Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26582 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26582 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/01/1978 in Romania avverso l’ordinanza del 19/06/2025 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con l’ordinanza di cui in epigrafe ha convalidato l’arresto di NOME COGNOME applicandogli la custodia cautelare in carcere quanto destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.), emesso in data 12 giugno 2025 dall’Autorità giudiziaria rumena, in relazione alla condanna a due anni
*
di reclusione inflittagli dal Tribunale di Bals il 17 dicembre 2024 (definitiva il 5 giugno 2025) per il delitto di lesioni, commesso in Romania 1’11 luglio 2021.
La Corte di appello ha applicato a Troi la misura massimamente afflittiva dando atto del pericolo di fuga del consegnando, evincibile dall’essere giunto nel nostro Paese successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado ed in concomitanza con la celebrazione del processo di appello, dall’essere privo di occupazione e non conoscere la lingua italiana, tanto da far ritenere che il suo trasferimento in Italia sia stato determinato dalla volontà di sottrarsi all’esecuzione della pena.
Avverso l’ordinanza indicata ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul pericolo di fuga fondato dalla sentenza impugnata su mere presunzioni, prive di riscontri fattuali, non bastando la condizione di straniero, la conoscenza di un procedimento penale pendente in Romania e il recente arrivo in Italia.
Infatti, non sono stati tenuti in alcun conto gli elementi difensivi dimostrativi del radicamento stabile dell’estradando in Italia, quali la residenza presso l’abitazione della sorella, la carta d’identità elettronica, l’iscrizione all’anagrafe di Castelle Sopra il Ticino e, comunque, l’essersi presentato spontaneamente ai carabinieri per avere notizie di provvedimenti restrittivi a suo carico. Si tratta di elementi di fatt che escludono una propensione alla fuga, proprio nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, anche in relazione all’art. 5 CEDU e all’art. 111 Cost., in relazione alla scelta della misura cautelare detentiva, senza valutare l’adeguatezza di ipotesi meno afflittive e in assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L’art. 719 cod. proc. pen, richiamato dall’art. 9, comma 7, della I. n. 69 del 2005, consente di impugnare le decisioni de libertate con ricorso per cassazione delimitando l’area delle censure alla sola ipotesi della violazione di legge.
Ne consegue che esulano dal controllo affidato al giudice di legittimità, in questa materia, i vizi logici del provvedimento impugnato concernenti la motivazione quando
questi non si traducano nel difetto o nell’apparenza degli argomenti, stante il disposto dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., come anche la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché tra loro interconnessi e solo formalmente proposti per violazione di legge, sono manifestamente infondati.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, a cui il provvedimento impugnato si è attenuto, che, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga, che giustificano l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge n. 69 del 2005, devono essere valutati dal giudice tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta, e formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178). Infatti, il mandato di arresto europeo, al pari dell’estradizione, è un istituto preordinato ad assicurare che lo Stato richiedente, attraverso un celere e garantito procedimento, provveda alla consegna della persona attinta dal provvedimento giudiziario.
Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga, richiesti per l’applicazione delle misure coercitive di cui all’art. 9 legge n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta di queste, devono essere valutati dal giudice della cautela avendo presenti le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna.
L’ordinanza impugnata, chiamata ad effettuare la verifica circa l’idoneità della misura cautelare idonea a garantire che la persona non si sottragga alla consegna, ha formulato un giudizio che prendendo in esame le allegazioni difensive, in piena applicazione dei principi processuali, costituzionali e convenzionali, non può dirsi apparente né giuridicamente errato.
Infatti, è stato evidenziato che NOME COGNOME, disoccupato, si è allontanato dal suo Paese a seguito della sentenza di primo grado che lo ha condannato per il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, così da rendere irrilevanti, e comunque recessivi per escludere il pericolo di fuga, sia la condizione familiare che gli altri elementi documentati dalla difesa, in gran parte di natura formale e calibrati sul solo radicamento della sorella.
Sulla base di dette circostanze, la Corte di appello di Torino, con motivazione logica, ha ottemperato all’obbligo di dare conto del concreto pericolo di fuga della persona richiesta che risulta essere nel territorio italiano in modo occasionale, come
ulteriormente comprovato dalla mancata conoscenza della lingua italiana che ha richiesto la nomina di un interprete.
4. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n.
69/2005
Così deciso il 16 luglio 2025
La Consigliera estensora
La Presidente