Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8120 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8120 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. in Albania il 5/4/1995 (alias NOME COGNOME n. 1/9/1996)
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Perugia in data 5/11/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. cod.proc.pen. come novellato;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al ritenuto pericolo di fuga e per il rigetto ne resto.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Perugia, in accoglimento dell’appello del P.m. avverso il provvedimento del Gip che, in data 5/10/2024, aveva respinto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME
indagato per il delitto di rapina aggravata in concorso, applicava al ricorrente la mis cautelare inframuraria, ritenendo sussistenti sia la gravità indiziaria che le esigenze cautel di cui all’art. 274, lett. b) e c), cod.proc.pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME deducendo:
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 274 lett. b) cod.proc.pen. e la carenza e manifes illogicità della motivazione in ordine all’attualità e concretezza del ravvisato pericolo di
La difesa contesta la correttezza delle informazioni poste a base del pericolo di fuga de prevenuto, segnalando che egli aveva cambiato il proprio nome e la data di nascita in Albania con una procedura del tutto legale, facendo rientro in Italia – paese dal quale era sta espulso nel gennaio 2017- con un nuovo passaporto rilasciato a nome di NOME COGNOME che con tali generalità veniva identificato sul territorio nazionale sia nel gennaio 2018 nell’ottobre 2021, circostanze dalle quali si desume che l’indagato non ha fatto ricorso a cambio delle generalità per rendersi irreperibile ma piuttosto per aggirare il provvedimento d espulsione. Milita in senso contrario all’addotta irreperibilità sostanziale il fatto che l’i è stato rintracciato il giorno successivo all’emissione dell’ordinanza impugnata ai fini de notifica del provvedimento;
2.2 l’erronea applicazione dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e connessa carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concretezza ed attualità del pericol recidiva.
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente esposto le ragioni che rendono concreto ed attuale il rischio di recidiva ed ha trascurato che l’azione delittuosa traev origine dalla peculiare situazione familiare e dallo specifico contesto culturale di ori dell’indagato, elementi che unitamente al tempo trascorso avrebbero dovuto condurre ad escludere il rischio di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita accoglimento in considerazione della manifesta infondatezza delle censure formulate. La difesa non contesta la gravità indiziaria in relazione al delitto di ra pluriaggravata contestato all’indagato, limitando i propri rilievi alla sussistenza delle esig cautelari ritenute dal collegio del riesame. Deve al riguardo osservarsi che i giudici dell’appe cautelare hanno correttamente apprezzato le emergenze acquisite, rassegnando una motivazione giuridicamente corretta e priva di criticità giustificative.
1.1 Con riferimento al pericolo di fuga la difesa fornisce una lettura alternativa de elementi valorizzati dall’ordinanza impugnata che non può trovare ingresso in questa sede a fronte di una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.
Risultano incontestate le circostanze relative all’avvenuta espulsione dell’indagato ne gennaio 2017, al cambio di generalità e data di nascita effettuato in Albania, cui faceva seguit il rilascio di un nuovo passaporto, al rientro in Italia ove veniva controllato in almeno occasioni nel periodo di interdizione, all’assenza di un domicilio o dimora sul territ nazionale nel periodo di interesse e fino all’ottobre 2024, elementi che i giudici cautelari han criticamente scrutinato e posto a fondamento di una valutazione di sostanziale irreperibilit dell’indagato a seguito dei fatti delittuosi contestati, espressiva della volontà di sottrars conseguenze giudiziarie per gli addebiti ascrittigli. Si tratta di apprezzamento che sfugge censura in questa sede in quanto valorizza dati specifici, persistenti nel tempo, sintomatici disobbedienza alla legge e rivelatori di una tendenza elusiva rispetto ai provvedimenti statual in quanto tali idonei a fondare il giudizio prognostico in ordine alla rilevante plausibilit l’indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia.
La trama argomentativa dell’ordinanza impugnata appare, infatti, connotata da coerenza logica e rispondente a canoni di ragionevolezza, oltre che allineata ai principi declinati da giurisprudenza di legittimità secondo cui il pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concr dev’essere anche attuale, ma tale requisito non comporta necessariamente l’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, essendo sufficiente accertare, con giudizio prognostico verificabil perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini tempo, l’esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 01; n. 16864 del 07/03/2018, Rv. 273011-01).
2. Il secondo motivo che revoca in dubbio la sussistenza del pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all’ampia motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale ha efficacemente argomentato in ordine al c.d. tempo silente negativamente valorizzato dal Gip; ha evidenziato la personalità vendicativa e spregiudicata dell’indagato, la gravità del fa addebitato, commesso in pieno giorno in mezzo al traffico cittadino con il concorso di altri t soggetti rimasti ignoti, per motivi futili; la spiccata capacità criminale desumibile pianificazione del delitto, indici convergenti nel sostanziare un elevato rischio cautelare.
La difesa attesta la propria confutazione circa la ritenuta elevata pericolosità sociale prevenuto sull’apodittico assunto che l’azione delittuosa trova esclusivo fondamento nel contesto culturale d’origine dell’imputato che ritiene intollerabile che ” la madre del pro figlio abbia una relazione con un’altra persona”, movente che avrebbe dovuto condurre ad
escludere il pericolo di recidiva, senza alcun confronto critico con gli specifici indici progno richiamati dal collegio cautelare.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025
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