radicamento in Italia desumibile dall’essere titolare di permesso di soggiorno dal 2010, dal matrimonio nel 2012 con un cittadino italiano con il quale ha avuto due figli.
Avverso la sentenza indicata propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, con un unico motivo in cui deduce la violazione di legge in relazione al pericolo di fuga dell’estradanda che non solo si è allontanata dal Brasile, dove aveva commesso l’omicidio, così dimostrando la capacità e i mezzi per sottrarsi a ricerche internazionali.
Peraltro, il radicamento dell’estradanda in Italia non fa venire meno la volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena inflittale dall’Autorità giudiziaria brasiliana comunque, il pericolo di fuga è evincibile sia dalla concreta situazione di vita, sia dall’esistenza di procedimenti in corso, entrambi sussistenti nella specie visto che il rintraccio di COGNOME, a conoscenza della sentenza di condanna, è avvenuto in Calabria, a grande distanza dalla sua abitazione di Varese, per ragioni non comprovate (la consegna di un’auto da persona non indicata), dopo soli venti giorni dall’emissione del mandato di arresto internazionale.
Inoltre, la Corte di merito non ha neppure valutato l’applicabilità di altra misura cautelare, anche non custodiale, tale da garantire l’esecuzione dell’estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata esclude l’insussistenza di un concreto pericolo di fuga di NOME COGNOME, nelle more dello svolgimento della procedura estradizionale per la condanna per omicidio, in base al comprovato radicamento in Italia dal 2010 dove ha marito e figli.
3. Premesso che la finalità delle misure cautelari emesse nello Stato richiesto è essenzialmente quella di assicurare l’esecuzione della consegna della persona allo Stato richiedente, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1 n 50746 del 3/11/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, COGNOME, Rv. 232487), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva la consegna dell’estradando al Paese richiedente, affinchè risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, NOME, Rv. 266112 e Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, NOME, non mass.).
Il pericolo di fuga, come correttamente ritenuto dal ricorrente, pur dovendo ancorarsi a concreti elementi, non richiede l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento (o condotte prodromiche), ma è sufficiente accertare, con giudizio prognostico ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell’estradando da necessitare un intervento cautelare (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278057; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, NOME, Rv. 256568).
4. Il ricorso, ex art. 719 cod. proc. pen., è proponibile solo per violazione di legge e, nel caso di specie, questa è ravvisabile, sub specie di motivazione apparente, stante il disposto dell’art.125, comma 3, cod. proc:. pen. essendo stata omessa la valutazione di tutti gli elementi di fatto a conoscenza del giudice.
Il ricorrente, infatti, ha correttamente denunciato le incongruenze argonnentative e la mancata esposizione delle circostanze risultanti dagli atti, munite di un chiaro carattere di consistenza e decisività, soprattutto in una lettura unitaria, del lacunoso ed apodittico impianto argomentativo adottato dalla Corte di appello di Catanzaro in ordine all’assenza del pericolo di fuga di NOME COGNOME per il suo accertato radicamento in Italia.
Nessuna valutazione è stata operata, infatti, degli elementi correttamente valorizzati dal ricorso in quanto sintomatici di un effettivo e ragionevole intento di COGNOME di sottrarsi alla giustizia quale, innanzitutto, l’essere stata trovata in Calabria il 17 maggio 2024 (data dell’arresto) con tutta la famiglia, nonostante viva e risieda a Varese, a distanza di pochi giorni dall’emissione del mandato di
arresto internazionale del 26 aprile 2024, giustificando il viaggio con una breve vacanza, diversamente da quanto sostenuto dal marito secondo il quale dovevano «prelevare un’autovettura di un conoscente…. di cui disconoscevano le generalità».
A fronte di dette circostanze, da leggere unitamente alla gravità del delitto per il quale COGNOME è ricercata e della pena inflittale in Brasile, la Corte di appello di Catanzaro, limitando la motivazione al solo radicamento in Italia, non ha ottemperato all’obbligo di motivazione che è rimasto nei termini della mera apparenza in ordine alla sussistenza di un concreto pericolo di fuga della persona richiesta.
Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato ed emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo (Sez. 6, n. 31373 del 09/07/2015 COGNOME, Rv. 264336; Sez. 6, n. 620 del 31/10/2013, COGNOME, Rv. 257848).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 18 luglio 2024
La Consigliera estensora
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