Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 545 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 545 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Venezia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 ottobre 2021, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto dall’odierno ricorrente e confermato la condanna del medesimo alle pene di legge, resa in esito al giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all’art. 6 bis, comma 1, I. 13 dicembre 1989, n. 401, per aver lanciato dagli spalti un fuoco d’artificio acceso a bordo campo mentre era in corso la partita di calcio Ternana-Venezia.
Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione della disposizione incriminatrice ed il vizio di motivazione.
Dopo aver argomentato che la fattispecie esige la prova che la condotta abbia determinato un concreto pericolo per le persone, il ricorrente allega che ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie. Aveva dunque errato la Corte territoriale nel ritenere che la condotta, valutata ex ante, avesse arrecato concreto pericolo per gli spettatori vicini all’imputato e sottostanti, per le persone presenti in campo e per chi si trovava lungo la traiettoria del lancio, trattandosi di circostanze contrari a quelle rappresentate nell’unico atto probatorio rilevante, vale a dire la comunicazione notizia di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Con doppia decisione conforme, i giudici di merito hanno ricostruito il fatto come consistito nell’aver l’imputato raccolto da terra un fuoco artificiale acceso ed averlo lanciato, dagli spalti, verso il terreno di gioco mentre era in corso la partit di calcio. Pur dando atto che nessuno fu colpito né si lamentò dell’accaduto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta tenuta dall’imputato creò «una situazione di pericolo per chi gli stava accanto, per gli spettatori sottostanti, pe chi si trovava lungo la traiettoria del lancio e chi era in campo», non rilevando «una ipotetica, particolare abilità dell’autore del getto» nel fare in modo che nessuno fosse colpito.
Ciò premesso, osserva il Collegio come la doglianza circa l’errata ricostruzione del fatto, che contrasterebbe con quanto emerge dalla comunicazione notizia di reato – non allegata al ricorso, né in esso riprodotta in violazione del principio di autosufficienza – sia del tutto generica. In particolare, in ricorso si osserva che «la CNR dd 05/10/17 e le sue foto dimostrano proprio
come il lancio del fumogeno sia avvenuto a bordo campo (tvcc telecamera 34), in zona priva di persone (raccattapalle, giocatori, guardalinee, telecronisti etc…)», ma tale allegazione non consente di ritenere soddisfatti gli oneri che gravano sul ricorrente il quale, nel giudizio di legittimità, intenda far valere il viz motivazione per travisamento della prova.
Ed invero, il suddetto vizio non ricorre quando – come nella specie invece sostanzialmente si lamenta – il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto, ma quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali d risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
l’intera GLYPH coerenza GLYPH della GLYPH motivazione, GLYPH introducendo GLYPH profili GLYPH di GLYPH radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
La generica doglianza più sopra riprodotta non soddisfa, all’evidenza, gli indicati requisiti e, comunque, non incrina la logicità della ricostruzione del fatt operata in sentenza quale più sopra riportata.
Alla luce del fatto siccome ricostruito, poi, la sentenza va esente da censure quanto alla corretta applicazione della norma incriminatrice, che, come il ricorrente correttamente osserva, integra gli estremi di reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze (“danno alle persone” o “ritardo rilevante dell’inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva”) previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall’evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, COGNOME, Rv. 266282).
3.1. Ciò precisato, reputa innanzitutto il Collegio che sia corretta l’interpretazione della Corte territoriale secondo cui il giudizio di concreta pericolosità della condotta richiesto dall’art. 6 bis, comma 1, I. 401/1989 è da effettuarsi ex ante, secondo il criterio della cosiddetta prognosi postuma.
Per un verso, infatti, è opinione condivisa che tale sia l’accertamento richiesto al giudice allorquando si debba valutare l’integrazione di un reato a pericolo concreto (cfr., ad es., Sez. 4, n. 35840 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281884; Sez. 5, n. 53437 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 275134; Sez. 5, n. 37196 del 28/03/2017, COGNOME e aa., Rv. 270914), perché il pericolo altro non è se non una valutazione probabilistica – effettuata utilizzando leggi scientifiche o massime di comune esperienza – circa il rischio che da una certa condotta scaturisca un determinato evento. Com’è noto, allorquando si tratti di scongiurare eventi lesivi di beni di particolare rilevanza, il legislatore ben può costruire fattispecie penal con la tecnica del reato di pericolo, anticipando la soglia di rilevanza penale alla commissione di condotte pericolose, ed è proprio per questo che la valutazione circa la sussistenza dell’offesa che il bene protetto riceve in termini di anticipata tutela va valutata nel momento della realizzazione del fatto e non già, invece, ex post.
Per altro verso, queste conclusioni – che qualche autore pone in dubbio con riguardo a reati in cui il pericolo viene configurato come evento di fattispecie sono indubbiamente predicabili con riguardo al delitto qui in esame, descritto come fattispecie di mera condotta pericolosa. L’art. 6 bis, comma 1, I. 401/1989, infatti, punisce chi, in occasione di manifestazioni sportive secondo le condizioni
finalistiche, di tempo e di luogo descritte dalla norma, «lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere». Come si vede, la concreta pericolosità rispetto all’incolumità delle persone è condizione modale della condotta che la qualifica in termini di illiceità e, dunque, va valutata in relazione – ed al momento – in cui la stessa viene tenuta.
3.2. Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza ha valutato – non illogicamente ritenendola sussistente – la concreta pericolosità della condotta di prelievo da terra di un fuoco artificiale (fumogeno) acceso e di preparazione del lancio per gli spettatori in quel momento presenti vicino all’imputato e, soprattutto, la pericolosità del lancio verso il terreno di giuoco per gli spettatori collocati neg spalti sottostanti e per le persone presenti in campo, indipendentemente dal fatto che il fumogeno avrebbe terminato la propria corsa al limite del campo stesso, senza colpire nessuno e senza che alcuno esternasse fastidi: queste ultime circostanze, dal ricorrente valorizzate per sostenere la non configurabilità del reato, potrebbero al più rilevare se il pericolo descritto dalla norma incriminatrice dovesse essere accertato con giudizio ex post, ciò che, per quanto osservato, non è.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2022.