Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9952 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9952 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Canosa di Puglia il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 12/12/2025 della Corte d’appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Bari ha parzialmente accolto l’istanza in materia cautelare avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari da eseguirsi in Barletta, con divieto di avere contratti con persone
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diverse dai familiari conviventi, dal figlio, dal medico di fiducia e dal difensore disponendo altresì il trattenimento del passaporto e di altri documenti eventualmente validi per l’espatrio.
La Corte rappresentava che COGNOME era stato arrestato l’8 dicembre 2025 in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio a fini estradizionali dell’RAGIONE_SOCIALE Emirati Arabi a seguito di condanna del 24 agosto 2022 alla pena di anni due di reclusione per il reato di breach of trust (abuso di fiducia) punito dall’art. 404/1 della Federal Pena! Law n. 3 del 1987 RAGIONE_SOCIALE Emirati Arabi Uniti, commesso in Dubai dal 10 gennaio 2018 al 10 gennaio 2021.
La Corte riteneva ravvisabile il pericolo di fuga, in quanto dagli atti era emerso che lo stesso, pur avendo un domicilio in Barletta, fosse tuttora residente a Manila, nelle Filippine, e che nel corso RAGIONE_SOCIALE ultimi anni aveva alternato periodi di permanenza in Italia e in detto Paese, spostandosi più volte da un continente all’altro, così dimostrando una evidente facilità di spostamento. Pertanto, pur rilevando che si tratta di un soggetto ultrasettantenne, in considerazione del ritenuto percolo di fuga e del considerevole ammontare delle somme per cui è intervenuta la condanna, reputava necessario e sufficiente il prescritto presidio cautelare.
2. Ha proposto ricorso il difensore, lamentando:
2.1. la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la ritenut sussistenza del pericolo di fuga dell’estradando. Rappresentava a tal fine che alcun elemento indicatore era in tal senso emerso. Nel lungo lasso di tempo intercorso fra il reato e l’arresto estradizionale, COGNOME non aveva mai tentato di rendersi irreperibile, tanto che nel 2022, avuta informale notizia della pronuncia di condanna emessa in Dubai nei suoi confronti, ha fatto spontaneamente rientro in Italia, insieme al figlio, rivolgendosi alla RAGIONE_SOCIALE. italiana presentando una denuncia-querela per far luce sulla vicenda. Era inoltre rientrato di iniziativa in Italia proprio in data 8 dicembre 2023, a conoscenza del fatto che il figlio NOME era stato arrestato il mese precedente per gli stessi fatti. In procedimento analogo a carico del figlio, la Corte d’appello competente ha escluso il pericolo di fuga;
2.2. la violazione di legge in materia di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare. Il reato per cui si procede è punito con pena relativamente lieve, non è caratterizzato da elevato allarme sociale ed è pertanto tale da consentire l’applicazione di misure meno invasive della libertà personale, quali l’obbligo di dimora e il divieto di espatrio. Si tratta di persona non giovane, incensurata in Italia, con legami familiari nel Paese;
2.3. la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla omessa informazione sul principio di specialità di cui all’art. 717 cod. proc. pen., che s sostanzia nel vietare che l’estradato venga sottoposto a restrizione della libertà per fatti anteriori e diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa. L Corte non ha provveduto, nel corso dell’udienza celebrata 1’11 dicembre 2025 ad informare il ricorrente in merito alla garanzia estradizionale di detto principio, né è stata verbalizzata alcuna rinuncia. Si tratta di una nullità a regime intermedio. La denunciata omissione ha pertanto inficiato la regolarità del procedimento estradizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la costante interpretazione di questa Corte in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine AVV_NOTAIO o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità RAGIONE_SOCIALE accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278057; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 26706; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008, Costan, Rv. 240322).
L’ordinanza impugnata appare dunque in linea con la giurisprudenza di legittimità laddove rileva elementi concreti dimostrativi della sussistenza del detto pericolo, desunto dal fatto che il richiesto, pur avendo un domicilio a Barletta è tuttora residente a Manila, nelle Filippine, e che nel corso RAGIONE_SOCIALE ultimi anni ha alternato periodi di permanenza in Italia e altri nel Paese straniero, mostrando di non avere alcuna difficoltà a spostarsi fra i diversi continenti. Tale considerazione basta a soddisfare il dovere di specificità sotteso alla previsione di cui all’art. 715, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Sotto altro profilo si osserva che l’art. 719 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei
provvedimenti cautelari strumentali all’estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 29410 del25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, COGNOME, Rv. 214753).
Con il secondo motivo il ricorrente, peraltro, inammissibilmente sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la valutazione di attuale sussistenza del pericolo di fuga.
L’ordinanza impugnata, come già rappresentato, congruamente motiva l’attualità e la concretezza del pericolo di fuga. Il provvedimento argomenta altresì l’adeguatezza della misura della custodia domestica a fronteggiare tale rischio, in ragione della dimostrata facilità negli spostamenti, della probabile disponibilità di consistenti fonti di reddito e della conseguente necessità di predisporre un efficace, ancorché saltuario, controllo dei movimenti del richiesto. Le modalità applicative della misura tengono peraltro in opportuna considerazione le esigenze legate all’età dello stesso, consentendo contatti, senza previa autorizzazione, con il medico di fiducia. Alla luce di tali osservazioni va dunque dichiarata l’inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità anche il quarto motivo di ricorso, là dove il difensore censura l’omessa informazione da parte della Corte di appello, in merito alla garanzia estradizionale del principio di specialità, per cui l’estradato non può essere sottoposto a restrizione della libertà, giudicato o condannato per reati anteriori alla consegna non inclusi nella domanda di estradizione.
Si osserva che, a seguito dell’avvenuta interpolazione dell’art. 717 cod. proc. pen., l’interrogatorio del richiesto, ma anche gli ulteriori incombenti debbano essere svolti nei cinque giorni dall’esecuzione della misura, essendo il termine riferito all’audizione in AVV_NOTAIO e non anche al solo “interrogatorio”, atto che, nell’ambito dell’audizione, interviene unitamente all’identificazione della persona, alla raccolta del consenso all’estradizione ed alla rinuncia della garanzia del principio di specialità, dichiarazioni, queste ultime, che la norma ora richiede vengano verbalizzate e rese alla presenza del difensore.
Si deve però rilevare che il tema RAGIONE_SOCIALE avvisi, riguardanti il consenso all’estradizione e il principio di specialità, non influisce sulla fase cautelare sulla validità dell’interrogatorio a tale fine, fermo restando che il ricorrente no ha palesato interesse all’accettazione dell’estradizione e che in assenza di una
consapevole dichiarazione non potrebbe mai invocarsi nei suoi confronti la rinuncia alla specialità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/02/2026