Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3450 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3450 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME AndrewCOGNOME n. Adelaide (Australia) 20/12/1981
avverso l’ordinanza n. 125/24 della Corte di appello di Milano del 29/10/2024
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con GLYPH l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di NOME COGNOME, cittadino italo-australiano richiesto in estradizione dalle autorità degli Stati Uniti d’America, sull’assunto da un lato della persistenza di un concreto e consistente pericolo di fuga, derivante dalla gravità dei fatti per cui si procede nei suoi confronti nel Paese richiedente l’estradizione e dall’altro della mancanza di uno stabile radicamento in Italia, ivi trovandosi l’estradando solo per motivi di vacanza presso i parenti della famiglia di origine.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’estradando, il quale formula un unico, sebbene articolato, motivo di censura, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 714, comma 2, e 274, lett. b) cod. proc. pen. e mancanza di motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza di un pericolo di fuga dell’estradando, in mancanza di elementi concreti e attuali atti a dimostrare una effettiva propensione in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La difesa del ricorrente sottolinea come la Corte di appello abbia ritenuto la persistenza di un pericolo di fuga sulla base della gravità dei fatti per cui si procede nei suoi confronti negli Stati Uniti d’America e sulla mancanza di un suo stabile radicamento in Italia.
Il Collegio osserva che entrambe le condizioni sono in effetti sussistenti.
Nei confronti dell’estradando COGNOME si procede, infatti, per associazione per delinquere finalizzata a commettere frode telematica , frode telematica associazione per danneggiare computer protetto , associazione finalizzata al riciclaggio di denaro
I
corrispondenti ai nostri artt. 416, 640-ter e 648-bis cod. pen., tutti costituenti illeciti di rilevante gravità.
Quanto al radicamento sul territorio nazionale, per quanto la difesa abbia prodotto documentazione attestante la disponibilità di una abitazione messa a disposizione dell’estradando dai parenti, suscettibile di essere utilizzata semmai con l’impiego di un dispositivo elettronico, non v’è dubbio che esso difetti nel caso di specie.
Come anticipato è dall’apprezzamento combinato di tali elementi che la Corte ha desunto la ricorrenza di un pericolo di fuga, giusta valutazione, peraltro, ancorata alle risultanze del procedimento e che in alcun modo può dirsi contrastante con i principi affermati sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
E’ stato, infatti, affermato che in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurare la consegna al Paese richiedente, ma la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando (v. tra molte Sez. 6, n. 23632 del 17/04/2024, P.G. in proc. Sulic, Rv. 286647), per quanto il principio risulti diversamente applicato in reazione alle specifiche fattispecie esaminate.
E’ d’obbligo, tuttavia, anche ricordare come l’art. 719 cod. proc. pen. ammetta il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all’estradizione solo per violazione di legge, rendendo, invece, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, COGNOME, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753).
Tanto premesso, non par dubbio al Collegio che, per quanto formulato con dovizia di elementi fattuali e profusione di riferimenti giurisprudenziali, il ricorso finisca per contestare nel merito la decisione concretamente assunta dalla Corte di appello, la cui motivazione, congrua e non apparente, sfugge per quanto detto a censure di ordine logico-argomentativo.
Alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. o c pé- di 6q(.20°.5t« .4. 22 2 2c}fe
Così deciso, 17 dicembre 2024
Il consigliere COGNOME tensore COGNOME
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